Normativa

Assenze per assistenza a portatori handicap

da Scuola&Scuola del 2/11/2004

 

Riferimenti normativi:

 

Beneficio.

1.           Prolungamento a 3 anni del congedo parentale per il bambino handicappato in situazione di gravità (4) art. 33 D. L. gs. n. 151/2001.

2.           Permessi a ore: due ore al giorno retribuite nei primi 3 anni di vita del bambino handicappato in situazione di gravità (art 42 co. 1D. Lgs. N. 151/2001 e art33, co. 2 legge 104/92 (3) (4).

3.            Permessi a giorni: tre giorni mensili per assistere il bambino handicappato in situazione di gravità di età superiore ai 3 anni o persona handicappata in situazione di gravità (art. 42, c. 2 D. Lgs. n. 151/2001 e art. 33, c. 3 e 6, legge 104/92) (3)(4).

4.            Scelta della sede più vicina al proprio domicilio (art. 33 legge 104/92, co. 3 e 6).

5.            Congedo retribuito fino a 2 anni (art. 80 legge 3338/200 e art. 42, co. 5, D. Lgs. N. 151/2001).

 

Categorie cui spetta il beneficio. 

1.            Spetta alla madre o in alternativa al padre (anche adottivi o affidatari, anche se l’altro genitore non ne abbia diritto. Il beneficio consiste nel prolungare da 10 o 11 mesi a 3 anni il congedo parentale, decorre dallo scadere dei 10 o 11 mesi di cui è cumulabile.

2.            Spetta alla madre, o in alternativa al padre, anche se l’altro genitore non ne abbia diritto. Spetta anche agli adottivi o affidatari. Spettano anche allo stesso lavoratore maggiorenne handicappato in situazione di gravità, in alternativa ai permessi a giorni.

3.            Spettano, alternativamente a ciascun genitore lavoratore di minorenne, (anche adottivi o affidatari) nonché ai familiari lavoratori dipendenti che assistono con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente (art. 20 legge n. 53/2000). Spettano anche allo stesso lavoratore handicappato maggiorenne in situazione di gravità, in alternativa ai permessi a ore

4.            Spetta non solo al genitore (compreso l’adottivo) ma anche ai familiari lavoratori dipendenti che assistano con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il 3° grado portatore di handicap anche se non convivente. Spetta anche all’handicappato maggiorenne in situazione di gravità. Spetta anche agli affidatari.

5.            Spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che da almeno 5 anni abbiano titolo a fruire dei benefici di cui ai punti 1., 2. e 3. 

 

Contenuto, condizioni e limiti del diritto 

1.            Il beneficio è alternativo ai permessi a ore. Retribuzione al 30% per tutt6o il prolungamento, contribuzione figurativa. Il periodo è valido ad ogni effetto, scuse ferie e tredicesima mensilità.

2.            Condizione: che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. In caso di orario di servizio inferiore alle 6 ore giornaliere (è il caso degli insegnanti) o di part-time il permesso è di una sola ora (Circolare della Funzione Pubblica del 26.6.1992 n. 90543/7/488). Retribuzione intera.

3.            I tre giorni sono retribuiti (legge 27.10.1993 n. 423). Non riducono i permessi retribuiti spettanti, riducono le ferie, non per il personale di ruolo, (art. 21 comma 6 CCN DEL 4.8.1995) e la tredicesima mensilità. Occorre la convivenza con il figlio, o in assenza che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva (l’h. non sia ricoverato a tempo pieno) e sono fruibili anche in maniera continuativa, ma non possono essere frazionati in ore, né sono cumulabili con quelli dei mesi successivi. In caso di part-time orizzontale vale la seguente proporzione:totale standard ore lavorative mese: 3 = ore lavorative effettive mese: x. In caso di part-time verticale la proporzione è: totale standard gg. lavorativi mese: 3 = gg. lavorativi effettivi mese: x.

4.            Scelta della sede più vicina al proprio domicilio e divieto di trasferimento in altra sede senza consenso. Scelta prioritaria della sede in caso di vincita di concorso e precedenza in sede di trasferimento a domanda (art. 21 legge 104/1992). Per quanto riguarda la mobilità del personale docente i benefici di cui all’art. 21 e all’art. 33 comma 5 e 7 e comma 6 sono regolati dal sistema delle precedenze di cui all’art. 9 del C.C.D.N.

