Certificati di malattia on line,
al via il periodo transitorio

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aprile 2010

Presentazione

A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica.

Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea.  

Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010,  ha definito le  modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico  dei  dati  delle  certificazioni  di  malattia  al  sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all'invio on line.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.1/2010, ha dettato le relative indicazioni operative.

E' il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che ha modificato il decreto 165/01,  a prevedere che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico  o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.
Una volta ricevuto il certificato l’Inps lo invia immediatamente  sempre per via telematica all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

 

Cosa deve fare il lavoratore

Nel corso della visita medica  il lavoratore deve fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; inoltre deve fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza  comunicato all’amministrazione.
Può chiedere copia cartacea del certificato o che gli sia inviata copia alla propria casella di posta elettronica.

I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l’invio telematico soddisfa tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamante la propria assenza  e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica è un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.

 

Altre indicazioni operative

La circolare n. 1/2010 precisa che sono tenuti ad effettuare la trasmisisione telematica i medici dipendenti dal SSN ed i medici in regime di convenzione con il SSN. Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile un  sistema di accoglienza centrale (SAC), tramite il quale i medici possono trasmettere i certificati o anche annullare o rettificare i certificati già inviati.

Alcune regioni stanno predisponendo dei Sistemi di accoglienza regionali (SAR) che, una volta diventati operativi, forniranno i servizi necessari ai medici che operano nell’ambito regionale e cureranno poi l’inoltro al Sac.

Per poter accedere ai servizi erogati dal Sac il medico deve disporre di apposite credenziali di accesso fornite dal Ministero dell’economia e finanze e dall’Inps.

 L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia mediante accesso tramite apposite credenziali  che saranno rese disponibili dall’ente stesso. Entro 20 giorni dall’emanazione della circolare il datore di lavoro pubblico dovrà richiedere all’inps le credenziali  secondo modalità di cui l’ente darà notizia sul proprio sito istituzionale.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio  sarà attuato un collaudo generale  del sistema.

La responsabilità per l’eventuale mancata trasmissione del certificato si configurerà solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo

 

Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

 

punto elenco

Decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010

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Disciplinare tecnico (Allegato al decreto)

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Circolare n.1/2010 del Dipartimento della funzione pubblica

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Decreto n.206 del 18 dicembre 2009

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Lo sapevate che...le fasce di reperibilità
 

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Ministero della salute

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Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

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Inps