CONTRATTI E PENSIONI
Pensione e buonuscita, dalla Gilda degli insegnanti di Cuneo, 20.10.2011 Tutti ricordiamo che la Manovra finanziaria del 2010 ha interessato in particolare il pubblico impiego, sul quale è stata scaricata buona parte del peso della crisi economica iniziata nel 2007. Le ripercussioni riguardano e riguarderanno sia gli aspetti retributivi, sia quelli previdenziali e assistenziali. Per il personale del comparto scuola sono stati introdotti: 1. il blocco fino al 2012 del CCNL e quello degli stipendi ai livelli del 2009; 2. il congelamento di 3 anni di anzianità: dal 2010 al 2012; 3. il passaggio per tutti i dipendenti pubblici dal regime di TFS al meno favorevole TFR. Nel 2011 il 30% dei risparmi stabiliti dal MEF, che inizialmente erano stati riservati a “premiare il merito dei docenti”, sono stati destinati prioritariamente al riconoscimento dell´anzianità maturata nel 2010 e, quindi, all´incremento dello stipendio dovuto per i passaggi di gradone maturati nel corso dello stesso anno. I rimanenti due anni di blocco, verranno riconosciuti all´inizio di ogni anno successivo (inizio 2012 e inizio 2013), a condizione che i risparmi ottenuti siano sufficienti; risparmi che dovranno essere certificati dal MEF al termine di ogni anno.
La prima manovra finanziaria del 2011 ha prorogato fino a tutto il
2014 il blocco degli stipendi.
Se non ci saranno misure correttive a favore di un recupero,
nell´ipotesi che non vengano riconosciuti i due anni di anzianità
ancora congelati, nel periodo 2010-2014 la perdita sarà compresa tra
7.100 e 14.900 euro (in rapporto alla qualifica e all´anzianità: dal
collaboratore scolastico al docente di scuola media superiore). Alla
fine del 2014 la perdita dello stipendio lordo sarà compresa tra 200
e 415 euro mensili, sempre in rapporto alla qualifica e
all´anzianità. Per il personale della scuola i provvedimenti introdotti dall´ultima manovra anticrisi, approvata all´inizio del mese di settembre 2011, riguardano soprattutto il trattamento economico di pensione e l´indennità di buonuscita. Quando cesseranno dal servizio, coloro che hanno maturato o maturano entro il 31/12/2011 i requisiti per il diritto alla pensione: - di anzianità (almeno 60 anni di età, 35 anni di anzianità contributiva e, contemporaneamente, quota 96; - di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 61 per le donne e almeno 20 anni di contributi); - di massima contribuzione (a qualsiasi età con almeno 40 anni di contributi), percepiranno il trattamento di pensione e l´indennità di buonuscita calcolati secondo la disciplina vigente fino al 31/12/2011. La pensione sarà corrisposta subito dopo la cessazione dal servizio. L´indennità di buonuscita: - nel caso della pensione di anzianità, sarà pagata decorsi 6 mesi dalla cessazione dal servizio ed entro i 3 mesi successivi; - nei casi di pensione di vecchiaia e di massima anzianità contributiva, sarà liquidata decorsi 3 mesi dalla cessazione ed entro i 15 giorni successivi. Coloro che maturano i requisiti per l´accesso alla pensione dopo il 31/12/2011 riceveranno la pensione e la buonuscita in base alle disposizioni introdotte dal recente DL 138/2011. Per tutte le tipologie di pensione indicate, il trattamento economico decorrerà 12 mesi dopo aver acquisito il diritto alla pensione. La buonuscita sarà corrisposta: - decorsi 24 mesi dalla cessazione, ed entro i 3 mesi successivi, nel caso di pensione di anzianità; - decorsi 6 mesi, ed entro i 3 mesi successivi, nel caso di pensione di vecchiaia o di massima anzianità contributiva. In allegato alcune schede di sintesi elaborate dal collega Rosario Cutrupia della Gilda degli insegnanti di Prato.
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