Patologie esenti
da revisione delle visite:
di Carlo Giacobini, A quasi un anno dall’approvazione del Decreto 2 agosto 2007, facciamo il punto della situazione rispetto alle patologie esenti da revisione delle visite di accertamento. In questi mesi è stata segnalata una difforme applicazione delle – invero confuse – prescrizioni del provvedimento citato e in non pochi casi una vera e propria elusione dei principi espressi dal Legislatore.
La normativa
Con la
Legge 9 marzo 2006, n. 80, il
Parlamento ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o
patologie stabilizzate o ingravescenti,
inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano
dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di
comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata
all’accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell’handicap.
Indicazioni ministeriali
A fronte di una
situazione sempre più confusa e di disapplicazione della normativa,
il 30 maggio 2008, finalmente, è intervenuta la Direzione
Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali inviando una
nota “urgente” a tutte le
Regioni, a tutti i direttori generali delle Aziende Usl e all’INPS. La seconda indicazione del Ministero riguarda le nuove visite. In questi casi le Commissioni Usl devono tenere in debito conto le disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione da successive visite.
L’INPS
Dopo questa nota del
Ministero, il 3 giugno 2008, con il
Messaggio 12727,
l’INPS impartisce le conseguenti indicazioni alle sue sedi
periferiche da cui emergono altri aspetti operativi.
L’INPS nel suo
messaggio conferma la procedura indicata dal Ministero per le
pratiche
giacenti
(titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i
quali è prevista la revisione). Aggiunge però che la valutazione
delle singole posizioni potrà essere effettuata non solo sulla base
della documentazione sanitaria trasmessa dalle Asl ma anche su
quella
integrativa
richiesta eventualmente agli interessati. L’INPS prevede anche che, con analogo meccanismo, verrà estesa, a tutti i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali non risulta disposta una visita di revisione, la verifica preventiva dei requisiti di cui alla norma in esame cioè del diritto all’esenzione dalla revisione. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di evitare il disagio di successivi controlli a campione. Nei nuovi verbali di accertamento di invalidità, redatti dalle Aziende Usl e verificati dall’INPS, sarà indicato e verbalizzato il diritto all’esonero da successive visite di verifica e controllo.
In sintesiTentiamo di sintetizzare, ora, il nuovo percorso. 1) L’INPS seleziona tutti i nomi dei titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione; 2) L’INPS invia l’elenco a ciascuna Commissione Usl e richiede i fascicoli sanitari. 3) Le Commissioni Usl spediscono i fascicoli all’INPS che li esamina e, se del caso, richiede ulteriore certificazione agli interessati. 4) Al fascicolo sanitario, che viene restituito alla Asl, è allegata una comunicazione scritta nella quale risulti esplicitato il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Ma permangono anche alcuni non irrilevanti “coni d’ombra”: a) L’INPS, diversamente dal Ministero, non precisa che spetta all’Istituto la comunicazione anche all’interessato. A parere di chi scrive la comunicazione spetta all’Azienda Usl. b) Né INPS né Ministero precisano cosa accade nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante e siano già scaduti i tempi per la revisione precedentemente disposta e sia stata quindi sospesa la provvidenza economica. c) Non è ben chiaro che cosa accada nel caso in cui una persona abbia cambiato residenza e Azienda Usl di riferimento. La nuova Azienda Usl, interpellata dall’INPS, difficilmente dispone dei fascicoli sanitari.
Suggerimenti ai CittadiniDi fronte ai dubbi interpretativi che ancora permangono e ai timori per la complessità valutativa legata ai nuovi percorsi, tentiamo i fornire alcuni suggerimenti al Cittadino.
Primo caso:
persona invalida titolare di indennità di accompagnamento o di
comunicazione in possesso di certificazione di invalidità che
preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencate
nel Decreto 2 agosto 2007.
Secondo caso:
l’INPS non riconosce il diritto all’esonero da ulteriori visite
mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato
invalidante, nonostante la persona, titolare di indennità di
accompagnamento o di comunicazione, sia affetta da una delle
patologie indicate dal Decreto
Terzo caso:
la Commissione Usl convoca a visita, in base ad una revisione
precedentemente disposta, una persona, titolare di indennità di
accompagnamento o di comunicazione, nonostante sia affetta da una
delle patologie indicate dal Decreto del 2007.
Quarto caso:
il Cittadino, titolare di indennità di accompagnamento o di
comunicazione, in possesso di certificazione che prevede revisione,
non viene convocato a visita e la provvidenza economica gli viene
sospesa.
Ulteriori controlliMentre si tenta di garantire attuazione (dopo oltre due anni) a ciò che è stato disposto dal Legislatore per evitare visite di accertamento superflue, proseguono le attività di verifica e controllo sulle effettive posizioni degli invalidi civili. I controlli, già previsti e condotti da anni, sono stati recentemente inaspriti dal Decreto Legge 112/2008 in via di conversione in questi giorni. L’INPS, con l’intento di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, ha diramato il 21 luglio 2008 la Circolare 77 che fornisce indicazioni operative a tutte le Sedi INPS. Gli elenchi dei nominativi degli invalidi da verificare saranno estratti a campione dalla Commissione Medica Superiore (Roma) e gli elenchi saranno trasmessi alle Commissioni provinciali di verifica.
La Circolare precisa
anche che “A norma dell’art. 6 comma 3, della legge 9 maggio 2006,
n. 80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate
o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide),
che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata
all’accertamento della permanenza della minorazione. (…) Allo scopo
di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche
i predetti soggetti, si ravvisa la necessità di richiedere, in via
preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da
sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame
preventivo della documentazione sanitaria.”
Nel caso l’INPS
rilevi, al momento delle visite di controllo, un’invalidità
inferiore a quella precedentemente accertata, procederà alla revoca
delle provvidenze economiche.
Consulta:
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