Richiesta di rinuncia del provvedimento di riscatto dalla Gilda degli Insegnanti, 13.1.2008 Nella G.U. 304 del 31/12/2008 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 concernente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. L’Inpdap in data 17 dicembre 2008 ha emesso la nota operativa n. 48 per rispondere ad alcune richieste pervenute in merito alla rinuncia totale o parziale di periodi ammessi a riscatto anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere. Dette richieste di rinuncia sarebbero finalizzate ad evitare, in presenza di un'anzianità contributiva complessiva di 40 anni, l’utilizzo della disposizione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, recentemente introdotta con l’art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'Inpdap conferma
innanzitutto la piena validità e attualità dell'orientamento
interpretativo già espresso in altra nota informativa (n. 838/M del
5 maggio 1999), in base alla quale gli iscritti all'Inpdap possono
rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto, anche dopo
l'integrale pagamento del relativo onere, a condizione che il
periodo riscattato non sia stato intanto utilizzato ai fini della
determinazione dell'ammontare della pensione, e senza possibilità di
chiedere la restituzione dell'onere già versato. Ma l’Istituto chiarisce altresì che la facoltà di rinuncia riconosciuta ai lavoratori, anche dopo l’integrale pagamento, ha effetto soltanto per quel che concerne la posizione pensionistica, con la conseguenza che l’anzianità contributiva resta tale, ai fini della nuova norma relativa alla risoluzione del rapporto, che resta una facoltà riconosciuta dal legislatore alle Pubbliche Amministrazioni. Ciò vuol dire, in altri termini, che l'anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini della nuova disposizione sul licenziamento dei dipendenti pubblici. E resta valido ancorché l'interessato abbia successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato ai soli fini del calcolo della propria pensione.
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