Lalla - E' tempo di compilare la graduatoria interna di istituto per l'identificazione dei perdenti posto. Indichiamo il personale docente ed Ata da non inserire in graduatoria
Non sono inseriti nella graduatoria di istituto
a) I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e
gravi motivi di salute;
Punto III) personale disabile;
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del
figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni
previste nel precedente punto V), al fratello o sorella convivente
con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere
all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di
scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli Enti Locali;
b) L’esclusione dalla
graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al
punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella
stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto
sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla
graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si
applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno
scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per
l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio
dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o
il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio
dell’assistito con posti richiedibili (4).19
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
c) Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.
d) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
Il personale escluso dalla graduatoria di istituto potrebbe essere coinvolto solo se la contrazione di organico non sia tale da renderlo strettamente necessario (ad es. soppressione della scuola).
Lo speciale Mobilità 2013/14 di Orizzonte Scuola