Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. V -
Nota 16 marzo 2012, Prot. 1985
Mobilità professionale personale ATA
– contratti a tempo indeterminato a.s. 2011/2012 – indicazioni
operative
dal
MIUR,
20.3.2012.
Ai Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali
Loro Sedi
Si fa seguito alla nota
1800/1 del 9 u.s., con la quale sono state fornite talune
indicazioni operative per procedere alle nomine per la mobilità
professionale del personale in oggetto, utilizzando le graduatorie
ex art. 9 ccni 3 dicembre 2009, secondo quanto disposto dal decreto
ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17.
A modifica di quanto indicato nella citata nota, si comunica che gli
schemi di contratto di lavoro vengono allegati alla presente, tenuto
conto, peraltro, che lo stesso atto deve essere trasmesso al
competente ufficio del ministero dell’economia esclusivamente a
livello cartaceo.
Alla presente, si allega, altresì, il prospetto analitico relativo
alla consistenza provinciale delle nomine autorizzate per ciascun
profilo professionale, come risultanti dall’allegato al citato
decreto. Come anticipato, infatti, nella nota del 9 u.s., gli
odierni contingenti sono ottenuti detraendo dalla consistenza del
personale avviato a formazione (allegato al DDG 28.1.2010, n. 979)
il numero di nomine autorizzato in prima applicazione, secondo
quanto riportato nell’allegato alla nota di questa Direzione
generale n° prot. 8962 del 5 ottobre 2010.
Con l’occasione, si ritiene opportuno ribadire che il decreto
17/2012 è finalizzato a disciplinare la nomina di tutti gli
aspiranti inseriti nelle graduatorie ex articolo 9 ccni 3 dicembre
2009, a condizione della esistenza del posto vacante e disponibile.
Pertanto, la nomina non effettuabile viene rinviata all’anno
scolastico in cui si matura il presupposto enunciato. A tal fine,
come indicato all’articolo 2, comma 3, del decreto 17/2012, in
occasione dell’annuale disciplina sulle immissioni in ruolo, saranno
definiti i criteri e le modalità per pervenire alle nomine del
personale ancora in attesa.
Ai sensi del medesimo decreto, le nomine disposte negli anni
scolastici successivi non abbisognano di alcuna ulteriore
autorizzazione, essendo ricomprese nel computo di cui al decreto
interministeriale 3 agosto 2011, relativo alle immissioni in ruolo
autorizzate per l’anno scolastico 2010/2011.
Per effetto di quanto prescritto al comma 3 dell’articolo 2 del
decreto, le nomine non effettuabili per esaurimento delle
graduatorie sono attribuite ad altra provincia della medesima
regione, qualora si sia verificata, ad esempio a seguito di
contenzioso, la partecipazione alla procedura concorsuale di un
numero di soggetti superiore al contingente autorizzato.
Le nomine residuali a detta compensazione ovvero quelle comunque non
utilizzabili, sono, infine, destinate alle immissioni in ruolo a
favore degli aspiranti della corrispondente area contrattuale
(ovvero, in subordine, in quella inferiore), collocati nelle
graduatorie provinciali permanenti. Dette nomine avranno decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2012 ed economica dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Per la corretta determinazione della consistenza delle nomine da
riservare a tale ultimo fine, si evidenzia che le SS.LL., con nota
6583 del 5 agosto 2011, sono state già invitate ad accantonare,
rispetto alle nomine complessivamente autorizzate per la mobilità
professionale, il numero di posti esattamente corrispondente agli
idonei collocati in graduatoria. Pertanto, si ribadisce che le
autorizzazioni allora eccedenti rispetto al fabbisogno per la
mobilità professionale, sono già state ri-utilizzate per le
immissioni in ruolo dei collocati nelle graduatorie permanenti.
L’eventuale, odierna attribuzione corrisponde, quindi,
esclusivamente al numero di nomine che non è possibile conferire a
causa dell’esaurimento della graduatoria della mobilità verticale.
Tutto ciò premesso e in prosecuzione di quanto già richiesto con la
nota del 9 u.s. si prega di procedere tempestivamente alle nomine in
argomento, tenendo conto che la sede provvisoria da assegnare deve
essere compresa nella provincia per la quale l’aspirante ha
presentato la domanda per la mobilità verticale.
Si prega, infine, di
restituire, debitamente compilato a livello regionale, il prospetto
allegato, da inviare all’indirizzo mail fabrizio.paradiso@istruzione.it-,
con la massima, cortese urgenza e, comunque, non oltre il 2 aprile
p.v.-
Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta