Normativa. Trattenuta per assenza per malattia, interpretazione ARAN dell’art.17 comma 8 del C.C.N.L. 24/7/2003. da Scuola&Scuola del 21/10/2004
L’art. 17 comma 8 del CCNL, sottoscritto in data 24.7.2004, prevede il seguente trattamento economico, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1 dello stesso articolo: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. L’ARAN recentemente ha precisato che la decorrenza economica della norma prevista dall’at. 17 comma 8 è da considerarsi dall’1.9.2002 e non dalla data di sottoscrizione del contratto il 24.7.2003. Pertanto non si effettuano più trattenute sulla retribuzione professionale docenti in caso di assenze per malattia inferiori a 15 giorni a partire dalla decorrenza economica del contratto di lavoro e cioè dall’1.1.2002, questo pone fine alle iniziative assunte unilateralmentei del Ministero dell’economia che aveva imposto la riduzione della RPD ( per gli insegnanti) e della CIA ( per il personale ATA) per le assenze precedenti il 24 luglio 2003. |