Pensione Anticipata e di vecchiaia. LA MATURAZIONE DEL DIRITTO da Sportello Pensioni, giugno 2013 La Pensione di vecchiaia dal 2012:
Per il diritto alla pensione di vecchiaia e
anticipata occorrono 20 anni di contribuzione sia per chi
matura il requisito nel sistema misto, sia per chi matura il
requisito nel sistema interamente contributivo. Incentivo di attività: Il lavoratore potrà scegliere di permanere fino ai 70 anni di età e oltre, considerando l'incremento della speranza di vita, per ottenere un incremento del coefficiente di trasformazione determinato fino ai 70 anni.
PENSIONE CONTRIBUTIVA Chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo, quindi ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ed ha un’anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni, potrà avere la pensione anticipata al compimento dei 63 anni a condizione che la pensione non sia inferiore di 1,5 volte all’ammontare dell’assegno sociale stabilito per quell’anno.
Anche in questo caso occorre aggiungere all’età iniziale di 63 anni
l’ulteriore aumento determinato dall’adeguamento alla speranza di
vita . Pensione anticipata dal 2012: Viene abolita la pensione di anzianità ed introdotta la pensione anticipata il cui unico requisito richiesto risulta essere quello contributivo per tutti determinato secondo la tabella sottostante:
Il requisito contributivo, ma anche i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e per il diritto all'assegno sociale, saranno aggiornati ogni tre anni in base alla dinamica della speranza di vita. L'aggiornamento avrà luogo a partire dal 2013. L'aggiornamento diventerà biennale a partire dal 2019. La dinamica della speranza di vita è il meccanismo che aggancia i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche agli incrementi dell'aspettativa di vita rilevati dall' ISTAT.
Chi andrà in pensione anticipata, in quanto ha raggiunto il requisito contributivo, prima dei 62 anni, subirà un taglio del 1% per ogni anno precedente ai 62 a partire da 60 anni. La penalizzazione diventa del 2% per ogni anno mancante ai 60. La penalizzazione sarà applicata alla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Tale riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La contribuzione derivante da riscatto, invece, può essere considerata utile solo se connessa con una effettiva attività lavorativa.
1) per coloro che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012; 2) per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, il calcolo sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996; 3) per coloro che hanno contribuzione a partire dal 01/01/1996, il sistema di calcolo sarà interamente contributivo .
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