L'iter burocratico per ottenere l'inidoneità.
a cura di Maria Teresa De Nardis, Docente
inidonea utilizzata in biblioteca,
da
Orizzonte scuola del
24/12/2007
Inidoneità
Lo scorso anno scolastico è stato travagliato, fra le altre cose,
anche per notizie collegate, in un modo o nell'altro, al disagio di
insegnare. Non stiamo qui ad analizzare le cause, ma ci chiediamo:
quali sono i rimedi? Ovviamente la prevenzione dovrebbe essere il
primo e principale ma, a parte alcune iniziative in questo senso lette
negli ultimi tempi, finora l'unico rimedio per un insegnante che "non
ce la fa più" (o semplicemente che ha contratto qualche malattia o
invalidità di qualsiasi genere, anche per cause di servizio) è stato
il ricorso all'inidoneità.
Brutta parola, che nega una funzione, meglio sarebbe chiamarla
"utilizzazione in altri compiti".
Essa fu introdotta nella legislazione scolastica con i decreti
delegati del 1974 (art.113): una norma di civiltà -non a caso si
colloca in quegli anni- che tutela sia il personale malato, sia
l'utenza potenzialmente danneggiata da questi. Successivamente è stata
ripresa dai Contratti Nazionali e disciplinata nel Contratto
Decentrato del 1997. Negli ultimi anni ha subito una modifica col
famigerato art.35, di cui parleremo in seguito.
L'iter burocratico per ottenerla
Vediamo quale sia l'iter burocratico che deve seguire un docente che
voglia chiedere l'inidoneità.
Innanzitutto egli si deve munire di certificato del proprio medico di
famiglia, in cui risultino la o le patologie di cui è affetto. Quindi
farà domanda di essere sottoposto a visita collegiale per
l'accertamento dell'inidoneità e/o l'utilizzazione in altri compiti al
suo Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato), consegnandola
però per via gerarchica, cioè al proprio Dirigente scolastico che
provvederà a inoltrarla all'ufficio di competenza. (Notizie non
controllate dicono che in alcune province siano le stesse segreterie a
seguire tutto l'iter burocratico).
L'USP (o la segreteria) manderà domanda e certificato alla Commissione
medica di verifica (mista ASL-Tesoro) che convocherà il docente a
visita.
A questo punto è interesse del docente presentare tutta la
documentazione medica (certificati, cartelle cliniche, persino
scontrini di medicinali) ed anche il riassunto delle proprie assenze
(se sono state molte) rilasciato dalla Segreteria della scuola di
servizio. Per questo motivo si consiglia a chi vuole intraprendere
questa strada, di conservare scrupolosamente tutta la documentazione,
di cui bisogna fare le fotocopie da lasciare alla Commissione.
Alla visita si può essere accompagnati dal medico di fiducia, che avrà
diritto di parola, o da un parente o conoscente, che però potrà solo
assistere. Non tutte le commissioni fanno entrare il familiare ma è
sempre un conforto essere accompagnati.
Generalmente la commissione non dà una risposta immediata; questa
arriverà per raccomandata a casa e a scuola, di solito dopo 2-3
settimane.
Se l'esito è positivo, si può ottenere l'inidoneità temporanea o
permanente; inoltre nel verbale saranno indicati eventuali compiti che
il docente può o non può svolgere.
Nel caso di inidoneità temporanea il docente conserva il suo posto di
ruolo e la cattedra andrà a un supplente, in attesa della sua
guarigione. La commissione indicherà il periodo di inidoneità, allo
scadere del quale il docente può tornare in classe o chiedere una
nuova visita per un ulteriore periodo di utilizzazione in altri
compiti.
Nel secondo caso, se il docente ha chiesto esclusivamente la dispensa,
saranno avviate le pratiche per la risoluzione del rapporto di lavoro
(dispensa ex art 112): l'assegno relativo sarà calcolato in base agli
anni maturati (che devono essere almeno 15). Se invece ha chiesto
l'utilizzazione, questa dovrebbe essere definitiva. Usiamo il
condizionale perché qui intervengono l'art. 35 della Legge Finanziaria
2003 e il comma 608 della Finanziaria 2007, che stabiliscono che il
periodo di utilizzazione non debba superare i 5 anni, entro i quali
l'inidoneo deve chiedere la mobilità in un altro comparto della
Pubblica Amministrazione. Queste disposizioni hanno suscitato un
contenzioso che si trascina dal 2003 e i cui contorni sono ancora
indefiniti. E' possibile che il termine dei 5 anni sia rimandato in
via legislativa di anno in anno, ma è bene che l'aspirante utilizzato
sappia che lo attende un futuro di incertezza. In pratica può stare
tranquillo per 5 anni se abbastanza vicino all'età pensionabile da
raggiungerla in tale lasso di tempo. In caso contrario è meglio
ottenere una inidoneità temporanea, magari rinnovabile, anche se,
ovviamente, la decisione è di competenza della Commissione.
