Normativa

PERMESSI RETRIBUITI

di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 29/1/2006

 

 

Riferimenti normativi: artt. 15 e 19 del CCNL 24.7.2003.

 

1. Permessi per motivi personali o familiari: 3 gg in un anno scolastico, sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 all’ art. 21 comma 1) a domanda del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono altresì fruiti 6 gg di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalla condizione, prevista dall’art. 13, comma 9 del CCNL 24.7.2003, “che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti” (comma 2 art. 15 CCNL 24.7.2003). Per i suddetti permessi spetta l’intera retribuzione.

Ai docenti con contratto a tempo determinato ivi compresi il docente di religione con incarico annuale spettano fino ad un massimo di 6 giorni senza alcuna retribuzione (art. 19 comma 7 del CCNL 24.7.2003).

 

2. Permessi per la partecipazione a concorsi ed esami: 8 gg complessivi per anno scolastico, ivi compreso quelli eventualmente richiesti per il viaggio, con intero trattamento economico per i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 15 comma 1 CCNL del 24.7.2003), per i docenti con contratto a tempo determinato (art. 19 comma 7 del CCNL 2003), nei limiti della durata del rapporto di lavoro, senza alcuna retribuzione. Per la fruizione del permesso occorre presentare istanza al dirigente scolastico della scuola di servizio con idonea documentazione anche autocertificata.

 

3. Permessi per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 gg. per evento,  retribuiti  sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 15 comma 1 CCNL 2003), sia  per i docenti con contratto a tempo determinato (art. 19,comma 9 del CCNL 2003). Per la fruizione del permesso occorre presentare istanza al dirigente scolastico della scuola di servizio con idonea documentazione anche autocertificata.

 

4. Permessi per matrimonio: 15 gg. consecutivi in occasione del matrimonio (può trattarsi del primo o di altro matrimonio successivo allo scioglimento del primo), sono retribuiti per intero sia per i docenti  con contratto a tempo indeterminato (art. 15 comma 3 CCNL 2003) sia per i docenti con contratto a tempo determinato, in questo caso entro i limiti della durata del rapporto di lavoro (comma 12 art. 19 del CCNL 2003).

Nel periodo di permesso deve essere compreso anche il giorno della celebrazione del matrimonio, può essere fruito anche qualche giorno prima della data stabilita per la celebrazione del matrimonio ed una sola volta anche se il docente contrae in tempi diversi prima il matrimonio civile poi quello religioso.

Come si è accennato, il permesso spetta anche al docente che contragga seconde nozze (cfr. TAR Lazio 20.11.1995 n. 1760).

Per la fruizione del permesso, il docente deve presentare richiesta scritta al dirigente scolastico della scuola di servizio e successivamente produrre, a giustificazione, il certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile ovvero un’autocertificazione.

 

5.Cumulabilità dei permessi retribuiti.

I permessi retribuiti  per motivi personali o familiari, per la partecipazione a concorsi ed esami, per lutti e per matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico e per i docenti con contratto a tempo indeterminato sono valutati a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, mentre per i docenti con contratto a tempo determinato sono computati a tutti gli effetti i permessi per lutti  e per matrimonio.(comma 4 art. 15 e comma 13 art. 19 del CCNL del 24.7.2003).

 

6. Altri permessi retribuiti.

I docenti hanno diritto inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, tali permessi sono stati trattati nel Vademecum dell’insegnante quinta edizione del febbraio 2004, nella voce da me curata “Permessi, aspettative e congedi regolati da specifiche disposizioni contrattuali e di legge” pag. 252 e seguenti.