Permessi e congedo straordinario legge 104/92: Ricovero a tempo
pieno del familiare disabile Orizzonte scuola 10.7.2014 di Paolo Pizzo - I pareri INPS e Funzione Pubblica non coincidono. Analizziamo la questione. La legge 104/92, novellata dalla legge 183/2010, ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Ai sensi delle circolari INPS e Funzione Pubblica per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. È utile precisare che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. A mo’ di esempio non è considerato tale il ricovero in un ospedale in cui l’assistito deve effettuare un’operazione o per “urgenza”, a causa della patologia cui è affetto, o comunque tutti quei casi di ricovero a tempo pieno che non rispondono ai requisiti di “assistenza sanitaria”. Ai sensi delle circolari INPS n. 90 del 23 maggio 2007 e n. 155 del 3 dicembre 2010 fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze: 1) interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; 2) ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; 3) ricovero a tempo pieno di un MINORE in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare. La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l’amministrazione è tenuta a valutare. Una domanda molto frequente è se l’eccezione di cui al punto 3 sopra citato possa essere applicata anche quando il ricovero riguardi il familiare maggiorenne. La questione è da affrontare alla luce delle circolari emanate per il settore privato (INPS) e per quello pubblico (Funzione Pubblica) dopo l’applicazione del D.lgs. n. 119 del 2011. Tale decreto ha modificato il comma 5 art. 42 del Decreto Legislativo 151/2001, introducendo la possibilità di usufruire del congedo straordinario retribuito (congedo biennale) anche se la persona disabile da assistere è ricoverata a tempo pieno quando la presenza del familiare che presta assistenza, sia richiesta dai sanitari. Tale decreto, infatti, nella possibilità di fruire del congedo non fa differenza tra minore e persona maggiorenne. Il comma 5 bis recita testualmente: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”. La legge fa quindi riferimento alla “persona portatrice di handicap”, non al “minore”. Il punto 6 della circolare INPS n. 32/2011 (punto che si riferisce sia ai permessi che al congedo straordinario) recita testualmente: “A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario: 1. interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010); 2. ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3); 3. a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista PER I SOLI MINORI (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).” Per l’INPS, quindi, l’eccezione che era prevista per i soli minori è estesa anche al familiare disabile maggiorenne ricoverato a tempo pieno. Pertanto, tale eccezione prevista già per il congedo biennale dal D.lgs. n. 119 del 2011 è estesa dall’INPS anche ai permessi mensili. Di contro, la circolare della Funzione Pubblica, n. 1/2012, non prevede tale estensione. Pertanto, per la Funzione Pubblica e quindi per il personale del pubblico impiego rimane invariato ciò che aveva indicato con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A ovvero: “Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l’interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l’amministrazione è tenuta a valutare.”
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