L'angolo della previdenza.

 di Marina Pontillo, dal sito nazionale della Gilda degli Insegnanti, 1/11/2005

 

NUOVA INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

L’INPS, con le circolari n. 87 e 100 del luglio 2005, dà concreta attuazione alle nuove indennità di disoccupazione previste dall’ art. 13 della legge 80/2005 sul rilancio della competitività.
Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni che danno diritto ai nuovi trattamenti.

Requisiti
Le nuove prestazioni decorrono dall’1 aprile 2005 e spettano ai lavoratori licenziati con diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Ne potranno beneficiare tutti coloro che, a seguito di uno o più rapporti di lavoro dipendente, possano far valere:

- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno una giornata di diritto quali beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione alla data del 1° aprile 2005 (relativamente alla nuova durata del trattamento).

Naturalmente, nel computo dei periodi utili, vanno considerati anche i contributi figurativi derivanti da gravidanza e puerperio, servizio militare, ecc.

I nuovi trattamenti
Dal 1°aprile 2005, dunque, l’indennità ordinaria di disoccupazione sale dal 40% al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi di attività. C’è, però, un massimale che non va superato e che, dal 1° aprile al 31 dicembre 2005, è di € 819,62 mensili che sale a € 985,10 per quanti hanno percepito retribuzioni mensili superiori ad € 1773,19 durante l’ultimo periodo lavorativo.

Varia anche la durata massima che non è più di 6 mesi ma di 7. Durante quest’ultimo mese, però, l’indennità è pari al 40% della retribuzione.

I lavoratori con almeno 50 anni di età usufruiscono di un trattamento ancora migliore così specificato:

- 50% della retribuzione per i primi 6 mesi;
- 40% dal settimo al nono mese;
- 30% per il decimo mese.

Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine dell’elevazione della durata della prestazione, da sei a sette mesi e da nove a dieci mesi, il possesso del requisito richiesto – età inferiore, pari o superiore a 50 anni – deve essere accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 

Copertura pensionistica
I contributi figurativi, durante tale periodo, spettano solo fino ad un massimo di 6 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età e di 9 mesi per quelli con un’età pari o superiore ai 50. Per il settimo e per il decimo mese non può essere, quindi, riconosciuta tale contribuzione.

I disoccupati, per tutto il periodo in cui percepiscono l’indennità (210 ovvero 300 giornate), hanno inoltre diritto all’assegno al nucleo familiare alle stesse condizioni previste per i lavoratori in attività.

Quando cessa
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- viene avviato a un nuovo lavoro;
- diventa titolare di pensione diretta;
- viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

La domanda
Gli iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego possono presentare domanda di indennità di disoccupazione ordinaria (mod. DS 21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda va presentata alla sede Inps o al Centro per l’impiego competente per residenza oppure tramite i Patronati o inviata per posta.

Modulistica da allegare alla domanda
- dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) compilata dall’ultimo datore di lavoro;
- certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- richiesta di detrazioni Irpef.

I modelli sono a disposizione dei richiedenti presso le sedi Inps o sul sito www.inps.it nella sezione “Moduli”.

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NO AL CUMULO DEI RISCATTI

Il Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità (D.L.vo 151/2001) riconosce ai pubblici dipendenti con almeno 5 anni di anzianità la possibilità di riscattare i periodi di congedo parentale per maternità di cui avrebbero potuto usufruire se fossero stati in attività. La nuova normativa, però, non cancella una disposizione della riforma Amato (art.14 D.L.vo 503/92) che prevede la non cumulabilità con il riscatto del periodo di studi che ha portato al conseguimento della laurea.

L’Inpdap, pertanto, prima di dare il via libera al doppio beneficio, ha ritenuto di dover chiedere l’avallo del Ministero del lavoro e, a seguito delle indicazioni ricevute, con circolare n. 31 del 20 luglio 2005, ha stabilito che la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e quella del congedo parentale per maternità fuori del rapporto di lavoro sono esercitabili in via alternativa, in pratica una possibilità esclude l’altra. Tutto ciò a prescindere dalla diversa durata dei periodi riscattabili e dal fatto che questi non si sovrappongano cronologicamente. Stando così le cose agli interessati non resta che scegliere con particolare attenzione il tipo di riscatto più adatto alla propria situazione previdenziale.
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HANDICAP: ACCESSO AI CONGEDI ANCHE PER I FRATELLI
La sentenza 233/2005 della Corte Costituzionale rende più facile per i lavoratori dipendenti assistere fratelli e sorelle gravemente handicappati. La sentenza riconosce loro il diritto ad usufruire del congedo di due anni per tale assistenza in luogo dei genitori se questi ultimi sono anch’essi totalmente inabili.

E’ stata, difatti, dichiarata illegittima la disposizione presente nell’art. 42 c.5 del T.U. per la maternità che limitava il diritto al congedo per fratelli e sorelle alla sola ipotesi in cui i genitori fossero deceduti.

L’intervento della Consulta è, a nostro avviso, anche dopo tale sentenza, ancora lacunosa perché esclude dal beneficio il coniuge che deve assistere l’altro coniuge, il figlio che deve assistere il genitore e, paradossalmente lo stesso lavoratore handicappato che, in luogo del permesso mensile di tre giorni o di quello giornaliero di una/due ore, potrebbe aver bisogno di fruire del congedo di due anni.

Ricordiamo che il congedo ha la durata massima di due anni e che può essere fruito anche in maniera frazionata. Naturalmente durante la fruizione del congedo biennale non si ha diritto al permesso di tre giorni al mese.