Appunti sulle pensioni da Sportello Pensioni, gennaio 2012 Il sistema pensionistico è stato riformato da tre leggi :
La legge 335 del 1995 introduce tre sistemi di calcolo delle pensioni, che si applicano a secondo dell'anzianità contributiva vantata:
OPZIONE: Soltanto coloro che vantano meno di 18 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 01/01/1996, possono optare per il sistema interamente contributivo, questa normativa è stata introdotta dal Governo Berlusconi con decreto legge n° 355 del 28/9/2001.
IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO:
Questi coefficienti sono rideterminati ogni 10 anni sulla base dell'andamento demografico e del PIL, rispetto alle dinamiche dei redditi .
IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO E MISTO: Il calcolo della pensione retributiva è determinato dalla somma di due distinte quote:
La quota A corrisponde al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella "A" allegata alla legge 965 del 1965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992. Tale coefficiente varia da 0,23865 per 0 anni e 0 MESI, a 1,00000 per 40 anni e 0 mesi . La quota B corrisponde al prodotto fra la retribuzione media pensionabile, nel periodo di riferimento e l'aliquota risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92 . Dal 01/01/95 il rendimento per ogni anno di servizio passa da quello previsto dalla tabella A della legge 965/65 al 2%, da ciò ne deriva che l'aliquota corrispondente al servizio totale si calcola con la seguente formula: Aliquota totale = (T.M. - T.M.94)*0,02/12 + C965 dove T.M. è il totale dei mesi di servizio T.M.94 è il totale dei mesi di servizio al 31/12/94 C965 è il coefficiente della tabella A della legge 965/65 al 31/12/94 . La retribuzione media pensionabile è la media delle retribuzioni, rivalutate secondo gli indici ISTAT, godute nel periodo di riferimento . Il periodo di riferimento si calcola nel seguente modo:
Se la retribuzione media è superiore ai tetti retributivi vigenti, le aliquote di rendimento si abbassano . Per coloro che al 31/12/92 vantavano un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, il periodo di riferimento parte dal 01/01/93.
LEGGE 965/65 ALLEGATO A
Il calcolo della pensione col sistema misto riguarda coloro che vantano meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 e sarà la somma di tre quote di pensione La quota A per l'anzianità fino al 31/12/92. La quota B calcolata sulla anzianità al 31/12/95 e assumendo per il calcolo la retribuzione media pensionabile, nel periodo di riferimento dal 01/01/93 alla cessazione. La quota C calcolata col sistema contributivo, attraverso il calcolo del montante dal 01/01/96.
I tetti retributivi pensionabili Se la media delle retribuzioni per il calcolo della seconda quota di pensione è superiore ai tetti retributivi vigenti si applica la riduzione delle aliquote di rendimento per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993: Aliquote di abbattimento:
Percentuali di riduzione delle retribuzioni per il calcolo della seconda quota di pensione derivanti dal raffronto tra le aliquote:
L’art.12 comma 3 del D. L.vo 503/92 ha esteso progressivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1993, ai dipendenti pubblici il criterio della riduzione percentuale delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione più elevata tra quelle previste alla tabella "con cadenza quinquennale ... e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette". Per effetto di tale disposizione transitoria fino al 31/12/97 (1° quinquennio) i rendimenti accantonati subiscono riduzioni solo per le fasce di reddito superiori all’ultima e per metà della riduzione prevista. La riduzione intera pari al 55% è prevista per il 2° quinquennio 1998-2002 .Dal 01/01/2003 al 31/12/2007 (3° quinquennio) i rendimenti accantonati subiscono riduzioni anche per i redditi superiori alla penultima fascia e per metà della riduzione prevista. La riduzione intera pari al 45% è prevista per il 4° quinquennio 2008-2013. Così di seguito come esplicitato nella tabella sotto esposta:
L’art. 59 comma 1 della L. 449/97 ha poi disposto che le riduzioni previste per tutte le fasce di reddito si applicano da subito a decorrere dalle anzianità maturate dal 1/1/1998.
Le quote di pensione relative al periodo 1.1.93-31.12.97 subiranno il "progressivo ampliamento" delle percentuali di abbattimento del rendimento oltre il tetto pensionabile, secondo le cadenze quinquennali. Esempio di calcolo:
In questo esempio di applicazione la retribuzione media viene confrontata con i tetti vigenti: 51.392,53 – 38641,00 = 12.751,53 che abbattuto del 20% risulta essere uguale a 10.201,22 e così fino alla fine quando 66.195,29 (media) – 64.144,06 = 2.051,23 che abbattuto del 45 % risulta essere uguale a 1,128,17. La retribuzione media abbattuta sarà: 66.195,29 – 27.554,29 + 19.936,68 = 58.577,68 su questa retribuzione media si calcolo la terza quota di pensione. Per le anzianità dal 1/1/98 alla cessazione . Per le anzianità dal 01/01/93 al 31/12/97 la retribuzione media abbattuta per il calcolo della seconda quota di pensione sarà:
66.195,29 – 27.554,29 + 27.092,76 = 65.733,76 |