Lavoratori disabili gravi

Cumulo dei permessi di cui alla L. n. 104/1992
con quelli per assistere altro familiare disabile.

Il LAVORO, 13.6.2008

D: E’ possibile il cumulo da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui alla legge n. 104/1992 con i permessi previsti per assistere altro familiare disabile?


R: Si è possibile da parte del lavoratore con disabilità grave di cumulare i permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 con i permessi previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile.

Sempre nell’ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti dall’attuale normativa, si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege n. 104/1992 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave.

A tale riguardo secondo il Ministero la capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave, non necessariamente sono riconducibili ad una idoneità suscettibile di accertamento medico-legale e dunque l’acquisizione del parere dei Dirigenti medico-legali di sede, di fatto non è più necessario.

Per quanto attiene alla possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, l’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992. Tale divieto si riferisce al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprende, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.