Come si "costruiscono" gli organici per l'a.s. 2014/15 La guida di OS.it Orizzonte scuola 31.5.2014 di Giovanna Onnis - Per l'ordinato inizio dell'a.s. 2014/15 è necessario avere, per ogni ordine di scuola, organici chiari e operazioni di mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonchè immissioni in ruolo svolte entro il 31 agosto. Analizziamo come si "costruisce" l'organico di una scuola. Leggi la differenza tra organico di diritto e organico di fatto La CM n. 34 del 1 aprile 2014 regolamenta le "Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015" , con la premessa "la determinazione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituiscono adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico." La circolare ricorda il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 all’art. 19, comma 7 ha previsto che “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.” Ne consegue che anche per l’ anno scolastico 2014/2015 le dotazioni organiche sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l’anno 2011/2012. Criteri per formare gli organici (validi per tutti gli ordini di scuola)
a. alla previsione dell’entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana; b. al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; c. alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà; d. all’articolazione dell’offerta formativa; e. alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livellonazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009 2011; f. alle caratteristiche dell’edilizia scolastica.
DPR n.81/2009 Art. 2
comma 3 Il MIUR raccomanda una particolare attenzione da riservare alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana. Buoni organici dipendono dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle stesse in organico di fatto.
Al fine di evitare la
costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i
Dirigenti scolastici dovranno provvedere alla relativa formazione
secondo criteri di omogeneità,
evitando squilibri numerici tra le classi. A tale
riguardo i Dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di
iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con
numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per
i vari gradi di istruzione. Il compito dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sarà quello di esaminare i dati elaborati dai Dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della CM n. 34/2014, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive. Disposizioni specifiche per ordine e grado d’istruzione
SCUOLA DELL’INFANZIA Si sottolineano le seguenti condizioni e possibilità: 1- Possono essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2015, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico - didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. 2- Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, su richiesta delle famiglie, è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali. 3- Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014. 4- Al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che hanno frequentato le cd. “sezioni primavera”, il cui funzionamento è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634).
Si sottolineano le seguenti condizioni e possibilità: 1- Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2014. 2- Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2015. 3- Le famiglie possono operare le loro scelte tra i modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009 e dall’art 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. L’organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base del’orario di 27 ore settimanali. Le possibili opzioni sono 30 ore, 27 ore e 24 ore. Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per il tempo pieno viene confermato l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa. Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata. Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario” orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento dell’inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero (devono essere arrotondate a posto intero per riassorbire l’eventuale soprannumerario), sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto. L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. L’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti, in conformità dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985 Le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
La scuola secondaria di
I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo
approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. Le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010. Per l’insegnamento dello Strumento musicale, ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti vengono confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201). Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre. L’ eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate alla scuola. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale. L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Con l’a.s. 2014/2015, il riordino dell’istruzione secondaria di II grado, operato con il DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, il DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e il DPR n. 89/2010 relativo ai licei, andrà a regime e interesserà tutte e cinque le classi.
I quadri orari dei
percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi
al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali,
sono integrati, nelle classi del primo biennio, da
un’ora di insegnamento di Geografia
generale ed economica, laddove non sia già previsto
l’insegnamento di geografia (art. 5, comma 1 del DL n. 104/2013
convertito, con modificazione, dalla legge n.128/2013) Nel Sistema
informativo l’ora è stata inserita nelle classi del primo anno,
mentre l’istituzione scolastico, nella propria autonomia, potrà
scegliere a quale delle due classi del biennio farla impartire.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali. Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni. Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua straniera nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali. Come negli anni passati, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne. Nella costituzione delle cattedre esterne verranno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto e, negli altri casi, si terrà conto del principio della facile raggiungibilità. Questi abbinamenti tra spezzoni, costituiscono una semplice proposta alle scuole che possono chiedere modifiche per meglio rispondere a specifiche esigenze organizzative.
Solo dopo aver
completato questa fase (costituzione delle COI e COE) potrà essere
definito l'organico di diritto sulla base del quale le scuole
individueranno gli eventuali perdenti posto. Guida alla compilazione del modulo di trasferimento a domanda condizionata |