Guida ai permessi brevi per il personale della scuola: quante ore e come organizzare il recupero Orizzonte scuola, 10.2.2014 di Paolo Pizzo - La guida alla fruizione dei permessi brevi: quante ore di servizio e come organizzare il recupero. Differenze tra personale Ata e docente. L’art. 16 del CCNL dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui non sia
possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non
recuperate.
DIFFERENZA TRA PERSONALE ATA E PERSONALE DOCENTE
Il limite annuale
massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza
concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale
di insegnamento: il docente di scuola di I e II grado con orario
completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno
scolastico; il docente di scuola primaria con orario completo non
potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico; il
docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà
superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.
Il limite annuale
massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza
concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata
del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero
3 ore.
MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ORE NON LAVORATE
Entro i due mesi
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più
soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nota bene Il recupero delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio all’interno dell’istituzione scolastica. Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutatanel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola (a tal proposito ricordiamo ancora una volta che è possibile attribuire ore eccedenti a un docente della scuola medesima dichiaratosi disponibile alla sostituzione).
Il dipendente è tenuto
al recupero, a meno ovviamente di assenze legittime che gli siano di
impedimento a svolgere il recupero stesso una volta
stabilito(malattia, congedi per maternità ecc.), pena la trattenuta
della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore
non recuperate.
NON SI POSSONO RECUPERARE LE ORE DI ASSENZA AD UN’ATTIVITÀ COLLEGIALE CON ORE DI INSEGNAMENTO
L’art. 16 del CCNL/2007
che regola i permessi orari è chiaro: “Il recupero da parte del
personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi,
con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il
docente in permesso”.
Dal dettato normativo è
dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di
cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad
un incontro collegiale per poi essere recuperata in attività di
insegnamento: Pertanto, la richiesta di recuperare l’assenza ad un collegio dei docenti o a un consiglio di classe con una supplenza è illegittima.
I PERMESSI BREVI “NON DEVONO ESSERE RECUPERATI SE FRUITI PER UNA VISITA SPECIALISTICA”: QUANTO CONTENUTO IN ALCUNE CONTRATTAZIONI DI ISTITUTO CI LASCIA PERPLESSI Molti docenti e dirigenti ci scrivono chiedendo se è legittimo inserire nella contrattazione di istituto una clausola che preveda la possibilità di non recuperare i permessi brevi di cui all’art. 16 quando sono utilizzati per visite mediche specialistiche. A nostro parere tale clausola è illegittima perché contro il CCNL Scuola che in questo caso non può essere modificato. Giova ricordare che il CCNL in questione non regolamenta in maniera specifica le visite mediche specialistiche. Il dipendente può effettuarle:
Nel momento in cui il dipendente chiede di fruire dei permessi brevi a recupero si attiva necessariamente quanto indicato dall’art. 16 del CCNL/2007 per cui la “visita specialistica” diventa ’esigenza personale a supporto della richiesta del permesso orario, così come può essere qualsiasi altra esigenza personale del dipendente. Prevedere quindi che il permesso orario non deve essere soggetto a recupero quando è richiesto per una visita specialistica è illegittimo. Infatti, come da norma, l’unico caso del mancato recupero del permesso è quando tale mancanza non è imputabile al dipendente. La contrattazione di istituto non può quindi intervenire diversamente sulla materia.
Si possono recuperare le ore di assenza ad un’attività collegiale con ore di insegnamento?
Domanda
– Sottopongo suddetto quesito che penso sia abbastanza nuovo per
recente introduzione del c.d. “esame congiunto”: attesa
l’obbligatorietà di partecipazione alle attività funzionali
all’insegnamento (art. 29 CCNL Scuola vigente; es. consigli,
collegi, ecc.), quali possibilità di recupero delle suddette ore non
prestate? O meglio è legittima una richiesta del dirigente
scolastico di recuperare suddette ore non prestate con attività di
insegnamento per sostituzione di docenti assenti, facendo appello
alla possibilità di concordare suddetta modalità con la RSU per
mezzo dell’esame congiunto (ai sensi dell’art. 2 comma 17 Legge
135/2012). Grazie per l’attenzione. A mo’ di esempio non è legittimo chiedere ad un docente il recupero di ore non prestate se questi è stato assente per malattia certificata o perché in quella giornata ha fruito di un permesso per motivi familiari, ferie ecc. (cioè assenze “tipiche”). Questo ovviamente vale anche per un’assenza ad un incontro collegiale. Il problema a mio avviso si pone quando il docente è presente a scuola la mattina, svolgendo regolarmente la lezione, e per un qualsiasi motivo non potrà partecipare all’incontro collegiale previsto per il pomeriggio della stessa giornata (la stessa cosa può accadere quando il docente ha il “giorno libero”). Ma se l’assenza non è giustificata, come potrà il docente recuperare le ore non prestate? Detto con tutta chiarezza ci troviamo di fronte ad un vuoto normativo che in teoria nemmeno la contrattazione di istituto potrebbe colmare. O per meglio dire: l’assenza ad un’attività di non insegnamento o è giustificata o le ore non si possono recuperare. Non è certo nuova l’idea che l’assenza non documentata ad un incontro collegiale debba essere recuperata in attività di insegnamento applicando l’art. 16 del CCNL/2007. Sappiamo che questa prassi, e il tuo quesito ci dà ragione, è molto diffusa nelle scuole. A mio avviso ciò non è legittimo e nemmeno la contrattazione di istituto potrebbe intervenire in tal senso. Motivo quanto detto. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica attraverso permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.. Perché non è possibile che un’ora di non insegnamento possa essere recuperata con un’ora di attività d’insegnamento? Perché l’art. 16 del CCNL/2007 che regola i permessi orari è chiaro: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento. Dal dettato normativo è dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). Quale quindi la soluzione? L’unica è che il docente giustifichi sempre l’assenza, se non vuole che si operi una non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari che tale assenza potrebbe comportare (soprattutto in caso di reiterazione di assenze ingiustificate). Ricordiamo che la trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50. Qualora quindi l’assenza non possa essere giustificata con un certificato medico o comunque con un permesso per motivi familiari o altro istituto, il docente dovrà comunque motivare per iscritto e documentare i motivi della sua assenza. Bisogna tenere presente che in questi casi anche un’autocertificazione potrebbe non bastare, se i motivi non sono appunti documentati. Qualora quindi l’assenza non sia giustificata è possibile che il Dirigente applichi quanto detto sopra.
Pertanto, si esclude
che le ore possano essere recuperate in qualche modo,
tanto meno con
attività di insegnamento. È altresì da escludere che la
contrattazione possa intervenire in tal senso |