UNAMS-Scuola della Regione Puglia

 

Nelle controversie individuali di lavoro,

il lavoratore può citare in giudizio

oltre l’amministrazione scolastica ,

anche il Dirigente scolastico in proprio

perché autore del provvedimento lesivo

impugnato dal lavoratore.

 

dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 4/12/2005

 

Il dipendente che si ritenga leso dal comportamento del responsabile dell'amministrazione in cui lavora può citarlo in giudizio in proprio innanzi al giudice del Lavoro insieme o separatamente alla stessa P.A. da cui entrambi dipendono.

Tale principio recentemente è stato fornito dalla Cassazione in una sentenza n.9539 dell'8.9.1999 con la citazione del responsabile del personale e contemporaneamente nei confronti dell'azienda datrice di lavoro (quest'ultima quale soggetto responsabile dei comportamenti di un suo dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c.) rivendicando il risarcimento del danno biologico, morale e di immagine.

La Corte di Cassazione ha invece accolto il regolamento di competenza proposto dalla lavoratrice, affermando che le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato non sono solo quelle che riguardano i due obblighi fondamentali che caratterizzano il rapporto di lavoro (il lavoro da una parte, la retribuzione dall'altra), ma tutte le questioni in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente ad esso. Questo collegamento deve essere individuato ogni volta che il rapporto di lavoro si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudiziale.

Sulla base di questo principio è stata affermata la ammissibilità della domanda al giudice del lavoro sia per quanto attiene alle controversie inerenti a veri e propri fatti illeciti che si assumono commessi dai dipendenti in relazione e in occasione dello svolgimento delle prestazioni lavorative, sia per la domanda di risarcimento danni proposta dal lavoratore nei confronti del diretto superiore gerarchico in relazione a un suo comportamento illecito che concretizzi un abuso dei poteri ad esso attribuiti e che si traduca in un danno anche indiretto nei confronti del lavoratore.