Scuola. Il personale con handicap grave di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 8.1.2015 Giungono in redazione richieste di chiarimento da parte di docenti e dirigenti sulla possibilità per il dipendente al quale è stato riconosciuto l’art. 3 comma 3 della L. 104/92 della fruizione di permesso orario giornaliero retribuito in alternativa ai 3 gg. al mese. L’art. 33/6 della legge 104/92 dispone che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Il comma 2 si riferisce alle due ore di permesso giornaliero retribuito e il comma 3 alla fruizione dei 3 gg mensili. Si aggiunge inoltre che la Legge 183/2010 e il successivo D.L.vo 119/2011, non hanno modificato la legge 104/92 nella parte relativa ai permessi di cui all’art. 33/6 di cui stiamo trattando. In conclusione, il dipendente in situazione di handicap grave ha un vero e proprio diritto potestativo nel chiedere di fruire dei permessi in ore anziché dei 3 gg. al mese. La legge infatti dispone di poter fruire dei due benefici in modo alternativo. ATTENZIONE: non ci stiamo riferendo ai permessi per l’assistenza al familiare disabile o alla possibilità di FRAZIONARE i 3 gg. di permesso in ore (tale ultima possibilità non prevista dalla legge è per esempio prevista dal CCNL del Comparto Ministeri ma non da quello della Scuola), ma alla possibilità che ha il dipendente in situazione di handicap grave (al quale quindi è stata riconosciuta la gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92) di fruire ALTERNATIVAMENTE dei tre giorni di permesso mensili retribuito OPPURE di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Pertanto, il Dirigente che non dovesse concedere tale opportunità commetterebbe un abuso. Precisiamo altresì che l’eventuale tesi del Dirigente secondo cui la possibilità di fruire di due ore di permesso orario giornaliero retribuito in alternativa ai 3 gg. non è prevista dal CCNL/2007 e per questo deve essere negata, non ha ragione di esistere per almeno 4 ragioni:
Su quest’ultimo punto si ritiene utile richiamare un Orientamento Applicativo ARAN specifico per il Comparto Scuola nel quale alla domanda “Che cosa si deve intendere con “altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”? l’Agenzia precisa: “la disposizione dell’art. 15, comma 7 ,del CCNL 2006/2009 conferma la vigenza di tutte le norme di leggi che prevedono casi di permesso retribuito - oltre a quelli indicati nel corpo dell’articolo stesso - come, ad esempio, permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ED OGNI ALTRA NORMA DI LEGGE NON ESPRESSAMENTE CITATA.” In ultimo, sempre l’ARAN in merito alla questione di cui stiamo trattando si esprime così:
“Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti. Non crediamo quindi ci siano dubbi al riguardo.
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