Non esiste alcun obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole.

Il crocifisso “laico”?

Una opinione stravagante, non una sentenza.

Corrado Mauceri, da ReteScuole del 17/2/2006

 

Dopo la decisione del Consiglio di Stato di ieri l’altro, la stampa si è subito affrettata ad affermare che la questione dell’esposizione del crocifisso nella aule scolastiche si deve considerare chiusa; il Consiglio di Stato difatti ha affermato che il crocifisso esposto nelle aule scolastiche rappresenta “l’elevato fondamento dei valori che delineano la laicità dell’attuale ordinamento dello Stato” e quindi è compatibile con il principio supremo di laicità affermato nella Costituzione.

Tale ardita affermazione del valore “laico” dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è però sorretta da argomentazioni giuridiche; non esiste nel nostro ordinamento costituzionale una norma che in qualche modo riconosca tale valore al crocifisso o anche alla tradizione cristiana; la sentenza difatti esprime opinioni, per molti aspetti paradossali, come l’idea del “crocifisso”, considerato in un orizzonte “laico” diverso da quello religioso, ma non spiega in base a quali principi giuridici una disposizione regolamentare (e non una legge) che era applicativa del riconoscimento della Religione Cattolica come Religione di Stato possa considerarsi ancora in vigore dopo l’abrogazione dello Statuto Albertino e quindi della Religione di Stato.

Il Consiglio di Stato invero ha ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale; lo stesso Consiglio di Stato afferma che nell’ordinamento italiano il principio di laicità “serve ad indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° co.), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20).

Il principio di laicità comporta quindi che lo Stato, come afferma il Consiglio di Stato, si è imposto di non “entrare nelle faccende interne della Chiesa cattolica e delle altre delle confessioni religiose”, ma che nel contempo deve precludere alle confessioni religiose ogni forma di ingerenza nella sfera di propria competenza: simboli religiosi, funzioni religiose, ecc. non devono quindi interferire con l’attività dello Stato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter conciliare il principio di laicità dello Stato con l’esposizione di simboli religiosi, ricorrendo alla bizzarra soluzione del crocifisso “bivalente”, cioè simbolo religioso per i credenti e simbolo “laico” per i non credenti ed attribuendo al crocifisso “laico” il valore simbolico dei principi fondamentali delle nostra Costituzione; si deve però osservare che se la Costituzione nei suoi valori fondanti è riconducibile anche ai valori del cristianesimo, non meno determinanti sono stati i valori del pensiero liberale e di quello socialista; se quindi si vuole rappresentare nelle aule scolastiche un simbolo rappresentativo dei valori fondanti della nostra Costituzione, non si può invocare come ancora attuale una norma del 1924, applicativa del principio della religione di Stato, che era la negazione del principio della laicità dello Stato; la Costituzione rappresenta un segno di rottura con il passato e le sue culture ed ha espresso valori di uguaglianza e di libertà di tutti, che non possono identificarsi con il simbolo, sia pure importante di una religione.

Peraltro chi ha deciso che i valori fondanti della Costituzione debbano essere simboleggiati nel crocifisso? Qual è la legge che nel nuovo ordinamento costituzionale lo prevede? Nella Costituzione non c’è alcun riferimento ai simboli ed alle tradizioni religiose; se quindi si vogliono rappresentare nelle aule scolastiche i valori della Costituzione, si potrebbero molto più “laicamente” affiggere i primi articoli della Costituzione; in tal modo si rispettano tutte le confessioni religiose e si evitano commistioni tra sfera istituzionale e sfera religiosa; non ha senso andare a ripescare una norma del 1924 che presupponeva una religione di Stato incompatibile con il principio di laicità.

Il Consiglio di Stato non ha quindi chiuso la questione; l’ha riproposta in termini ambigui e gattopardiani; sarà quindi necessario riproporre con forza il tema della laicità dello Stato; L'associazione nazionale Scuola della Repubblica vuole andare avanti, chi altri avrà la volontà in tal senso?