Il DS che rivolge ad un docente l’espressione (Commento alla sent. Cass. pen. n. 37380/2011) La Corte di Cassazione, V sez. penale, con sentenza n. 37380 del 13.07.2011, depositata il 17.10.2011, ha annullato la sentenza assolutoria della Corte d’Appello di Caltanisetta che aveva assolto dal reato di ingiuria un dirigente scolastico che, nel corso di un consiglio di istituto, si era rivolto ad un docente con l’espressione “lei dice solo stronzate”. La Suprema Corte ha ritenuto che la collocazione dell’episodio in una riunione di docenti di un istituto scolastico, lo svolgimento dello stesso in presenza di colleghi quotidianamente impegnati in un’attività professionale comune a quella del soggetto passivo e la provenienza dell’espressione contestata da un immediato superiore gerarchico, sono elementi rilevanti al fine di definire l’incidenza lesiva della condotta sul bene giuridico dell’onore. Ha pertanto annullato la sentenza assolutoria, rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo esame che tenga conto dei suddetti elementi. Tale vicenda dà l’occasione per un breve riflessione sull’estrema incertezza del confine proprio del diritto di critica ed in particolare del parametro della “continenza espressiva”. Come noto, infatti, uno dei principali parametri di bilanciamento tra il diritto alla libera espressione del pensiero ed il diritto all’onore o reputazione, è individuato dalla giurisprudenza nella cosiddetta “continenza”, cioè nel fatto che l’espressione di un’opinione critica, per sua natura soggettiva e spesso aspra, non trasmodi in un’aggressione alla sfera morale della persona. Esaminando la copiosa giurisprudenza in tema, si possono segnalare pertanto almeno due criteri guida importanti: da un lato l’asprezza ed aggressività del linguaggio deve essere valutata alla luce dell’attuale livello di sensibilità sociale. In proposito Cass. pen. n. 34432/2007 ha, ad esempio, rilevato come “il linguaggio usato dai cittadini, dagli uomini politici, dai sindacalisti e dai cosiddetti opinion leaders è molto mutato nell’ultima parte del secolo scorso. Ormai siamo abituati, come telespettatori, ad assistere a vere e proprie aggressioni verbali e contumelie che affermati uomini politici non esitano a scambiarsi. Siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all’altro è certamente poco opportuno ed è certamente censurabile sul piano del costume, ma bisogna prendere atto che esso è ormai accettato, o forse meglio dire sopportato, dalla maggioranza dei cittadini che, pur contestando l’uso di un linguaggio troppo aggressivo, stentano a credere che si debba far ricorso in tali casi a sanzioni penali. E’ sintomo questo che la sensibilità e la coscienza sociale sul punto sono molto cambiate”. Con riferimento a questo primo elemento, relativo alla desensibilizzazione sociale verso certe espressioni linguistiche, si possono citare alcuni casi esemplificativi: Cass. pen. n. 3372/2010 ha ritenuto che non integri reato l’espressione “latitante e incompetente” che un condomino aveva rivolto pubblicamente all’amministratore di condominio; Cass. pen. n. 17672/2010 ha del pari ritenuto non diffamatoria l’espressione “pazzo” riferita al titolare di uno studio professionale e pronunciata nel contesto di una discussione tra colleghi. Il secondo criterio da tenere in considerazione è quello concernente l’oggetto della espressione critica: un conto è se essa si riferisce ad una condotta tenuta dal destinatario, altra cosa se essa è rivolta a denotare una qualità generale e permanente della personalità del destinatario. In questo secondo caso la critica sfocia nell’inutile aggressione alla sfera morale altrui e pertanto esula dal legittimo esercizio del diritto di critica. Facendo applicazione di questi criteri generali ormai abbastanza consolidati nella giurisprudenza, la Corte d’Appello di Caltanisetta –nell’esaminare la questione del dirigente scolastico- aveva argomentato l’assoluzione affermando che, non risultando provato che il dirigente avesse premesso l’avverbio “solo” alla parola “stronzate” (e risultando conseguentemente provata l’espressione “lei dice stronzate”, non già quella “lei dice solo stronzate”) la frase appariva indirizzata non al modo d’essere della persona, ma a quanto la stessa aveva affermato nella specifica circostanza della discussione in consiglio di istituto. La Corte di Cassazione, però, nella sentenza che si commenta, ha osservato che “pur non considerando l’avverbio, non è invero possibile valutare la portata offensiva del termine oggetto dell’imputazione, sotto il profilo della sua incidenza sulla persona del soggetto passivo piuttosto che sulla sola validità dell’opinione dallo stesso manifestata, in una prospettiva avulsa dal contesto nel quale l’espressione è pronunciata”. E prosegue con la seguente, centrale, considerazione: “il giudizio sulla lesione effettiva dell’onore e del decoro non può prescindere dal considerare se, rispetto all’ambiente nel quale una determinata espressione è profferita, la stessa si limiti alla pur aspra critica di un’opinione non condivisa ovvero trasmodi nello squalificare la persona destinataria”. Dunque sembra possa trarsi la conclusione che la valenza offensiva di un termine deve valutarsi in relazione ai diversi contesti ambientali in cui si realizza l’azione. Come dire, e pare difficile non condividerlo, che un contesto di educatori non è quello di un’assemblea condominiale né quello di un rissoso dibattito televisivo tra politici.
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