Dipendenti pubblici e permessi:
riviste le limitazioni.
di
Carlo Giacobini* da
Handy Lex
, 16.9.2008
Il Ministero per
la Funzione Pubblica ha emanato una nuova Circolare (n.
8 del 5 settembre scorso) in cui
precisa e rivede alcune indicazioni già fornite con la precedente
Circolare n. 7 già
commentata in questo sito.
La Circolare
8/2008, che interessa i soli dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, affronta nuovamente
quelle novità normative introdotte dal Decreto Legge 112/2008,
disposizioni approvate con l’intento di contenere fenomeni di
assenteismo o presunti tali.
Come ormai noto,
quelle norme – fortemente volute da ministro Brunetta – introducono
restrizioni e controlli in materia di assenze per
malattia o per visite mediche
specialistiche e di permessi retribuiti in
particolare quelli previsti dalla Legge 104/1992
(articolo 33) per l’assistenza ai familiari con handicap grave e per
i lavoratori con grave disabilità.
Come ricordato,
il Ministero aveva già emanato una prima Circolare (piuttosto
restrittiva) all’indomani della pubblicazione del Decreto Legge
112/2008. Ritorna ora, dopo la conversione in legge del Decreto (Legge
6 agosto 2008, n. 133, in Supp. Ord.
alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195), sui medesimi
aspetti ma con indicazioni più precise e, in alcuni casi, più
favorevoli.
Vediamo di seguito le novità che riguardano direttamente le persone
con disabilità e i loro familiari.
Lavoratori con handicap grave e permessi
La Circolare fornisce
l’interpretazione della Legge 133/2008 in materia di fruizioni dei
permessi da parte dei lavoratori con handicap grave.
Viene confermato
quanto previsto dalla Legge 104/1992 e ribadito nel corso degli anni
da numerose Circolari.
Il lavoratore
disabile, in possesso di certificazione di handicap grave (at. 3
comma 3 della Legge 104/1992) ha diritto alternativamente a
due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è
inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso
lavorativo al mese.
Il limite
delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa
il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i
tre giorni vengano frazionati in ore.
Si tratterebbe – a
nostro avviso – di una scelta irrazionale da parte del lavoratore
disabile, poiché non avrebbe alcuna convenienza nel frazionare i
permessi in ore, visto che può scegliere direttamente la fruizione
delle due ore giornaliere di permesso.
Inoltre, sottolinea il Ministero, tale limitazione è per ora
applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei
tre giorni di permesso.
Pertanto ad oggi il
lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere,
non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili.
Familiari di persone con handicap grave
La stessa
considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari
(coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave.
Il limite delle
18 ore mensili è da applicarsi solo nel
caso in cui il dipendente pubblico decida di
frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo
nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di
riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre
giorni di permesso.
In tutti gli altri
casi, lo dice il Ministero, non va effettuato alcun limite di ore.
Pertanto il lavoratore
che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui
orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può
essere limitato.
Limitazioni
alla retribuzione
La Circolare
8/2008 conferma quanto già espresso dalla legge di conversione del
Decreto Legge 112/2008 e dalla precedente Circolare 7/2008 del
Dipartimento Funzione Pubblica rispetto agli effetti negativi sulla
retribuzione per i lavoratori che fruiscono dei permessi per
l’assistenza ai familiari con handicap.
Nel comparto
pubblico esistono dei “fondi per la contrattazione
integrativa” che possono essere usati distribuendo ai
dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre
denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella
retribuzione finale dei dipendenti pubblici.
Le nuove
disposizioni mirano ad impedire che le amministrazioni pubbliche
possano considerare l’assenza dal servizio come
presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. In estrema sintesi: più si è assenti dal
lavoro e meno si percepisce in termini di premi, incentivi ecc.
La disposizione
riguarda, in generale, tutte le assenze, con
esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per
maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e
paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui
all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Sono, invece,
considerate assenze, ad esempio, il congedo retribuito di
due anni (anche frazionato) previsto dall'articolo 42,
comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per
l'assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle
conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex
articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3)
cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle
persone con handicap grave.
Le persone che
fruiscono di questi permessi avranno una retribuzione inferiore.
Sono esclusi da
queste limitazioni, lo ricorda la
Circolare 8/2008, i lavoratori con
handicap grave che fruiscano dei permessi mensili o giornalieri.
Monitoraggio
sui permessi lavorativi
In chiusura della
Circolare, viene espressa a chiare lettere l’intenzione di avviare
un monitoraggio sulla fruizione dei permessi lavorativi previsti
dalla Legge 104/1992
“anche in
previsione di un eventuale riordino della disciplina
allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai
dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti
pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera
continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di
gravità.”
Il monitoraggio “sarà
volto ad acquisire i dati relativi alla consistenza delle situazioni
di handicap grave certificate dalle strutture competenti, la loro
reale incidenza sull’organizzazione del lavoro, e anche le
difficoltà riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di
permessi, nell’applicazione complessiva della legge.”
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale