Gilda

degli

Insegnanti

 

Venezia

della Provincia di

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Collegio Docenti:

il decalogo della legalità.

dalla Gilda di Venezia, 31/8/2005

Molta attenzione deve essere posta nella prima riunione del Collegio docenti sia per avanzare proposte che indirizzino l’attività didattica verso una piena valorizzazione della funzione docente, così come la intende la Gilda, sia per evitare delibere che limitino la libertà di insegnamento o, peggio ancora, veri e propri abusi da parte dei dirigenti scolastici. A questo proposito ecco 10 semplici regole da far rispettare.

  1. La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg. di preavviso e deve essere recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso in cui anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. VI, n. 120/72).

  2. La convocazione è di norma disposta dal Dirigente scolastico, ma la possono chiedere anche gli insegnanti raccogliendo almeno un terzo delle firme dei componenti il Collegio.

  3. Si può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere, ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970).

  4. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art. 28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n. 771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.

  5. E’ possibile, conosciuto l’ordine del giorno, preparare in anticipo e per iscritto eventuali proposte di delibera (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti.

  6. Se qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art. 24 del DPR 10.1.1957 n. 3).

  7. Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni, tali modifiche vanno riportate nel verbale successivo, non essendo possibile modificare il verbale già redatto.

  8. Chi fa parte di un Organo collegiale, ai sensi della legge 241/90 può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.

  9. Il Dirigente nel Collegio ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in quell’occasione, è soltanto il presidente della riunione non il superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano.

  10. Il Consiglio di Stato (sez. II n. 11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

 

Si veda anche:

punto elenco

Vademecum del Collegio Docenti

punto elenco

Norme di sopravvivenza utili a settembre

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Regolamento del Collegio Docenti

punto elenco

Le deliberazioni del Collegio Docenti

punto elenco

Autonomia del Collegio Docenti

punto elenco

Elezioni delle Funzioni Strumentali

 

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di Venezia