Indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti.

dall'INPS, 9.2.2008

 

L’INPS, con circolare n. 15 del 4 febbraio 2008, ha comunicato l’aumento della percentuale di commisurazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti (in base all’art. 1, co 25-26 della L. 247/07, Finanziaria 2008).

In particolare:

1) indennità di disoccupazione ordinaria

Dal 1°gennaio 2008 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione viene elevata a:

otto mesi per chi ha meno di 50 anni

12 mesi per chi ha 50 anni o più

Per gli stessi periodi è riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata sulla retribuzione teorica

Queste le nuove misure dell’indennità di disoccupazione:

60% della retribuzione per i primi sei mesi;

50% per i successivi due mesi;

40% peri mesi rimanenti

 

2) disoccupazione con requisiti ridotti

Dal 1° Gennaio 2008 la disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti viene fissata al:

35% della retribuzione per i primi 120 gg

40% della retribuzione per i giorni successivi fino a 180 gg

 

A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

  • nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);

  • risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

 

QUANTO SPETTA

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

 

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

 

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;

  • la richiesta di detrazioni d'imposta.

I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

 

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

  • con assegno circolare;

  • con bonifico bancario o postale;

  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

 

Circolare INPS n. 15 del 4.2.2008