Dipendenti della scuola
e agevolazioni Legge 104/1992
di Carlo Giacobini da
Handy Lex,
21.12.2009
Il 18 novembre 2009 il Senato ha
approvato, in via definitiva, il cosiddetto decreto “salva precari”.
«Garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo»
è l’eufemismo normativo riportato nello stesso titolo della
Legge (24 novembre 2009, n. 167). In realtà questa norma consente la
reimmissione in graduatoria di qualche migliaio di precari,
tamponando, per questo anno scolastico, una situazione che era
diventata ormai esplosiva.
Furberie vere
o presunte
Nel testo licenziato dalla Camera, la
Lega Nord è riuscita – con l’appoggio della Maggioranza – a far
inserire anche un emendamento di quattro commi, poi approvati
integralmente dal Senato. Ed è di questi quattro commi che diamo
conto. Riguardano, infatti, i benefici che i lavoratori della scuola
– personale docente, ausiliario e amministrativo – possono
richiedere in virtù della Legge 104/1992 e della Legge 68/1999
(collocamento dei lavoratori disabili).
L’assunto di base di chi ha promosso quegli emendamenti risiede
nella convinzione di una furberia diffusa nell’ambito scolastico. Va
riportata con la stessa “brutalità” usata da chi ha avanzato quella
proposta: molti insegnanti delle regioni del Sud si iscrivono alle
graduatorie delle province settentrionali ed ottengono trattamenti
di maggior favore usando certificazioni di handicap o disabilità
rilasciate in modo “disinvolto” dalle Aziende USL di origine. Grazie
a queste certificazioni superano, nelle graduatorie, i lavoratori
residenti.
Vediamo, quindi, a fronte di questo fenomeno, vero o presunto che
sia, quali sono gli strumenti normativi ideati e quale sia la loro
potenziale efficacia.
La votazione di quegli emendamenti giunge contestuale alla
presentazione, da parte del Ministero per la Pubblica
Amministrazione, del monitoraggio sull’uso dei permessi e dei
congedi lavorativi presso i dipendenti pubblici, analisi in cui il
comparto scuola risulta essere quello in cui maggiormente si fa
ricorso a quei benefici.
I controlli
Si tratta di quattro semplici commi (4
octies, novies, decies, undecies del primo articolo), l’ultimo dei
quali rimanda ad un successivo regolamento applicativo da approvarsi
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
La norma poi prevede che i docenti e il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei
benefici previsti dalla Legge 104/1992, o dalla Legge 68/1999,
all’atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una
provincia diversa da quella di residenza, devono presentare alle
autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono
di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le
condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei
benefici medesimi.
I dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa
da quella di residenza trasmettono la documentazione all’ufficio
scolastico regionale competente.
È da ritenere – preferiamo non immaginare qualcosa di diverso – che
per “certificazione medica originale” si intenda il certificato di
handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) proprio o del
parente da assistere nel caso in cui si chiedano permessi, congedi o
titoli di preferenza in graduatoria. Per la Legge 68/1999
(lavoratori invalidi), verosimilmente si richiederà la relativa
specifica certificazione rilasciata dalla Azienda USL di origine.
Sin qui nulla di sorprendente né – tantomeno – foriero di una nuova
efficacia nel contenimento delle furberie. La disposizione vige
dall’entrata in vigore della norma e comunque dopo l’approvazione
del regolamento.
Se invece per “certificazione medica originale” si intenda
documentazione sanitaria, certificati medici, cartelle cliniche,
attestazioni diagnostiche e specialistiche, si aprono profili di
illegittimità costituzionale che sono di peso inferiore solo alle
difficoltà di gestione del conseguente impatto organizzativo.
Sulla base della certificazione
presentata, le autorità scolastiche «qualora sussistano motivate
ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori
accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o
familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti (…)».
Gli accertamenti saranno svolti presso una Azienda USL diversa da
quella che ha esaminato la documentazione. Per comprendere meglio:
potrà essere richiesto un controllo dello stato di handicap del
genitore di un docente che ha chiesto di fruire dei benefici della
Legge 104/1992 e questa nuova verifica dovrà essere effettuata in
una Azienda USL diversa da quella che lo assiste.
Attenzione: il Legislatore non distingue fra regioni, ma fra
province. Pertanto l’indicazione si applica anche – supponiamo – ad
un milanese residente da sempre a Milano che chieda l’iscrizione
alle graduatorie di Lodi.
Le
contraddizioni
Il Legislatore sembra ignorare
l’aspetto fondante dell’articolo 33 della Legge 104/1992 che prevede
l’accesso ai benefici (tutti) solo nel caso in cui il lavoratore
assista con continuità il parente con handicap grave. Lo stesso
Dipartimento Funzione Pubblica, con un proprio Parere del 18
febbraio 2008, n. 13, ha affermato che la continuità sussiste
soltanto quando l’assistenza è prestata non in maniera saltuaria od
occasionale ma con assiduità e costanza, in modo tale «da prestare
un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona
handicappata». La continuità dell’assistenza non costituisce la
finalità del permesso, e tale non potrebbe essere data l’esigua
consistenza degli stessi, pari a tre giorni al mese, ma ne
costituisce, al contrario, il presupposto di fatto legittimante.
Nella sostanza, se non sussiste la continuità dell’assistenza,
sistematica e costante al di fuori dell’orario di lavoro, i permessi
non vanno concessi.
Quindi, i dirigenti scolastici, gli uffici provinciali e regionali,
possono già escludere la concessione di qualsiasi beneficio (inclusa
la prevalenza nelle graduatorie) nel caso di lavoratori che lavorano
a 500 chilometri di distanza dalla persona che affermano di
assistere. Molto spesso – e questo va detto – non lo fanno per
impreparazione o per timore di contenziosi.
Era sufficiente dare forza di legge a tale indicazione per renderla
molto più efficace evitando interventi vessatori, inutili e di
dubbia legittimità costituzionale.
Altri dubbi
La norma approvata appare poi in
evidente contraddizione con la
Legge 9
marzo 2006, n. 80 che, all’articolo 6, prevede che «i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti,
inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano
dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di
comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata
all’accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell’handicap». Il decreto che elenca le patologie esenti da
revisione e controlli è stato approvato il
2 agosto 2007.
Nel caso in cui la persona disabile rientri in quelle condizioni,
gli uffici preposti come dovranno comportarsi? Ce lo dirà il
regolamento, di cui dicevamo sopra, approvato dai due Ministeri, ma
in ogni caso si potranno aprire numerosi motivati contenziosi.
Certo è che questo dubbio se l’è posto persino l’INPS nel momento in
cui gli sono stati affidati i controlli a campione sulle invalidità
civili ed ha tentato, per quanto reso possibile da un sistema di
archiviazione farraginoso, di evitare la convocazione di persone che
rientrassero nelle previsioni della Legge 80/2006.
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale