Mobilità: passaggio di ruolo
e valutazione del punteggio
nella graduatoria interna di istituto

 da Orizzonte scuola, marzo 2013

Paolo Pizzo - Il passaggio di ruolo è previsto dall’art. 3 del CCNI sulla mobilità professionale. Il passaggio di ruolo comporta la stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato, l’effettuazione del periodo di prova (esclusivamente il raggiungimento dei 180 giorni di effettivo servizio con esclusione della formazione) e la conseguente ricostruzione di carriera.

I casi in cui si verifica il passaggio di ruolo

Si può chiedere il passaggio di ruolo:

1. Nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;

2. Nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo;

Nota bene
Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.

3. Nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;

4. Nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

5. Nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

6. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

7. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
Che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

Passaggio di ruolo e valutazione del punteggio prestato in un ruolo diverso

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto, nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso e nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda.

Alla lettera A dell’ALLEGATO D - tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi a) - tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, è previsto l’attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.

La nota 1 (note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo) specifica che il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado, agli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica.

Va valutato nella misura di 6 punti il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna e il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.

Il punteggio è invece raddoppiato per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS.

Alla lettera B è invece indicato che per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia è previsto l’attribuzione di punti 3.

La nota 4 chiarisce come deve essere considerato un precedente servizio di ruolo se prestato in un ruolo diverso a quello di appartenenza:
“Va valutata nella misura prevista dalla presente voce[punti 3]l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.”

Pertanto, un docente che abbia ottenuto il passaggio di ruolo dal I al II grado (o viceversa) avrà valutato per intero tutti gli anni di ruolo (6 punti).

Stessa cosa per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola Primaria a quella dell’Infanzia (e viceversa).

Gli anni di servizio prestati in ruolo diverso, invece, per esempio nella scuola primaria o infanzia con passaggio al ruolo al I o II grado (o viceversa), per quest’ultimo ruolo avranno diversa valutazione perché considerati come anni di pre-ruolo (3 punti).

Facciamo un esempio:

Docente con 3 anni di preruolo, 10 anni di ruolo nella scuola primaria e poi 10 anni di ruolo nella scuola secondaria di I grado di attuale servizio. Come dovrà essere calcolato il servizio prestato nel ruolo della primaria?
Gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria di primo grado si valuteranno per intero (6 pp. per anno), mentre si andranno a sommare agli anni di pre-ruolo (3 anni) e si valuteranno come pre-ruolo (3 pp. per ogni anno) gli anni prestati nella scuola primaria (10 anni).
Pertanto, i 10 anni prestati nella scuola primaria dal docente attualmente in ruolo nella scuola secondaria di I grado saranno valutati 3 punti per ogni anno e si sommeranno ai 3 anni di pre-ruolo (come se il docente avesse prestato 13 anni di pre-ruolo).

Passaggio di ruolo dei docenti di sostegno e vincolo quinquennale

Premesso che:

  • Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio.

  • Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.

  • Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa.

  • Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso.

Per ciò che riguarda nello specifico il passaggio di ruolo, il comma 7 dell’art. 26 prevede:

“I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.”

Pertanto, il docente titolare su posto di sostegno potrà chiedere il passaggio di ruolo su posti di sostegno anche se non è terminato il vincolo quinquennale. Una volta ottenuto, il passaggio determina il riconteggio dei 5 anni.

In poche parole il quinquennio “ricomincia”.

Lo speciale Mobilità 2013/14 di Orizzonte Scuola