Ottenuto il certificato di inidoneità, l'USP deve convocare il docente
inidoneo per la dispensa (se ricorrono gli estremi) o per il nuovo
contratto -che "deve essere stipulato entro 180 giorni dalla data di
ricezione da parte dell'Amministrazione della richiesta
dell'interessato"- e sottoporgli una rosa di possibili utilizzazioni.
Nel caso di inidoneità permanente, il docente può comunque riservarsi
di rifiutare l'utilizzazione, se le sedi e i compiti non fossero di
suo gradimento, e ottenere la dispensa. Attenzione: questa è una
decisione importante, perché se si sceglie l'utilizzazione in altri
compiti, non si può più tornare indietro e chiedere la pensione, a
meno di non ripassare nuova visita e dimostrare di essere inidonei
anche ai nuovi compiti.
Inoltre bisogna sapere che anche se l'inidoneità è permanente, si può
essere sottoposti periodicamente a visite di controllo.
L'utilizzazione in altri compiti
L'utilizzazione in altri compiti è disciplinata da Decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 - Art. 113: " Il
personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della
preparazione culturale e professionale. Il personale interessato è
collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.".
I compiti sono attualmente definiti dal Contratto Decentrato del 1997.
Ma nella pratica, come si realizza il passaggio dall'insegnamento
all'utilizzazione?
Abbiamo già visto come si ottenga la dichiarazione di inidoneità e
come l'Ufficio scolastico provinciale (o in alcune province il
Dirigente scolastico) debba provvedere a un nuovo contratto e
all'assegnazione del docente inidoneo ai nuovi compiti, che potrebbero
essere nel Provveditorato stesso, in una segreteria oppure in una
scuola per la cura della biblioteca, dei laboratori, dei progetti del
POF; nei capoluoghi di regione possono anche essere presso gli IRRE o
altri istituti, perché appartenenti al Ministero dell'Istruzione.
Tutto l'iter dovrebbe procedere per via burocratica: l'USP dovrebbe
presentare al docente un elenco di possibili sedi e compiti per
l'utilizzazione e questi dovrebbe scegliere in base alla sua
preparazione e attitudine ma anche in base a valutazioni personali
come, ad esempio, la vicinanza a casa.
Noi consigliamo, prima di arrivare a questa fase, di visitare le
scuole della città o del quartiere, parlare con dirigenti e
collaboratori, verificare la disponibilità dei posti, controllare la
sede di lavoro (ufficio, laboratorio, biblioteca che sia) ma
soprattutto rendersi conto del clima: se cioè si verrebbe
eventualmente accolti con benevolenza o con ostilità.
Infatti l'inserimento lavorativo non è automatico come per il lavoro
in classe; la fiducia e l'accettazione non sono scontate ma si devono
guadagnare giorno per giorno. Naturalmente è auspicabile che
l'utilizzazione avvenga con soddisfazione di entrambe le parti
-docente utilizzato e struttura ospitante- ma bisogna essere
consapevoli che la condizione di "malato" a volte genera qualche
prevenzione. Per questo è sempre meglio chiedere l'utilizzazione nella
stessa scuola dove si è insegnato e dove si viene vissuti ancora come
docenti, seppure addetti ad altri compiti. Se per qualche motivo
l'utilizzazione avviene in un'altra sede, si deve cominciare daccapo a
tessere quelle relazioni di conoscenza reciproca e collaborazione.
L'orario di lavoro sarà di 36 ore -almeno questo dice il contratto,
poi ci sono alcuni USP o Dirigenti che lasciano l'orario di
insegnamento di 18 - 24 - 25 ore. Potrà essere articolato in 5 o 6
giorni la settimana, con entrata flessibile, rientri pomeridiani ecc.
E' bene chiedere da subito che le modalità di servizio siano inserite
nella contrattazione di Istituto, che i Dirigenti sono tenuti a
stabilire con le Rappresentanze sindacali (RSU), in modo da avere una
tutela in caso di contenzioso.
