Paolo Pizzo
- Vi proponiamo la scheda n. 1 dedicata alla
compilazione della graduatoria interna di istituto.
Vi ricordiamo che in questi giorni le scuole possono
richiedere l'aggiornamento, ma i titoli da valutare
possono essere conseguiti entro la data di scadenza
per la presentazione della domanda di mobilità e la
graduatoria definitiva sarà pubblicata dal Dirigente
entro i 15 giorni successivi. A domani con scheda n.
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Normativa
Artt. 21, comma 9 e art. 23, comma 11 e nota 2 dell'ipotesi di CCNI 2013/14.
“Per le situazioni di
soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico
in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra
più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i
centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli
insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o
del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo
settembre per mobilità a domanda volontaria;
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o
del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di
cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per
mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché
soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la
maggiore età anagrafica”.
LA NOTA 2:
“Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra
nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da
considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici
precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria
il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio,
pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima
preferenza è soddisfatto per altre preferenze”.
Individuazione dell’eventuale perdente posto
Dalla lettura degli articoli sopra citati, compresa la nota 2, le scuole dovranno agire nel seguente modo.
I primi ad essere individuati perdenti posto, indipendentemente dal proprio punteggio, saranno:
i docenti che sono stati trasferiti nell’attuale scuola a domanda volontaria dal 1° settembre 2012; |
|
i docenti già perdenti posto negli anni precedenti che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, sono stati soddisfatti nella scuola in cui sono ora (che era quindi stata espressa nelle preferenze). |
A parità di punteggio
prevarrà la maggiore età anagrafica.
Solo dopo i docenti di cui sopra verranno presi in considerazione,
in base al proprio punteggio:
i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti; |
|
il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nell’attuale scuola (che è quindi quella in cui avevano perso il posto); |
|
i docenti che sono risultati perdenti posto nell’anno scolastico 2011/12 e che dal 1° settembre del 2012 sono nell’attuale scuola perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se la scuola è stata inserita nella domanda come preferenza (“…dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse”). |
A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.
Ricordiamo che la compilazione della scheda per la graduatoria interna non riguarda i neo immessi in ruolo. Tali docenti, infatti, non hanno ancora una sede definitiva e quindi non possono essere dichiarati “perdenti posto”.
Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto disabilità e gravi motivi di salute
I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.), se beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) DISABILITÀ E
GRAVI MOTIVI DI SALUTE
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3
della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Punto III) PERSONALE
CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE
CONTINUATIVE
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato
dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi
patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
chemioterapia);
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6,
dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del
D.L.vo n. 297/94.
Punto V) ASSISTENZA AL
CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO
REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio
referente unico), al fratello o sorella convivente con l’interessato
(nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza
del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei
genitori medesimi) in situazione di disabilità;
L’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Nota bene (Punto V)
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto
sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla
graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si
applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno
scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per
l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio
dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o
il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio
dell’assistito con posti richiedibili.
Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una
istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza
dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o
di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità
comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o
distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
Punto VII) personale
che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
Locali
Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va
applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo
se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli
EE.LL.
Nota bene (punti V e
VII)
Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII)
non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei
perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti
il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di
trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo
all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare
immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli
interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali
nuove posizioni di soprannumero.
Lo speciale Mobilità 2013/14 di Orizzonte Scuola