Assenze per malattia: Sinergie di Scuola, 28.11.2014 Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza durante il quale è garantita la conservazione del rapporto di lavoro, stabilita dal CCNL in 18 mesi, sia fruiti in un unico periodo, sia frazionati. Il computo dei 18 mesi va fatto sommando tutti i periodi di assenza per malattia precedenti l’ultimo episodio morboso, in un arco temporale che varia e deve essere verificato di volta in volta ai fini della durata massima dell’assenza e ai fini dell’applicazione delle riduzioni di stipendio. Ad esempio: nel caso di assenza per malattia che va dal 5 maggio 2014 al 16 maggio 2014, il triennio di riferimento è quello che decorre dal 17 maggio 2011 al 16 maggio 2014, ultimo giorno di assenza fruito. In casi particolarmente gravi, dopo i primi 18 mesi di assenza, il dipendente può chiedere di assentarsi per ulteriori 18 mesi, senza alcuna retribuzione. L’amministrazione concede l’ulteriore periodo richiesto previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente da parte del competente organo sanitario (Commissione Medica di Verifica insediata presso gli Uffici Regionali delle Ragionerie di Stato), al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Allo scadere dei limiti massimi di assenza (18+18 mesi), oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere (salvo la possibilità di utilizzo in altri compiti prevista per gli insegnanti) alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso (pari a 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni e 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni). Si legga a proposito Inidoneità psicofisica permanente e assoluta. Quale procedura seguire? È necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro? Avverso i risultati dell’accertamento sanitario della Commissione Medica di Verifica è ammesso ricorso in via amministrativa, tramite l’Istituto di appartenenza, alla Commissione Medica di seconda istanza, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. Per il personale a tempo determinato, la durata massima dei periodi di assenza per malattia è il seguente:
NON rientrano nel computo dei giorni di assenza per malattia e sono retribuite per intero:
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