Normativa.

La visita fiscale.

da Scuola&Scuola del 21/10/2004

 

L’istituzione scolastica o educativa oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio, in caso di docenti utilizzati o comandati, può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia tramite l’ASL competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Il controllo non è disposto se il docente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il docente che durante l’assenza per malattia per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio dichiarato all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

Il docente assente per malattia, anche se dispone di documentata autorizzazione ad uscire da parte del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

La permanenza del docente nel proprio domicilio durante le fasce orarie può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di leggi. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che devono essere, a richiesta, documentati), è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

L’art. 49 del CCNL 26 maggio ’99, modificando in un punto il dettato del precedente testo contrattuale (cfr. comma 11 art. 23 del CCNL 4 agosto ’95), ha trasformato quello che risultava come un obbligo dell’Amministrazione, che “disponeva” la visita fiscale, in un’iniziativa rimessa alla discrezione del dirigente, che “può disporre” la visita fiscale; pertanto, all’Amministrazione è riconosciuta la facoltà e non attribuito l’obbligo di attivare la visita fiscale.

Inoltre, in esso viene sancito il divieto di disporre la visita fiscale in caso di ricovero in ospedale pubblico o convenzionato

 

·          Modalità d’effettuazione della visita fiscale.

Le ASL devono garantire l’effettuazione delle visite di controllo domiciliare entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio, redigendo il relativo referto in triplice copia (due da consegnare giornalmente all’ASL e una per il docente). Qualora il docente non accetti l’esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale dell’Unità Sanitaria Locale. Il medico incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il docente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del periodo di malattia, il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo; se non riassume servizio, l’amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall’impiego. Peraltro, il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve darne adeguata motivazione scritta. Nel caso in cui il docente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l’invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. Va chiarito che l’obbligo di giustificare l’assenza dal domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il docente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.

 

·          Assenza dal domicilio durante la malattia.

Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza giustificato motivo, dal domicilio indicato all’amministrazione per il controllo durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo. Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3.2.1988, se ha giudicato legittima la perdita dell’intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare, ha previsto un’ulteriore visita fiscale di controllo nei rimanenti giorni di malattia, perché possa essere applicabile la sanzione della decurtazione al 50% del trattamento economico. Pertanto, solo nel caso che il docente risulti assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo, sarà possibile disporre tale riduzione. D’altra parte, il limite di dieci giorni rappresenta il periodo massimo per il quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione completa: essa, ovviamente, dovrà essere calcolata sulle effettive giornate d’assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. Perché si possa legittimamente procedere alla sanzione economica, è necessario che il medico di controllo, constatata l’assenza del docente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione, contenente l’invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l’assenza dal domicilio presso la scuola di appartenenza entro 15 giorni. Decorso il suddetto termine senza che il docente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone comunicazione all’interessato.

La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l’assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi, che il docente ha l’obbligo di documentare. La Corte di Cassazione: a) con sentenza datata al 23.7.1998, ha affermato che la necessità di sottoporsi durante le fasce di reperibilità a trattamenti fisioterapici fuori del proprio domicilio può costituire un giustificato motivo dell’assenza: ma il dipendente deve fornire la prova dell’impossibilità di effettuare tali cure utilizzando orari diversi, se non a prezzo di gravi sacrifici; b) con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dell’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità la necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti immediatamente urgenti. Anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste non è passibile di sanzioni, quando l’assenza da casa è dovuta a causa di forza maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in orario coincidente con le fasce di reperibilità. Dopo la visita fiscale, non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli, giacché esso risulterebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però, non è menzionata nelle norme del CCNL sottoscritto il 24.7.2003.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 4247 del 2.3.2004  ha ribadito che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove adduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo quello di avere, nell’occasione, effettuato una visita presso il suo medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria 10-12 e 17-19,  costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità. In buona sostanza il dipendente deve dimostrare che l’allontanamento dal proprio domicilio durante la fascia oraria di reperibilità sia stata l’unica strada ragionevole perseguibile per la tutela del proprio stato di salute.

 

·          Visita di controllo all’estero.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.1998, ha affermato che rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala all’estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dell’indirizzo dove eventualmente disporre l’effettuazione della visita fiscale.

 

·          Visita fiscale effettuata presso un albergo.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.98, ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l’onere di comunicare con precisione l’indirizzo di riferimento per l’eventuale visita di controllo.

 

·          Visita di controllo nel caso di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro.

La Corte di Cassazione con sentenza in data 2.6.1998 ha affermato che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie di reperibilità, previste dalle sole malattie ordinarie, non vanno rispettate.

 

·          Guasto al campanello.

Legittimamente è considerata ingiustificata l’assenza di un dipendente, se non sia stato impossibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell’abitazione del dipendente stesso ( TAR Lombardia 17.11.1997 n. 1946). 

 

·          Cambio del domicilio senza darne comunicazione.

L’assenza dal domicilio durante la visita fiscale di controllo deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dallo stesso senza informare l’amministrazione. ( TAR Abruzzo 7.2.1997 n. 56). La Corte di Cassazione con sentenza del 1996 ha affermato che la mancata effettuazione alla visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l’inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l’ipotesi dell’irreperibilità al domicilio.

 

·          Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche.

La Corte di cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato che l’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

 

·          Visita ambulatoriale.

Non è raro il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte.

In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo.

La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l’effettività della malattia e di valutarne la durata. ( Corte di Cassazione sentenza del 14.9.1993).

 

Prospetto riepilogativo.

Assenza alla prima visita fiscale

Perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia o per  il minor periodo che precede la seconda visita.

Assenza alla seconda visita fiscale

Perdita del trattamento economico per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia; riduzione del trattamento economico del 50% per i giorni successivi.

Assenza alla visita domiciliare, per giustificato motivo, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale.

Perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia.

 Assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che conferma malattia. 

Perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.