Modalità di esercizio del diritto di sciopero.
dalla
Gilda di Foggia,
12/11/2004
L'allegato al
Contratto Scuola 26 maggio 1999, intitolato «Attuazione delle legge
146/90» (è la legge riguardante i servizi minimi indispensabili in
caso di sciopero), all’art.
2 comma 3 recita:
«In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma
scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa
l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione
della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo
sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i
capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio
scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello
sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la
sospensione dei servizio alle famiglie nonché al provveditore agli
studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se
il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo
provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la
comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta
tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo
d’istituto o dal provveditore agli studi.»
Ricapitolando:
1) i docenti non sono
obbligato a comunicare in anticipo la propria adesione allo sciopero;
2) qualora il docente
dichiari di aderire allo sciopero e poi ci ripensa e decide di recarsi
al lavoro, il dirigente scolastico può legittimamente rifiutare la
prestazione di lavoro del docente (al quale sarà dunque regolarmente
applicata la trattenuta per sciopero);
3) l'onere di avvisare
le famiglie spetta al dirigente scolastico, non ai docenti.
Una trattazione completa
sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero è contenuta nella
scheda Diritto di sciopero tratta dal Vademecum Gilda,
che mettiamo a disposizione dei colleghi.
12 novembre 2004
Ufficio Stampa
Gilda Foggia