Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. V -

Nota 16 marzo 2012, Prot. 1985

Mobilità professionale personale ATA – contratti a tempo indeterminato a.s. 2011/2012 – indicazioni operative

dal MIUR, 20.3.2012.

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi

Si fa seguito alla nota 1800/1 del 9 u.s., con la quale sono state fornite talune indicazioni operative per procedere alle nomine per la mobilità professionale del personale in oggetto, utilizzando le graduatorie ex art. 9 ccni 3 dicembre 2009, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17.
A modifica di quanto indicato nella citata nota, si comunica che gli schemi di contratto di lavoro vengono allegati alla presente, tenuto conto, peraltro, che lo stesso atto deve essere trasmesso al competente ufficio del ministero dell’economia esclusivamente a livello cartaceo.
Alla presente, si allega, altresì, il prospetto analitico relativo alla consistenza provinciale delle nomine autorizzate per ciascun profilo professionale, come risultanti dall’allegato al citato decreto. Come anticipato, infatti, nella nota del 9 u.s., gli odierni contingenti sono ottenuti detraendo dalla consistenza del personale avviato a formazione (allegato al DDG 28.1.2010, n. 979) il numero di nomine autorizzato in prima applicazione, secondo quanto riportato nell’allegato alla nota di questa Direzione generale n° prot. 8962 del 5 ottobre 2010.
Con l’occasione, si ritiene opportuno ribadire che il decreto 17/2012 è finalizzato a disciplinare la nomina di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ex articolo 9 ccni 3 dicembre 2009, a condizione della esistenza del posto vacante e disponibile. Pertanto, la nomina non effettuabile viene rinviata all’anno scolastico in cui si matura il presupposto enunciato. A tal fine, come indicato all’articolo 2, comma 3, del decreto 17/2012, in occasione dell’annuale disciplina sulle immissioni in ruolo, saranno definiti i criteri e le modalità per pervenire alle nomine del personale ancora in attesa.
Ai sensi del medesimo decreto, le nomine disposte negli anni scolastici successivi non abbisognano di alcuna ulteriore autorizzazione, essendo ricomprese nel computo di cui al decreto interministeriale 3 agosto 2011, relativo alle immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2010/2011.
Per effetto di quanto prescritto al comma 3 dell’articolo 2 del decreto, le nomine non effettuabili per esaurimento delle graduatorie sono attribuite ad altra provincia della medesima regione, qualora si sia verificata, ad esempio a seguito di contenzioso, la partecipazione alla procedura concorsuale di un numero di soggetti superiore al contingente autorizzato.
Le nomine residuali a detta compensazione ovvero quelle comunque non utilizzabili, sono, infine, destinate alle immissioni in ruolo a favore degli aspiranti della corrispondente area contrattuale (ovvero, in subordine, in quella inferiore), collocati nelle graduatorie provinciali permanenti. Dette nomine avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Per la corretta determinazione della consistenza delle nomine da riservare a tale ultimo fine, si evidenzia che le SS.LL., con nota 6583 del 5 agosto 2011, sono state già invitate ad accantonare, rispetto alle nomine complessivamente autorizzate per la mobilità professionale, il numero di posti esattamente corrispondente agli idonei collocati in graduatoria. Pertanto, si ribadisce che le autorizzazioni allora eccedenti rispetto al fabbisogno per la mobilità professionale, sono già state ri-utilizzate per le immissioni in ruolo dei collocati nelle graduatorie permanenti.
L’eventuale, odierna attribuzione corrisponde, quindi, esclusivamente al numero di nomine che non è possibile conferire a causa dell’esaurimento della graduatoria della mobilità verticale.
Tutto ciò premesso e in prosecuzione di quanto già richiesto con la nota del 9 u.s. si prega di procedere tempestivamente alle nomine in argomento, tenendo conto che la sede provvisoria da assegnare deve essere compresa nella provincia per la quale l’aspirante ha presentato la domanda per la mobilità verticale.

Si prega, infine, di restituire, debitamente compilato a livello regionale, il prospetto allegato, da inviare all’indirizzo mail fabrizio.paradiso@istruzione.it-, con la massima, cortese urgenza e, comunque, non oltre il 2 aprile p.v.-

Si ringrazia.


IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

punto elenco

Allegati