Crocefisso nelle aule scolastiche:
questioni di giurisdizione.

di Francesco Logiudice da Altalex 11/8/2006

 

Con l’ordinanza 10 luglio 2006, n. 15614, le Sezioni Unite hanno sancito la sussistenza, nelle controversie relative alla rimozione del crocefisso nelle aule degli istituti scolastici, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998.

E’ opportuno tracciare, pur se a grandi linee, la particolare vicenda giunta, sotto il profilo della giurisdizione, ad un epilogo.

Un uomo di religione musulmana ricorreva dinanzi al giudice ordinario, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, nei confronti del Ministero dell’Istruzione nonché dell’istituto scolastico dove erano iscritti i figli, chiedendo in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la rimozione del crocefisso dall’aula frequentata dagli stessi, stante una presunta lesione dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa e di laicità dello Stato.

Il giudice adito concedeva il provvedimento richiesto, disattendendo, tra l’altro, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente, sul presupposto dell’impossibilità di estendere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sancita dall’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 ai rapporti individuali di utenza tra soggetti privati.

Inoltre, evidenziava la natura di diritti soggettivi - qualificati “diritti di libertà costituzionalmente garantiti” - delle posizioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti.

Tale pronuncia è stato annullata in sede di reclamo dallo stesso Tribunale proprio sull’assunto della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il ricorrente, peraltro, nonostante le risultanze di tale ordinanza, non esitava ad incardinare il giudizio di merito dinanzi al medesimo Tribunale proponendo, successivamente, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Nelle more della decisione, sulla questione del riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A., è intervenuta la Corte Costituzionale, con la nota pronuncia n. 204 del 2004 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, in alcune parti, degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, con i quali il legislatore aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. interi “blocchi di materie”.

La Consulta, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, sottolineava l’incostituzionalità, ai sensi dell’art. 103 Cost., di un assetto nel quale erano stati devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “blocchi di materie” in cui finiva per non assumere alcun rilievo la natura della situazione soggettiva ipoteticamente lesa.

Con particolare riferimento alla materia dei pubblici servizi, in coerenza con il principio generale secondo cui il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa deve essere individuato nella natura della posizione soggettiva fatta valere, la Corte Costituzionale ha quindi sancito che la stessa può rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella misura in cui la controversia sia relativa all’esercizio, da parte della P.A., del proprio potere autoritativo (ossia, come suol dirsi, allorché agisca iure imperii).

La Consulta ha, pertanto, chiarito che, ai sensi dell’art. 103 Cost., la giurisdizione esclusiva accede a quella generale di legittimità, nel senso che è ammissibile una cognizione dei diritti da parte del G.A. soltanto se il loro intreccio con atti di esecuzione del potere ne giustifica l’affidamento ad un unico giudice .

Si può conseguentemente affermare che una controversia in materia di pubblici servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le volte che, a prescindere dalla natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere, venga in discussione il corretto esercizio di un potere da parte della P.A.

Le Sezioni Unite, nell’ordinanza de qua, preliminarmente affermano che il servizio scolastico rientra a pieno titolo nella categoria dei servizi pubblici; successivamente, sul presupposto della necessità di determinare la giurisdizione in forza del c.d. petitum sostanziale piuttosto che di quello formale, hanno qualificato l’azione proposta dai ricorrenti quale volta ad ottenere “una statuizione di carattere inibitorio consistente nella rimozione del crocefisso nelle aule frequentate dai propri figli”.

E’ stata così negata la ricostruzione della medesima quale azione di risarcimento in forma specifica tesa al ripristino del diritto alla libertà religiosa ipoteticamente leso dall’affissione del crocefisso.

L’individuazione del petitum c.d. sostanziale nei termini appena descritti ha consentito alle Sezioni Unite di ricondurre la controversia in discussione a quelle rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che la domanda investe in via immediata e diretta il potere della pubblica amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico esercitato attraverso l’emanazione di atti di natura provvedimentale.

Tale posizione era stata già fatta propria alcuni mesi dal Consiglio di Stato (sez. VI, decisione 13 febbraio 2006, n. 556) il quale, chiamato a conoscere di una controversia molto simile nei presupposti di fatto, ha ritenuto, sempre sulla scorta di Corte Cost. n. 204 del 2004, che la giurisdizione esclusiva del G.A. sussiste, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, tutte le volte in cui il ricorrente chieda la rimozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, a nulla rilevando che dallo stesso siano derivati danni a diritti fondamentali della persona.

I Giudici della Suprema Corte concludono precisando che i provvedimenti dell'autorità scolastica, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla Pubblica amministrazione in veste di autorità e “poiché l'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche non è imposta da alcune leggi dello Stato, ma solo da disposizioni regolamentari attuative, come sancìto dalla Corte cost., con ordinanza n. 389 del 2004, le controversie sulla legittimità di tale affissione riguardano le modalità di erogazione del pubblico servizio scolastico e dunque rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998”.