Permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 15 – CCNL Scuola) dal blog di Liborio Butera, 4.10.2012 Ogni anno riceviamo segnalazioni di colleghi Docenti che si vedono negati i permessi retribuiti per motivi personali o familiari per i più disparati motivi (talune volte anche senza motivo), rigorosamente verbali, e sussurrati per i corridoi della Scuola non solo dal Dirigente Scolastico , ma anche da collaboratori del Dirigente Scolastico, assistenti amministrativi e ultimamente anche da collaboratori scolastici. Ricordiamo che i predetti permessi sono disciplinati dal C.C.N.L. Scuola 06/09 vigente all’art. 15 comma 2 che alleghiamo in lettura con le parti salienti in corsivo evidenziate in giallo. Un’altra osservazione degna di nota riguarda il numero totale di giorni che si possono prendere per ogni anno scolastico , anche in questo caso, nonostante la norma sia scritta in perfetta lingua italiana, sembra essere puntualmente ignorata. Orbene, il numero dei giorni che ogni Docente a Tempo Indeterminato può chiedere per ogni anno scolastico ammonta a 9, infatti i 3 giorni si estendono a 9 (3 gg + 6 gg) allorché il Docente decida di fruire dei 6 giorni di ferie per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei permessi in esame; così facendo il Docente non avrà l’obbligo di farsi sostituire (condizione necessaria quando si chiedono i giorni di ferie).
Per quanto attiene
invece alla eventuale negazione di detti permessi da parte
dell’amministrazione, intanto ricordiamo che i permessi di cui al
comma 1 vanno erogati (quindi non sono sottoposti a nessuna
valutazione discrezionale del D.S. o suo delegato), per gli altri
commi, ribadiamo che eventuali motivi che ostano all’accoglimento
della domanda per la fruizione dei permessi devono essere messi per
iscritto su carta intestata della Scuola a firma del Dirigente
Scolastico o Vicario (che se ne assume la responsabilità
amministrativa e giuridica) così come prevede la normativa vigente
(cfr. art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6
della Legge n. 15/2005). Questo si rende necessario al fine di
generare “mezzo di prova” perché anche in presenza di risposte
scritte, rimane il fatto che il lavoratore è stato posto nella
condizione forzata di non esercitare un proprio diritto
contrattualmente previsto, pertanto, anche in presenza di una
precisa condotta formale da parte del D.S., il lavoratore può
ricorrere al Tribunale del Lavoro competente per territorio, che
entrerà nel merito delle motivazioni addotte dal D.S. e valuterà in
modo terzio se le ragioni dell’amministrazione erano valide a tal
punto da ledere il diritto del Lavoratore. In caso di mancata concessione dei predetti permessi, a voce o anche scritta, vi invitiamo a rivolgervi alle sedi sindacali cui aderite o presso un Avvocato di fiducia e denunciare l’accaduto chiedendo di procedere con vertenza sindacale. Infine, a tal uopo, ricordiamo che sull’argomento esiste una corposa giurisprudenza di merito che in tutti i casi ha condannato l’amministrazione scolastica, vi alleghiamo una delle ultime sentenze in nostro possesso emessa lo scorso maggio 2011 dal Tribunale del Lavoro di Monza.
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