Giorni minimi per supplenze temporanee. Legittimo conferire supplenze per assenze inferiori ai presunti limiti previsti da norme e finanziarie. dal AetnaNet del 19/2/2005
Legittimo conferire supplenze per assenze inferiori ai presunti limiti previsti da norme e finanziarie. La Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello (Sent. 59/2004) ha infatti ribaltato una sentenza di primo grado con la quale la Corte dei Conti del Lazio (Sent. 559/2003) aveva ritenuto responsabile di danno erariale una preside che aveva conferito supplenze temporanee prima che l’assenza superasse i limiti imposti dalla normativa vigente. I fatti risalgono a metà degli anni ’90, quando la preside di un Istituto tecnico nominò supplenti per assenze di titolari inferiori agli 11 giorni (allora, l’art. 21 comma 14 OM 371/94 prevedeva la nomina dopo assenze superiori ai 10 giorni), ma le motivazioni della sentenza si applicano a maggior ragione all’attuale situazione, ancora più critica, determinata dalle ultime Finanziarie. La sentenza riconosce come la preside “abbia tentato di risolvere i conseguenziali problemi funzionali fin dove è stato possibile nei limiti delle disponibilità offerte dall'organico, ricorrendo all'apporto di docenti esterni solo in carenza di tali disponibilità”, e che “la condotta dell'appellante scaturisce dalla logica considerazione che il meccanismo di sostituzione dei docenti assenti ha consentito la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Quest’ultima considerazione della Corte riporta la questione delle sostituzioni in un ambito più qualificato e didatticamente congruente rispetto a quello limitato a mere problematiche di spesa. Spese che, d'altra parte, continua la sentenza “hanno trovato riscontro in reali prestazioni di servizio rese all'Amministrazione, onde corrispondere a comprovate esigenze didattiche, volte a dare copertura ad ore di insegnamento finalizzate alla concreta attuazione delle stesse, per evitare il rallentamento delle relative attività”. La supplenza è quindi vista, nonostante quanto affermino molti dirigenti, come garanzia dell’attività didattica che non può essere degradata a mortificante sorveglianza. Pertanto, data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, adoperiamoci perché nelle nostre scuole sia applicata questa importante sentenza. |