Mobilità 2013/14.
Docenti sovrannumerari a causa del dimensionamento: modifica della titolarità o perdenti posto?

 da Orizzonte scuola, marzo 2013

Lalla - Analizziamo i casi in cui le operazioni di dimensionamento della rete scolastica, cessazione o soppressione di singoli istituti o succursali autonome possano determinare per i docenti la modifica della titolarità o la condizione di sovrannumero. [art. 20 del CCNI Mobilità 2013]

A) UNIFICAZIONE DI 2 O PIU' ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI UGUALE O DIVERSO ORDINE O GRADO

punto elenco

se nello stesso comune, dello stesso grado, ordine e tipo: unico organico e unica graduatoria interna di istituto

punto elenco

se in comuni diversi o appartenenti a diverso ordine e tipo organico e graduatorie interne di istituto distinti.

B) DIMENSIONAMENTO DEI CIRCOLI DIDATTICI E/O ISTITUTI COMPRENSIVI

Tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica
graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;

Nel caso in cui singoli plessi o scuole dell'infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo i docenti possono scegliere di modificare la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo di arrivo, o di mantenerla nel vecchio, entrando a far parte di quella graduatoria interna di istituto.

Qualora il circolo o I.C. venga soppresso, i sovrannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento

C) DIMENSIONAMENTO DI ISTITUTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

punto elenco

cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune

I docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

punto elenco

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.

punto elenco

I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa.

punto elenco

I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase
di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.

D) SUCCURSALI E/O CORSI CHE, A SEGUITO DEL DIMENSIONAMENTO, CONFLUISCANO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELLO STESSO COMUNE

Il personale docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità

punto elenco

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.

punto elenco

I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento.

punto elenco

I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento

E) Se nei processi di dimensionamento dei punti C) e D) non si realizza un unico organico le graduatorie interne di istituto rimangono separate.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.

I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

F) CESSAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DI UN ISTITUTO DI SCUOLA SECONDARIA, DI SUCCURSALE, SEZIONE STACCATA, E/O DI CCORSI SENZA ATTRIBUZINOE DELLE CLASSI AD ALTRI ISTITUTI

I titolari del punto di erogazione soppresso sono individuati come soprannumerari e usufruiscono della precedenza di cui al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto, per il rientro, in fase di mobilità nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti richiedibili, nel distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come previsto al punto IV) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -

Gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta.

N.B. Domanda di trasferimento / Esclusione dalla graduatoria interna ma non per la riassegnazione della titolarità

1) I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.

Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.

2) Si tiene conto delle precedenze comuni di cui all’art. 7 solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto (art. 7 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.

COSTITUZIONE DI NUOVI PERCORSI CONSEGUENTI AL RIORDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Qualora negli istituti di scuola secondaria di II grado dotati di un unico organico si costituiscano organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, in nuovi percorsi di studio a seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione, l’Ufficio territoriale prima delle operazioni di mobilità provvede, a domanda, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa, all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull’organico del nuovo percorso.

punto elenco

I docenti titolari nell’istituto originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al precedente capoverso, sono individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici.

punto elenco

Qualora negli anni scolastici precedenti i docenti dell’istituto presso il quale si è costituito il nuovo percorso con organico autonomo siano stati assegnati nell’organico del nuovo percorso con modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (ad es. con mobilità volontaria o d’ufficio), mantengono comunque il punteggio della continuità maturato in quanto titolari nell’altro organico dello stesso istituto.

Le novità apportate quest'anno riguardano questi punti

All'art. 20 – (INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA) – sono state apportate le seguenti modifiche: al comma 2 – ( Costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado ) - è stato precisato che, nel caso in cui negli anni scolastici precedenti i docenti dell'istituto presso il quale è stato costituito il nuovo percorso con organico autonomo, siano stati assegnati all'organico del nuovo percorso con modalità diverse da quelle previste dal comma 2 (ad es.: mobilità volontaria o d'ufficio), gli stessi mantengono comunque il punteggio della continuità relativo alla titolarità dell'altro organico nello stesso istituto.

Al comma 3 - ( Formulazione delle graduatorie ) - è stato puntualizzato che, nelle operazioni di cui all'art. 20, le precedenze comuni previste all'art. 7 si applicano soltanto per l'esclusione dalla graduatoria relativa alla individuazione dei perdenti posto (art. 7, comma 2), e non anche per la riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.

Al comma 4 – ( Disposizioni comuni) – è stata aggiunta una precisazione in relazione al personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o a seguito di presentazione di domanda condizionata, nell'ottennio precedente, da un'istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento; tale personale mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.

 

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