Responso dell'Agenzia delle entrate all'Espero. Non è deducibile ai fini fiscali l'1,5% del versamento del trattamento di fine rapporto nel fondo pensione complementare Espero. da Gilda della Toscana, del 13/12/2005
La quota, calcolata sulla base stipendiale utile ai fini del trattamento di fine servizio (ex buonuscita) e destinata al fondo pensione complementare del personale della scuola, non rientra tra gli oneri deducibili ai fini fiscali. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è da considerare neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza dell'amministrazione. A tali fini sono, invece, deducibili entro il limite del 12% del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di euro 5.164,57 esclusivamente i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore. È il responso dell'Agenzia delle entrate trasmesso al fondo pensione complementare della scuola in risposta a un apposito quesito formulato dal fondo stesso. L'Agenzia delle entrate precisa, infatti, che la contribuzione dell'1,5% costituirà imponibile solo all'atto della erogazione della pensione complementare in sede di cessazione del rapporto di lavoro e sarà imponibile all'Irpef secondo le norme previste per il tfr insieme agli accantonamenti figurativi delle quote del tfr conferite dall'Inpdap e liquidate dal fondo pensione. Il personale della scuola in servizio alla data del 31 dicembre 2000 che, aderendo al fondo Espero, opta per il trattamento di fine rapporto (tfr) in sostituzione del trattamento di fine servizio (buonuscita) non potrà pertanto dedurre ai fini fiscali la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati, quota destinata alla previdenza complementare dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997. A tali fini potrà invece dedurre, nell'annuale dichiarazione dei redditi, la quota di contribuzione destinata al fondo e cioè l'1% dello stipendio annuo, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, ovvero fino al 3% per scelta volontaria. La deducibilità non è però soppressa, viene semplicemente trasferita al momento della erogazione della pensione complementare. |