5.            Congedo continuativo o frazionato fino a 2 anni con indennità corrispondente all’ultima retribuzione e con contribuzione figurativa, la concessione spetta entro 60 gg. dalla richiesta. 

Precisazioni. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 5 della legge n. 448/98, i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del testo unico approvato con DPR 23.12.1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 5.2.1992 n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro ( Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente consentire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti commissioni ASL. ( Circolare INPS 11.7.2003 n. 128 punto 2) 

In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori ad un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i tre giorni di permesso, ai sensi della legge 104/’92, spettanti al richiedente. Tale criterio scaturisce da orientamenti ministeriali, secondo i quali, quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni dieci giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso. In pratica, quando l’assistenza è inferiore a 10 giorni, non si ha diritto a nessuna giornata; per periodi superiori a 10 ma inferiori a 20, spetta un solo giorno di permesso. 

I permessi orari ex lege 104/’92 per un figlio handicappato inferiore a tre anni e i permessi orari (c.d. allattamento) per altro figlio non sono incompatibili, dal momento che si tratta di figli diversi, entrambi bisognosi di cure. Ovviamente la fruizione dei benefici di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore a 6 ore, darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per allattamento e 2 ore di permesso ex lege 104/’92, se è invece inferiore a 6 ore, darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso per la 104. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per se stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per allattamento.  

I permessi orari ex lege 104/’92 per un figlio handicappato inferiore a tre anni e i permessi orari (c.d. allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap non si ritengono compatibili. ( punto 5 circolare INPS 11.7.2003 n. 128. 

Come precisato con circolare INPS n. 37 del 18.2.1999, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/’92, non può, ovviamente, fruire di permessi per assistere altre persone, ma può essere assistito da altro soggetto lavoratore, al quale a tal punto spettano, per l’assistenza, i giorni di permesso di cui alla medesima legge: ma è il caso di precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono coincidere, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora. Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, semprechè l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dall’handicappato, altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate ( circolare INPS n. 128/2003). 

Con circolare n. 133/2000 è stato precisato che il requisito della continuità dell’assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve. Comunque, nella medesima circolare viene puntualizzato il fatto che la “lontananza” non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto, se approssimativamente in un’ora si può coprire la distanza tra le abitazioni di chi presta e di chi riceve assistenza, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana nella quale si concretizza il requisito della continuità: esso, insieme con quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/’92, anche in caso di non convivenza. Se la distanza fra le due abitazioni comporta tempi superiori, l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza (cfr. punto 8 Circolare INPS dell’11.7.2003).

In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in esame i criteri indicati nella circolare n. 138/01, secondo cui, alle condizioni indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle sole giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile. 

Con circolare n. 133/2000 è stata prevista la possibilità di fruire, alternativamente, da parte dei due genitori di figli handicappati minorenni, dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/’92, nell’ambito dello stesso mese. Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 151/’01, il criterio dell’alternanza può essere esteso anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni. 

L’art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001) disciplina sia il diritto alla fruizione dei permessi spettanti ai genitori, ai sensi dei commi 1,2 e 3 della legge 104/’92, che il congedo straordinario della durata massima di due anni, di cui al comma 2, art. 4 della legge 53/2000 ( vedi su www.gildains.it  Scuola & Scuola scheda n. 478) esso, in particolare, all’ultimo capoverso stabilisce che i riposi, i permessi e i congedi, ivi previsti, spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha diritto alle suddette agevolazioni, anche quando l’altro genitore non svolge attività lavorativa, prescindendo dalla minore o maggiore età del figlio portatore di handicap grave. Ai sensi dell’informativa INPDAP 25.10.2002 n. 22, il genitore lavoratore, nell’esercizio del diritto alla fruizione del congedo straordinario, di cui all’art. 80 comma 2 della legge 388/2000, non è obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l’impossibilità di prestare assistenza, da parte dell’altro genitore che non lavora. Tale diritto è esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile. Ai sensi della suddetta circolare INPDAP e della circolare INPDAP n. 2 del 10.1.2002, il congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori, né è possibile, in base al dettato del comma 4 del citato art. 42, la fruizione contemporanea dell’astensione facoltativa da parte di un genitore e del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte dell’altro: è invece prevista la possibilità che uno dei genitori sia in congedo parentale (astensione facoltativa) e l’altro goda dei permessi della legge 104/’92, mentre resta ferma, per i suddetti benefici, l’impossibilità del cumulo da parte di uno stesso genitore.