Pensione e part-time. di Giovanni Cadoni, dalla Gilda di Bologna, 2 gennaio 2007
L'alternativa alla pensione anticipata di anzianità è rappresentata dalla facoltà di ricorrere a quello speciale istituto giuridico, introdotto nella legislazione italiana dal decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 331 e disciplinato dalle ordinanze ministeriali n. 446/1997 e n. 55/1998 che consente al personale della scuola, a eccezione dei dirigenti scolastici e di alcune figure professionali uniche, di permanere in servizio in regime di part-time unitamente al trattamento pensionistico di anzianità. Per i dipendenti di età compresa tra i 57 e i 60 anni, c'è il timore che la riforma previdenziale annunciata possa abrogare le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 23 agosto 2004, n. 243, legge Maroni, ossia che non si possa più liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti suddetti, indipendentemente da ogni modifica della normativa, e non vedersi computare ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 243/2004, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione. Per questo, c'è la possibilità di andare in pensione con il contestuale trattamento di part-time, previsto dal decreto ministeriale suddetto. Per tutti i chiarimenti, si rimanda all'articolo pubblicato su Italia Oggi del 19 dicembre 2006.
Per quanto riguarda
l'entità del trattamento economico, prendendo in considerazione un
insegnante con 18 ore di cattedra che chieda di rimanere in part-time
per 12 ore, egli avrà diritto ai 12/18 dello stipendio risultante
dalla sua anzianità di servizio (comprese I.I.S. e R.P.D.) ed ai 6/18
dell'intera pensione spettante. PRO e CONTRO del trattamento di pensione e part-time I vantaggi di tale soluzione sono i seguenti: a) si è in pensione a tutti gli effetti, qualunque modifica venga apportata alla legge sulle pensioni; b) si ha diritto, in proporzione, a tutti gli aumenti contrattuali che dovessero maturare durante tale periodo di lavoro; c) si usufruisce dell'eventuale passaggio di gradone che dovesse maturare durante tale periodo di lavoro; d) al momento della definitiva cessazione dal servizio, la pensione definitiva verrà rideterminata sulla base della complessiva anzianità di servizio, considerando anche, in proporzione, gli anni effettuati in rapporto di pensione e part-time; e) la buonuscita, che sarà corrisposta solo al momento dell'effettiva cessazione del servizio, verrà calcolata su tutti gli anni di servizio svolti, considerando anche, in proporzione, il servizio svolto in rapporto di pensione e part-time. Lo svantaggio, consideri ciascuno quanto grande, è quello derivante dalla seguente domanda: "Sono sicuro che tutto il servizio prestato con questo rapporto di lavoro (cioè tre giorni lavorativi alla settimana, oltre a tutte le riunioni, le correzioni di compiti e tutto il resto) abbia un valore pari a quei circa 100 euro in più al mese (che percepirei restando in pensione e part-time, rispetto a quanto prenderei andando definitivamente in pensione)? " In altre parole: LAVORARE UN ANNO PER 1200 EURO?????
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