Consiglio di Stato - Sentenza n. 2749-2010
Religione cattolica - rilevanza per l'attribuzione
del credito scolastico - insussistenza di condizionamenti e
discriminazioni - giudizio dei docenti di religione da valutarsi
nell'ambito di un giudizio complessivo sullo studente.
da
DirittoScolastico.it, 11.5.2010
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La proposta dello Stato alla
comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole
l'insegnamento di religione cattolica garantisce la libertà di
religione, tenuto conto che pone l'alternativa tra una scelta
positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene.
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La partecipazione agli
scrutini degli insegnanti di religione non comporta alcun
condizionamento, né alcuna discriminazione.
Non comporta condizionamenti poiché è senz'altro da escludere
che una valutazione così importante e profonda quale quella
della scelta dell'insegnamento della religione cattolica possa
dipendere dalla mera possibilità di avere un vantaggio in sede
di attribuzione del credito scolastico.
Non vi è neanche alcuna discriminazione a carico dei non
avvalentisi che non optano per insegnamenti alternativi, in
quanto questi hanno le stesse possibilità di raggiungere il
massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico
rispetto agli studenti che seguono l'ora di religione o gli
insegnamenti alternativi.
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D'altra parte le ordinanze
ministeriali impugnate si limitano a prevedere che, ai fini
dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda
di oscillazione, si tiene conto anche del giudizio formulato dai
docenti di religione (o di insegnamenti alternativi), nella
considerazione del fatto che, per chi si avvale, l'insegnamento
della religione diventa insegnamento obbligatorio.
Il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da
prendere in considerazione, nell'ambito di un giudizio
complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento
dell'alunno, al fine dell'attribuzione di un singolo punto
nell'ambito della banda di oscillazione.
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Tuttavia la mancata
attivazione dei corsi alternativi rischia di mettere in crisi
uno dei presupposti su cui si fondano le ordinanze impugnate,
che, nel mettere sullo stesso piano, ai fini della valutazione
come credito scolastico nell'ambito della c.d. banda di
oscillazione, l'insegnamento della religione e l'insegnamento
dei corsi alternativi per i non avvalentisi, danno quasi per
scontato che i corsi alternativi esistano ovunque.
La mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può
pertanto incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle
famiglia, e di questo aspetto il Ministero appellante dovrà
necessariamente farsi carico.
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(Contra:
TAR Lazio - Sentenza n. 7076/2009)
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