Paolo Pizzo -
Lalla - Uno degli adempimenti che interessa i docenti neo immessi in ruolo è la richiesta di sede definitiva. La presentazione della domanda è prevista per il mese di marzo, per i dettagli bisogna attendere la sottoscrizione definitiva del Contratto 2013/14 e la nota del Miur. La domanda è telematica, attraverso la piattaforma Istanze on line.
Chi deve presentare la domanda
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il personale docente, educativo ed ata immesso in ruolo dal 1° settembre 2012
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il personale docente, educativo ed ata immesso in ruolo dopo 31 agosto 2012, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2012 ed economica al 1° settembre 2013
sia dalle Graduatorie di Merito dei concorsi ordinari a cattedre per esami e titoli che dalle Graduatorie ad esaurimento
Chi non deve presentare la domanda
I docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado (essi costituiscono il contingente provinciale DOS e otterranno la sede di servizio per l'a.s. 2013/14 con le operazioni di utilizzazioni, nel mese di giugno/luglio 2013)
A cosa serve presentare la domanda?
Ad ottenere la sede definitiva di titolarità (quella assegnata nell'a.s. 2012/13è stata provvisoria)
La domanda è obbligatoria?
No, ma per chi non la presenta l'assegnazione viene operata d'ufficio con punti zero (quindi alla fine di tutti i movimenti). In questa fase è dunque consigliabile ed auspicabile presentare la domanda, in modo da poter esprimere le preferenze sulle sedi.
La domanda si presenta in modalità web, attraverso Istanze on line. Le Guide per la registrazione e la navigazione su Istanze on line
A chi va indirizzata la domanda?
Per il personale in servizio nell'a.s. 2012/13 (anche se in servizio su supplenza e la nomina in ruolo è avvenuta dopo il 31 agosto 2012) la domanda va compilata on line, indirizzata all'Ambito Territoriale e trasmessa tramite la scuola di servizio.
Il personale non in servizio (nomina giuridica dopo il 31 agosto 2012 ma non in servizio nel corso dell'a.s. 2012/13) compila la domanda on line e la indirizza all'Ambito Territoriale
E' possibile scegliere sedi appartenenti a province diverse?
No, le sedi devono appartenere ad un'unica provincia, quella di nomina giuridica
Quale provincia è possibile scegliere?
I docenti neo immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2012 possono scegliere solo ed esclusivamente sedi della provincia in cui sono stati immessi in ruolo
N.B. I docenti neo immessi in ruolo nell'a.s. 2011/12 non possono partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un quinquennio dalla nomina in ruolo giuridica
A quale fase dei trasferimenti partecipano i neo immessi in ruolo?
Tutti i neo immessi in ruolo partecipano alla II fase dei trasferimenti, chiamata "trasferimenti tra comuni della stessa provincia" e in particolare sono compresi nella lettera F "trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi della sede"
Come viene decisa l'assegnazione della sede?
Il trasferimento viene assegnato in base al punteggio in relazione alle sedi richieste.
Cosa accade se non si ottiene alcuna delle preferenze espresse?
Verranno assegnati sui
posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei
titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase (mobilità
professionale e territoriale interprovinciale)
Viene assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito
provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella
domanda, seguendo la tabella di vicioniorietà, a partire dal comune
relativo alla prima preferenza valida espressa.
I criteri:
Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto.
Qualora la prima preferenza sia un grande comune si prende il primo distretto del comune
Qualora la prima preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa
per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.
In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
Quali sedi è possibile scegliere?
1) Tutti i posti
vacanti (cioè liberi) dal 1° settembre 2013
Eccezioni: postri di strumento musicale e posti nei Licei Musicali e
Coreutici
2) Le cattedre nuove costituite in organico di diritto
3) Posti di sostegno
SCELTA SEDI (PREFERENZE)
E' possibile esprimere preferenze
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relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione
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ovvero a classe di concorso o posto comune.
Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto (per il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno)
LIMITI AL TRASFERIMENTO DI PROVINCIA
I docenti neo immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2011 non possono partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un quinquennio dalla nomina in ruolo giuridica [ legge 106/2011 art. 9 comma 21] Sono esclusi dal vincolo quinquennale i docenti nominati con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010 (vale per essi il vincolo triennale stabilito dall'art. 1 comma 3 della legge 124/99 )
PERSONALE NON SOTTOPOSTO AL VINCOLO QUINQUENNALE
E' escluso dall'applicazione di questa norma il personale docente ed educativo di cui all'art.7 comma 1, punti I), III), e V) del Contratto sulla mobilità
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personale non vedente
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personale emodializzato
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personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
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personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità, ovvero essere il figlio unico che assiste il genitore con disabilità
Questi docenti, già per l'a.s. 2013/14 possono richiedere la sede definitiva in altra provincia rispetto a quella di immissione in ruolo.
I figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità, hanno diritto a usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazione e assegnazione provvisoria) e non per i trasferimenti [nota Prot. n. AOODGPER 2218 del 27.3.2012]
I docenti neo immessi in ruolo potranno partecipare alla mobilità annuale (utilizzazione o assegnazione provvisoria)?
L'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria non sono regolate dal presente contratto sulla Mobilità. L'art. 2 del Contratto afferma tuttavia: Tale personale potrà partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.,con esclusione del personale della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale delle provincia stessa, ai sensi della Legge provinciale n. 5 del 07 agosto 2006.
Il CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dovrà rispettare quanto imposto dalla Legge 106/2011 art. 9 comma 21, che ha imposto la permanenza nella provincia di immissione in ruolo per i neo immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2011: "L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi' come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'"
Se si riceve l'immissione in ruolo giuridica dopo la scadenza della domanda di mobilità si può partecipare alla mobilità?
E' concesso un lasso di tempo di 5 giorni , entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande, per presentare la domanda di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva.
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE EDUCATIVO
Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, l'Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l'Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
La domanda va corredata della
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della documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dal contratto o dall'ordinanza sulla Mobilit
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dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza o a quelli predisposti nell'area POLIS
Lo speciale Mobilità 2013/14 di Orizzonte Scuola