Nuovo codice disciplinare
per dirigenti scolastici
Il 21 ottobre il Miur
ha pubblicato sul proprio sito internet il Codice
disciplinare per i dirigenti scolastici, di cui all’art. 16
del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il
quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico
2006-2007; con tale pubblicazione il suddetto Codice è pienamente
operativo.
Questi i principali criteri e provvedimenti:
Criteri
di proporzionalità della sanzione
La sanzione
disciplinare dev'essere proporzionale ai seguenti criteri:
intenzionalità della condotta, grado di negligenza, rilevanza della
inosservanza, gravità della lesione del prestigio
dell'Amministrazione o con l'entità del danno provocato a cose o a
persone, eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti.
Sanzione pecuniaria
La sanzione
disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di €
350,00, si applica nei casi di:
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inosservanza
delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di
servizio; |
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condotta non
conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli
organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti,
i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; |
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alterchi negli
ambienti di lavoro; |
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violazione
dell'obbligo di comunicare tempestivamente
all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di
avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata
l'azione penale; |
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violazione
dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare compensi,
regali o altre utilità in connessione con l'espletamento
delle proprie funzioni, se non nei limiti delle normali
relazioni di cortesia; |
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inosservanza
degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli
infortuni o di sicurezza del lavoro; |
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violazione del
segreto d'ufficio; |
Sospensione dal servizio
La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei
mesi, si applica in base alla casistica prevista dagli artt. 55-bis
comma 7, 55-septies comma 6, 55-sexies comma 1, del d. lgs. n.
165/2001, e inoltre per:
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recidiva delle
mancanze quando sia stata già comminata la sanzione massima
oppure quando le infrazioni si caratterizzano per una
particolare gravità; |
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minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico,
altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi negli ambienti
di lavoro; |
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manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che
siano espressione della libertà di pensiero; |
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tolleranza di
irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di
contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da
parte del personale dipendente; |
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assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; |
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occultamento di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'amministrazione; |
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qualsiasi
comportamento dal quale sia derivato grave danno
all'amministrazione o a terzi; |
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sistematici e
reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti
dell'istituzione scolastica; |
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atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
lesivi della dignità della persona; |
Licenziamento
Ferma la disciplina in
tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
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le ipotesi
considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del
d. lgs. n. 165/2001; |
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recidiva
plurima, o che abbia già comportato l'applicazione della
sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio. |
La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
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le ipotesi
considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e)
ed f) del d. lgs. n. 165/2001; |
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commissione di
gravi fatti illeciti di rilevanza penale; |
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condanna, anche
non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in
servizio; |
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recidiva
plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di dirigenti o altri dipendenti; |
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recidiva
plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, lesivi della dignità della persona. |
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