Il collegio dei docenti promuove. Il dirigente è mediatore dei docenti. di Alessandra Ricciardi da ItaliaOggi del 17/5/2005
Non spetta ai singoli dirigenti scolastici promuovere o bocciare gli alunni, ma spetta invece a loro firmare i moduli di valutazione complessiva. Di tali valutazioni risponderanno anche all'esterno, in quanto rappresentanti dei singoli istituti. La valutazione del profitto scolastico degli alunni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici è problema antico e spesso irrisolto. La riforma Moratti ha sostanzialmente lasciato immutata la questione, ma numerosi sono i quesiti che i dirigenti scolastici hanno sollevato in merito alla circolare ministeriale n. 85 del 3/12/2004 relativa alle valutazioni del profitto di ciascuno studente. Il ministero dell'istruzione, con la nota prot. 4212 del 9 maggio 2005, ha preso atto delle richieste di chiarimento e ha messo a punto una serie di precisazioni relative alla tematica della valutazione interna propria delle istituzioni scolastiche. È stato dunque precisato che il decreto legislativo n. 59/2004, negli articoli 8 e 11 relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado, stabilisce, sottolineando le prerogative proprie degli insegnanti, che i docenti hanno la principale responsabilità valutativa del profitto degli alunni. Naturalmente il procedimento valutativo non è il frutto di un giudizio espresso personalmente dai singoli docenti ma è il risultato di un confronto interdisciplinare che forma la volontà del collegio. Il giudizio complessivo che emerge nel consiglio di classe trova il suo momento di sintesi nel contributo finale che i dirigenti scolastici sono tenuti a dare. Le norme di riforma del primo ciclo non hanno subito innovazioni e quindi nelle fasi della valutazione i dirigenti scolastici conservano tutte le prerogative che già avevano. E dunque dovranno essere i mediatori delle opinioni dei singoli docenti e della decisione finale che è del collegio dei docenti. Il fatto che i modelli di valutazione, peraltro non obbligatori, precisa la circolare, vista la possibilità di adottarne di propri in regime di autonomia, prevedono spazi riservati alla firma degli insegnanti e dei presidi non ha alcun rilievo. I docenti firmano l'atto anche se il giudizio è dell'intero collegio. Il preside firma l'atto di valutazione non in quanto esprime un proprio giudizio autonomo, ma perché ne risponde nei confronti di terzi esterni alla scuola. Nessuno squilibrio intero, dunque, tra i poteri del dirigente e quelli del collegio dei docenti. |