Guida alla mobilità professionale 2013/14:
passaggi di cattedra e/o di ruolo.
Quali le precedenze valide?
Non valutate le esigenze di famiglia.
Revoca e rinuncia

 da Orizzonte scuola, marzo 2013

di Lalla e Paolo Pizzo - I requisiti per richiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo, la tempistica, le precedenze valide. Non ci sono restrizioni di “tempo” per la mobilità professionale, ma solo vincoli, relativi al superamento dell’anno di prova e al possesso di specifica abilitazione. Anche il docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 potrà richiedere passaggio di cattedra e/o di ruolo interprovinciale.

Che cos'è?

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il passaggio di ruolo (dall'infanzia alla primaria o alla secondaria di I e II grado e viceversa, o dal ruolo del personale educativo agli altri e viceversa)

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il passaggio di cattedra (da una classe di concorso ad un'altra dello stesso ruolo)

Requisiti

Può richiedere il passaggio di ruolo e/o di cattedra esclusivamente il personale docente ed educativo che

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ha superato il periodo di prova (sia 180 giorni di servizio che periodo di formazione e ha concluso l'anno con la discussione della relazione finale dinanzi al comitato di valutazione) nel ruolo di appartenenza

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possiede l'abilitazione per il ruolo richiesto e/o per la specifica classe di concorso

N.B. rientrano anche gli Insegnanti Tecnico Pratici proveniente dagli Enti locali

Il passaggio dal ruolo dei docenti diplomati (es. ITP) a quello dei docenti laureati nella scuola secondaria è considerato passaggio di ruolo.

Può richiedere il passaggio

nella scuola di infanzia

a) il personale insegnante delle scuole primarie
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato
c) il personale educativo

nella scuola primaria

a) il personale insegnante delle scuole d'infanzia
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado ed artistica - ivi compreso il personale diplomato
c) il personale educativo

nella scuola secondaria di I grado

a) il personale insegnante delle scuole d'infanzia, primarie e della scuola secondaria di II grado ed artistica
c) il personale educativo

nella scuola secondaria di II grado ed artistica (ruolo dei docenti laureati)

a) il personale insegnante delle scuole d'infanzia, primarie e della scuola secondaria di I grado ed artistica
b) il personale educativo
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artisitiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato

su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado

il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno

nel ruolo del personale educativo

a) insegnanti di scuola dell'infanzia
b) insegnanti di scuola primaria
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati

in possesso del titolo di Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola primaria o titolo di studio conseguito a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02

nel ruolo del personale insegnante tecnico - pratico (ITP) nell'ambito della scuola secondaria di II grado

a) insegnanti di scuola dell'infanzia
b) insegnanti di scuola primaria
c) personale educativo
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati

Valore abilitante del diploma magistrale: Il CCNI permette il passaggio nei ruoli della scuola primaria con il titolo di studio conseguito a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, ai sensi del DM 10 marzo 1997.

CONDIZIONI

La mobilità professionale riguarda la III fase, ed esattamente il 50% dei posti disponibili per questa fase (l'altro 50% va ai trasferimenti interprovinciali, a cui sono attribuiti anche eventuali posti dispari).

La mobilità professionale viene trattata dopo la I e II fase (trasferimenti nell'ambito del comune, trasferimenti tra comuni della stessa provincia) e prima della mobilità interprovinciale.

E' possibile presentare domanda di mobilità professionale interprovinciale?

Sì, viene assegnata solo se residuano posti dopo la mobilità professionale di quella provincia e i movimenti interprovinciali.

Le operazioni di III fase si svolgono solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.

MODALITA'

Si può presentare contemporaneamente domanda di mobilità, passaggio di cattedra e di ruolo. Attenzione alle modalità

Il passaggio di ruolo può essere richiesto

  • per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria I grado, scuola secondaria II grado), per una sola provincia, ma per più classi di concorso (appartenenti allo stesso grado di scuola)

  • solo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province

N.B. Il passaggio di ruolo prevale

Se si presenta

domanda di trasferimento + domanda di passaggio di cattedra + domanda di passaggio di ruolo

il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra. Quindi il passaggio di ruolo prevale.

Se si presenta domanda di trasferimento + domanda di passaggio si compila

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una domanda per il trasferimento

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tante domande quanti sono i passaggi richiesti

In questo caso è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Se si documenta la domanda di mobilità, bisogna comunque documentare il possesso del titolo di studio e dell'abilitazione.

Le domande di passaggio di cattedra e/o di ruolo devono infatti contenere l'indicazione della/e abilitazioni possedute, o della specializzazione per l'accesso a scuole con fini speciali.

Nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra deve essere segnalato a quale movimento (trasferimento o passaggio) si intende dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.

In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n. 39/98.

La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.

Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

PRECEDENZE E PUNTEGGI

Quali sono le precedenze valide per la mobilità professionale? E sono riconosciuti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia?

I docenti che chiederanno passaggio di cattedra e/o di ruolo avranno delle precedenze così come accade per chi inoltrerà la domanda di trasferimento?

L’art. 7/1 del CCNI 2013/14 recita che:

“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.”

Precisiamo che l’unica precedenza che opera per la mobilità professionale è quella relativa al punto I:

“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).”

Di conseguenza nel modello di passaggio di cattedra e/o di ruolo il docente troverà solo queste precedenze nell’apposita sezione:

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Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 L.28/3/91 N.120)?

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Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati, art. 61 L. 270/82?

In più:
Il docente usufruisce della precedenza prevista per essere stato utilizzato nella classe di concorso richiesta?

Non vi sono quindi altre precedenze, come per esempio quella relativa al punto V (assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio referente unico al genitore con disabilità) che ha validità solo per i trasferimenti.

Ricordiamo inoltre che per i passaggi di cattedra e di ruolo non ha validità neanche la tabella relativa alle esigenze di famiglia (punteggio ricongiungimento al coniuge, ai figli ecc.).

Pertanto le esigenze di famiglia non verranno valutate.

REVOCA E RINUNCIA ALLA DOMANDA DI MOBILITA' PROFESSIONALE DOPO IL 09 APRILE 2013

Dopo il 09 Aprile 2013 la domanda di mobilità territoriale e/o professionale, può essere modificata?

No, non è consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

Vi è un solo caso particolare: l'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo per apportare modifiche alle preferenze indicate in maniera non esatta nella compilazione delle domande. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa sulle prereferenze.

Dopo il 09 aprile 2013, la domanda di mobilità territoriale e/o professionale, può essere ritirata/revocata?

Sì, vi è una data perentoria entro cui può avvenire la revoca: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all'ufficio dei posti disponibili, in relazione ad ogni ordine e grado di scuola. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell'interessato.

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse . In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Per conoscere le date entro cui è possibile revocare (cioè ritirare la domanda) leggi la TEMPISTICA

Oltre i casi espressamente indicati dal contratto, per cui sarà possibile presentare la domanda dopo il 09 aprile 2013 potranno essere prese in considerazione domande tardive?

Potranno essere considerate domande presentate tardivamente solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili - Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

Le date presentate nel prospetto della Tempistica potrebbero subire delle variazioni, che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.

Si potrà rinunciare al passaggio di ruolo e/o di cattedra concesso?

Non è ammessa la rinuncia, salvo

  • per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati

  • a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante

  • che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

I PUNTEGGI

Analizziamo cosa accade nel caso di passaggio di ruolo al punteggio nella graduatoria interna di istituto

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Mobilità: passaggio di ruolo e valutazione del punteggio nella graduatoria interna di istituto

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Lo speciale Mobilità 2013/14 di Orizzonte Scuola