Permessi lavorativi:
modificato l'articolo 33 della Legge 104/1992
di Carlo Giacobini da
Handy Lex,
11.3.2010
Nella seduta del 3 marzo scorso è
stato approvato in via definitiva dal Senato il cosiddetto
“Collegato Lavoro” che “rimbalzava” fra i due rami del Parlamento
dal 2008.
Il testo (Atti del Senato 1167-B), in attesa di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di
incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».
Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune
delle quali il Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti,
il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge
104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari
con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti
pubblici che i dipendenti privati.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge
104/1992 approvate. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto
annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia,
non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto
di circolari applicative ministeriali e degli istituti
previdenziali.
Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione
(introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) investe il terzo
comma dell’articolo 33 – che viene sostituito – e riguarda proprio
la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap
grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso
mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado
(esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e
bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle
seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano
deceduti o mancanti; il termine
“mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle
più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da
assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una
separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di
proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti
contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano
più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che scompaiono
dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e
continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il
lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità.
L’obbligo di convivenza era stato superato
dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a
condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività
dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato.
Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza, nessuna fonte
prevede più quelle condizioni.
Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei
permessi grazie la precedente normativa, si vedrà prossimamente
revocare le agevolazioni concesse. Tuttavia, chi scrive ha
l'impressione che con questa modificazione (nessun requisito di
continuità ed esclusività) gli aventi diritto aumenteranno anzichè -
come auspicato da parte del Governo - dimunire.
Per i genitori di bambini di età
inferiore ai tre anni rimangono invariate le
disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o
prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo
anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione
diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi
articolati in tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi
possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno
dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto
che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.
Sede di lavoro
Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva
che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia
diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il
primo è un interesse legittimo (peraltro molto
aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo approvato, opportunamente, indica come riferimento il
domicilio della persona disabile da assistere, e
non più quella dello stesso lavoratore.
Controlli
All’articolo 33 della Legge 104 viene
aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare
controlli sulle condizioni richieste per la legittima
fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione
dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato
dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro e l’INPS
possono richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei
competenti organi della Pubblica Amministrazione (cioè non può
effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad
appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei
giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi, anche se
questo controllo di merito diventerebbe piuttosto insostenibile
avendo abrogato i requisiti di "continuità ed esclusività"
dell'assistenza.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il
diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per
un’azione disciplinare.
Monitoraggio, privacy e
semplificazione
La nuova norma fissa l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, una
cospicua serie di dati relativi ai lavoratori che fruiscono dei
permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra
lavoratore e assistito.
Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma autorizza il
Dipartimento della Funzione Pubblica al trattamento dei dati
personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere
durata superiore a ventiquattro mesi.
Ai fini della comunicazione dei dati, le Amministrazioni Pubbliche
sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e
sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo
non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i
quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano
la cancellazione.
Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione,
elaborazione dei dati in forma elettronica e non, nonché nella
comunicazione alle amministrazioni interessate.
Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati
e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
L’articolo 23 della nuova norma, infine, attribuisce al Governo la
delega ad emanare specifici atti volti alla
razionalizzazione e semplificazione dei
documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone
con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie
di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Associazioni storiche
Piuttosto singolare è l’ultimo periodo
dell’ultimo comma dell’articolo 24 che appare giustapposto e non
pertinente con il resto di disposizione.
Il Legislatore ricorda che rimane obbligatorio, per le ASL, l’invio
degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, ad
ENS, ANMIC e UIC. Questi elenchi devono contenere soltanto il nome,
il cognome e l’indirizzo.
Come forse non tutti sanno, infatti, grazie a norme che risalgono al
1970/71, tutti i nominativi di chi viene sottoposto a visita di
accertamento per minorazioni civili, vengono trasmessi alle
Associazioni cosiddette “storiche”, anche in assenza di
autorizzazione o informativa agli interessati.
Il periodo inserito in questa nuova disposizione, sembra mirato a
ribadire una normativa datata e messa in discussione da alcune
parti, se non addirittura disattesa da alcune ASL.
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
Testo non ufficiale degli articoli 23 e 24 -
Atti del Senato 1167-B approvato il 3 marzo 2010
“Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro.”
(omissis)
Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi,
comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale
del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro
contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei
requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei
criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle
aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare,
con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione
di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo
neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo
può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni
dall’assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo è
prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia
di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione
di gravità)
1. All’articolo 33 della
legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla
stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per
l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di
gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il
genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle
seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al
proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al
domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica
dei presupposti per l’accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di
cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS
accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste
per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di
cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del
bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire
dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi
i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino
a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi
di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei
lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i
permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di
gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al
proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti
o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a
persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di
quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da
un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il
comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o
il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun
dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice
madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del
figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da
ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun
mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura,
con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati
informatica costituita secondo quanto previsto dall’articolo 22,
commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui
confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente
articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via
telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al
trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui
conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro
mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le
amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei
relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione
dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro
comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze
amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni
rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei
dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle
amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la
pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni
esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5,
finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima
fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma
dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo
comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal
quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad
accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e
l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e
l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi
civili.
(omissis)
Testo non ufficiale dell’articolo 33 della
Legge 104/1992
dopo le modificazioni approvate in via definitiva dal Senato con
Atto 1167 - B
Art. 33 (Agevolazioni)
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa
dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati] (1)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o
privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il
terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla
stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per
l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di
gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere e non può essere trasferito senza il
suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di
cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della
pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno
delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi
diritti.
(1) Comma abrogato dall'art. 86,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma
sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
Testo non ufficiale dell’articolo 42 del
Decreto Legislativo 151/2001 dopo le modificazioni approvate in via
definitiva dal Senato con Atto 1167 – B
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis,
e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si
applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del
bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire
dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi
i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
[3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del
figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre
o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di
cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti
permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del
mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o,
in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva.] ABROGATO
(omissis)