Valutazione del servizio militare
ai fini della mobilità a.s. 2008/2009.
Se prestato dopo il 30.1.1987 e prima
dell'assunzione in ruolo,
deve essere valutato come servizio pre ruolo,
indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.
di Libero Tassella, dalla Gilda degli
insegnanti di Napoli, 26/12/2007.
Se prestato dopo
il 30 Gennaio 1987 e prima dell'assunzione in ruolo, deve essere
valutato come servizio pre-ruolo) indipendentemente dalla costanza di
rapporto d'impiego.
Il 3° comma delle premesse delle note comuni alle tabelle di
valutazione delle domande di trasferimento del CCNI del 20.12.2007
valevole anche per il prossimo anno scolastico 2008/2009, precisa che:
”Si rammenta che il
servizio militare di leva o il sostitutivo servizio civile, può essere
valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego”.
Tuttavia l'art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del
servizio militare indipendentemente dalla
"costanza di rapporto d'impiego".
(Vedi in proposito la Circolare n. 85749 del 20 Febbraio 1992 del
Dipartimento della funzionePubblica).
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il
contenuto della norma ,di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.
417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa
carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale
, come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della
modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986
n.958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare è valido a tutti
gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nel fornire
l'interpretazione autentica della richiamata disposizione ha precisato
che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge
"è esclusivamente quello in corso
alla data di entrata in vigore"
della medesima legge "nonchè
quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva
successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore
dell'art. 20 L. 958/86 prima di della stipula del contratto a tempo
indeterminato,tale servizio è valido come servizio pre-ruolo,
indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego, sia nella
mobilità territoriale e professionale sia nelle graduatorie interne.
Ai sensi della nota 4 della tabella di valutazione dei titoli del CCNI
del 20.12.2007, al predetto docente compete il relativo punteggio in
relazione alla durata del servizio di leva effettivamente svolto.
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva"
data dall'Amministrazione al 3° comma delle premesse delle note comuni
alle tabelle di valutazione delle domande di trasferimento, in quanto
non applicabile al caso di specie, trattandosi di servizio militare
prestato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 20 della L
.958/86 e valutabile a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 485 del
T.U D.lgs 297/94.
Non può, peraltro, non tenersi conto che il rapporto di lavoro è
disciplinato da una molteplicità di fonti: legge, contratti collettivi
e contratto individuale. Quando una fonte è gerarchicamente
sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che
la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL
rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso
più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai
in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).
Consigliamo pertanto agli interessati di richiedere la valutazione del
servizio militare
prestato successivamente al 30.1.1987
nelle istanze di mobilità e nella formulazione delle graduatorie
interne per l’individuazione dei soprannumerari, in caso di diniego
esperire le previste procedure ricorsuali.