Inoltre bisogna sempre tener presente che il proprio superiore
gerarchico è il Dirigente scolastico, perché può capitare che le sue
veci siano svolte (in modo arbitrario) dal DSGA (nuova definizione del
"Segretario"). Infatti poiché l'orario di lavoro è uguale a quello del
personale ATA, spesso vi si viene assimilati; per questo è sempre
importante aver chiaro che l'utilizzazione in altri compiti non fa
perdere lo status di docenti.
Altra cosa di cui bisogna tener conto è che con l'uscita dal ruolo si
perde la facoltà di partecipare al Collegio docenti e di eleggere i
rappresentanti al Consiglio di Istituto, quindi i propri organi di
tutela rimangono le sole RSU. Tuttavia è importante chiedere al
Dirigente di partecipare al Collegio docenti per quanto di propria
competenza: in questo modo l'inserimento lavorativo è agevolato e il
proprio lavoro avrà modo di essere conosciuto e apprezzato, oltre al
fatto che sarà inserito a pieno titolo nelle attività della scuola.
Compiti del docente fuori ruolo per motivi di
salute
L'utilizzazione in altri compiti è attualmente disciplinata dalla
Circolare n. 675/1997 con oggetto: Contratto collettivo decentrato
nazionale concernente criteri di utilizzazione del personale
dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - art. 23
comma 5 del nuovo contratto collettivo nazionale del personale della
scuola (http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccdpi.html).
Essa stabilisce i criteri per la dichiarazione di inidoneità, per
l'utilizzazione in altri compiti, per l'articolazione del lavoro ecc.
Due articoli sono molto importanti.
>>
Art.2 - Criteri per l'utilizzazione del personale dirigente, docente
ed educativo
L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di
norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto della
preparazione culturale e professionale acquisita dall'interessato e
dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti.
Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale insegnante ed
educativo si indicano, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad
attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
-
servizio di biblioteca e documentazione;
-
organizzazione di laboratori;
-
supporti didattici ed educativi;
-
attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei
servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito
del progetto d'istituto.
>>
Art.7 - Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico
L'orario di lavoro del personale di cui al presente accordo è di 36
ore settimanali.
Il personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il
trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del
corrispondente personale a tempo indeterminato.
Il personale in questione, se utilizzato presso istituzioni
scolastiche, può accedere al fondo d'istituto di cui all'art. 72 del
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, in relazione allo
svolgimento, compatibilmente alle nuove funzioni attribuitegli, delle
attività previste negli artt. 43 e 54 del medesimo contratto.
Quest'ultimo periodo è importante perché implicitamente delinea i
compiti, sia all'interno delle scuole che nelle segreterie, a cui
possono essere destinati i docenti fuori ruolo per motivi di salute.
Bisogna, per far ciò, richiamare il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 1995/1997 a cui gli artt. 43 e 54 citati si riferiscono.
Art. 43 - Attività aggiuntive
3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono
consistere in:
a) svolgimento di compiti relativi:
-
al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della
verifica e valutazione del progetto di istituto;
-
al supporto organizzativo al capo di istituto;
-
a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di
eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di
ricerca e commissioni di lavoro, nonché particolari forme di
coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;
-
al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono
coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
-
all'assistenza tutoriale;
-
alla progettazione di interventi formativi;
-
alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad
una utilizzazione collegiale;
-
ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle
risorse esistenti;
b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi
oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio;
c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al
miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed
al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra
scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali
all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle
risorse assegnate;
d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con
enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per
oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di
personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità
di istituto.
e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione,
riconversione e aggiornamento del personale.
Art. 54 - Attività aggiuntive
1. Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le
prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente
oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale,
comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza
secondo l'art. 51 del presente contratto.
Tali attività consistono in:
a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il
livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei
servizi generali nell'unità scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei
processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico,
tossicodipendenza);
c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire
l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per
fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità
connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la
necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della
scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della
sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
Poiché il contratto decentrato del 1997 è tuttora in vigore, si deduce
che, a parte l'introduzione dell'art. 35 della Finanziaria 2003,
queste disposizioni sono ancora valide e possono definire gli ambiti
di operatività dei docenti inidonei. E' molto importante conoscerli
esattamente, perché spesso la disinformazione delle altre componenti
della scuola porta a confusione di ruoli se non a vere e proprie
degenerazioni di rapporti.
I compiti per chi è utilizzato in altri settori della pubblica
istruzione si trovano nel contratto relativo ai dipendenti
ministeriali, tuttavia trattandosi di lavoro d'ufficio, di solito non
danno adito a controversie.
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