Assenze per gravi patologie personale scuola

di Maria Elena Burgello* La Tecnica della Scuola 6.6.2013

Breve riflessione intorno alla concreta applicabilità dei benefici di cui al comma 9 dell’art. 17 ccnl comparto scuola.

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 del CCNL Comparto Scuola che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

La citata disposizione non si caratterizza certo per chiarezza, ponendo continui dubbi interpretativi che rendono quanto mai complicata la sua concreta applicabilità.

Preliminarmente, si osserva che ai sensi degli artt. 1362 e 1363 del codice civile, nell’interpretare il contratto le parti non possono limitarsi al senso letterale delle parole, in quanto occorre che le clausole siano interpretate “l’una per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.

Sempre l’art. 1363 c.c., nel rimandare all’art. 12 delle preleggi, impone, altresì, il rispetto del criterio ermeneutico ivi contenuto, a tenore del quale: “se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

Ebbene, la statuizione contrattuale oggetto dell’odierna questione, che malgrado i numerosi interventi esegetici, effettuati attraverso apposite circolari (1), solleva ancora notevoli dubbi, deve essere interpretata alla luce del superiore principio costituzionale, sancito dall’art. 32.

Non vi è dubbio, infatti, che il comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola evochi il principio fondamentale secondo il quale : “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…”.
Detta norma costituzionale deve essere considerata, quindi, strumento di interpretazione anche per il caso che ci riguarda. Anzi, essa deve essere considerata alla stregua di un “faro” capace di orientare tutti i soggetti istituzionalmente preposti all’osservanza di regole (contrattuali e normative) che riguardino la salute dei cittadini.

Ciò premesso, passando ai singoli profili di problematicità sottoposti al parere dello scrivente ufficio si rappresenta quanto segue.
 

A. Un primo elemento di criticità riguarda la genericità dell’espressione contrattuale “gravi patologie”.

Invero, il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (2) non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti.

L’assenza di una specifica classificazione potrebbe dar luogo (come, effettivamente, in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai dirigenti scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di attribuzione del relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici.

Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla salute, si osserva che, nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria, il dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.

B. Un secondo profilo di criticità è relativo all’erroneo convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.

Orbene, a parere di scrive, il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.

Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica. (3)

A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell'ambulatorio per l'intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario. Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.(4)

C. Da ultimo, si precisa che anche per l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

 

Note

1. Circolare USR Calabria n. 4401 del 3 aprile 2013; Circolare USR Lombardia n. 12207 del 12.09.2012; circolare INPS n.192/96

2. CCNL Comparto Ministeri e CCNL Autonomie Locali

3. Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devonofare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici.

4. Per completezza, si richiama la citata circolare Inps n. 192/96 nella parte in cui postula che l'indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all'indennità è sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).


 



* Avv. Maria Elena Burgello
   Funzionario presso Ufficio Legale USR Calabria