L'angolo della previdenza.
di Marina Pontillo, dal
sito nazionale della Gilda degli Insegnanti, 1/11/2005
NUOVA
INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
L’INPS, con le circolari n. 87 e 100 del luglio 2005, dà concreta
attuazione alle nuove indennità di disoccupazione previste dall’ art.
13 della legge 80/2005 sul rilancio della competitività.
Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni che danno diritto ai
nuovi trattamenti.
Requisiti
Le nuove prestazioni decorrono dall’1 aprile 2005 e spettano ai
lavoratori licenziati con diritto all’indennità ordinaria di
disoccupazione.
Ne potranno beneficiare tutti coloro che, a seguito di uno o più
rapporti di lavoro dipendente, possano far valere:
- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno una giornata di diritto quali beneficiari dell’indennità
ordinaria di disoccupazione alla data del 1° aprile 2005
(relativamente alla nuova durata del trattamento).
Naturalmente, nel computo dei periodi utili, vanno considerati anche i
contributi figurativi derivanti da gravidanza e puerperio, servizio
militare, ecc.
I nuovi trattamenti
Dal 1°aprile 2005, dunque, l’indennità ordinaria di disoccupazione
sale dal 40% al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi di
attività. C’è, però, un massimale che non va superato e che, dal 1°
aprile al 31 dicembre 2005, è di € 819,62 mensili che sale a € 985,10
per quanti hanno percepito retribuzioni mensili superiori ad € 1773,19
durante l’ultimo periodo lavorativo.
Varia anche la durata massima che non è più di 6 mesi ma di 7. Durante
quest’ultimo mese, però, l’indennità è pari al 40% della retribuzione.
I lavoratori con almeno 50 anni di età usufruiscono di un trattamento
ancora migliore così specificato:
- 50% della retribuzione per i primi 6 mesi;
- 40% dal settimo al nono mese;
- 30% per il decimo mese.
Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine
dell’elevazione della durata della prestazione, da sei a sette mesi e
da nove a dieci mesi, il possesso del requisito richiesto – età
inferiore, pari o superiore a 50 anni – deve essere accertato con
riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Copertura
pensionistica
I contributi figurativi, durante tale periodo, spettano solo fino ad
un massimo di 6 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età e di
9 mesi per quelli con un’età pari o superiore ai 50. Per il settimo e
per il decimo mese non può essere, quindi, riconosciuta tale
contribuzione.
I disoccupati, per tutto il periodo in cui percepiscono l’indennità
(210 ovvero 300 giornate), hanno inoltre diritto all’assegno al nucleo
familiare alle stesse condizioni previste per i lavoratori in
attività.
Quando cessa
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- viene avviato a un nuovo lavoro;
- diventa titolare di pensione diretta;
- viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
La domanda
Gli iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per
l’impiego possono presentare domanda di indennità di disoccupazione
ordinaria (mod. DS 21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
La domanda va presentata alla sede Inps o al Centro per l’impiego
competente per residenza oppure tramite i Patronati o inviata per
posta.
Modulistica da allegare alla domanda
- dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) compilata
dall’ultimo datore di lavoro;
- certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- richiesta di detrazioni Irpef.
I modelli sono a disposizione dei richiedenti presso le sedi Inps o
sul sito www.inps.it nella sezione “Moduli”.
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NO AL CUMULO
DEI RISCATTI
Il Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità (D.L.vo
151/2001) riconosce ai pubblici dipendenti con almeno 5 anni
di anzianità la possibilità di riscattare i periodi di congedo
parentale per maternità di cui avrebbero potuto usufruire se fossero
stati in attività. La nuova normativa, però, non cancella una
disposizione della riforma Amato (art.14
D.L.vo 503/92) che prevede la non cumulabilità con il riscatto
del periodo di studi che ha portato al conseguimento della laurea.
L’Inpdap, pertanto, prima di dare il via libera al doppio beneficio,
ha ritenuto di dover chiedere l’avallo del Ministero del lavoro e, a
seguito delle indicazioni ricevute, con circolare n. 31 del 20 luglio
2005, ha stabilito che la facoltà di riscatto del corso legale di
laurea e quella del congedo parentale per maternità fuori del rapporto
di lavoro sono esercitabili in via alternativa, in pratica una
possibilità esclude l’altra. Tutto ciò a prescindere dalla diversa
durata dei periodi riscattabili e dal fatto che questi non si
sovrappongano cronologicamente. Stando così le cose agli interessati
non resta che scegliere con particolare attenzione il tipo di riscatto
più adatto alla propria situazione previdenziale.
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HANDICAP: ACCESSO AI
CONGEDI ANCHE PER I FRATELLI
La sentenza 233/2005 della Corte Costituzionale rende più facile per i
lavoratori dipendenti assistere fratelli e sorelle gravemente
handicappati. La sentenza riconosce loro il diritto ad usufruire del
congedo di due anni per tale assistenza in luogo dei genitori se
questi ultimi sono anch’essi totalmente inabili.
E’ stata, difatti, dichiarata illegittima la disposizione presente
nell’art. 42 c.5 del T.U. per la maternità che limitava il diritto al
congedo per fratelli e sorelle alla sola ipotesi in cui i genitori
fossero deceduti.
L’intervento della Consulta è, a nostro avviso, anche dopo tale
sentenza, ancora lacunosa perché esclude dal beneficio il coniuge che
deve assistere l’altro coniuge, il figlio che deve assistere il
genitore e, paradossalmente lo stesso lavoratore handicappato che, in
luogo del permesso mensile di tre giorni o di quello giornaliero di
una/due ore, potrebbe aver bisogno di fruire del congedo di due anni.
Ricordiamo che il congedo ha la durata massima di due anni e che può
essere fruito anche in maniera frazionata. Naturalmente durante la
fruizione del congedo biennale non si ha diritto al permesso di tre
giorni al mese.