Schede di gestione dei docenti soprannumerari.
di Schede tratte da "Il nuovo cantiere della
mobilità degli insegnanti 2008/2009"
- Docenti di scuole statali di istruzione secondaria ed artistica (scuola media e scuola superiore) - Docenti di scuole elementari statali. - Docenti di scuole materne statali - Altri servizi valutabili come pre ruolo - Continuità e soprannumerarietà - Docenti da non individuare come soprannumerari - Pubblicazione della graduatoria, individuazione dei docenti soprannumerari
La gestione dei docenti soprannumerari 2008/2009
La redazione di questa scheda in forma di breve saggio, formata da oltre 33 pagine, corredata da esempi e da tabelle nonché dalla scheda per l’individuazione dei docenti sopprannumerari 2008/2009 in ben due versioni, costituisce uno strumento tecnico di consultazione, non solo per i docenti che saranno individuati sovrannumerari per il 2008/2009, ma anche per le commissioni, incaricate dai dirigenti scolastici, della redazione delle graduatorie d’Istituto. Raccomandiamo, a corredo di questa scheda, di approfondire altresì i contenuti trattati nelle nostre schede: “Documentazione e certificazione”, “Il sistema delle precedenze comuni”, “Il punteggio aggiuntivo dei 10 punti). I dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione all' albo della scuola della nuova tabella organica, approvata per l'anno scolastico 2008/2009, pubblicano la graduatoria compilata ai fini dell'individuazione degli eventuali docenti in soprannumero per l’a.s. 2008/2009, avendo preliminarmente proceduto alla valutazione dei titoli posseduti da ciascun insegnante per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze di famiglia ed all'attribuzione di eventuali esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari per diritti di precedenze, in base alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegato al CCNI per l’a.s. 2008/2009, sottoscritto il 20.12.2007.
Occorre precisare che vanno calcolati solo i requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento (per l'anno scolastico corrente tale data è stata fissata al 5.2.2008). Per la definizione del punteggio in graduatoria d’istituto consultare attentamente l’ allegato D al CCNI del 20.12.2007 “Tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”. In particolare si tenga presente che il servizio pre ruolo nella mobilità a domanda è valutato per intero (3 punti ad anno scolastico), mentre nella graduatoria d’istituto, quindi nella mobilità d’ufficio, è valutato nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati 3 punti ad anno scolastico, il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 punti ad anno scolastico. Di seguito pubblichiamo una tabella per la valutazione rapida del servizio pre-ruolo nella graduatoria di circolo o d’ istituto.
Ecco i servizi riconoscibili come pre ruolo: Occorre che il servizio sia stato effettuato con il possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente all’epoca in cui il servizio fu prestato, si ricorda che per l’insegnamento di educazione fisica fino all’a.s. 1961/62 era sufficiente il possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Negli istituti professionali, anteriormente all’entrata in vigore della legge 15.2.1963 n. 354, va valutato in ogni caso il servizio prestato a prescindere dal titolo di studio posseduto. Successivamente i titoli di studio validi, sono stati di volta in volta stabiliti dalle giunte esecutive degli istituti stessi. Si ricorda che dall’a.s. 1974-1975, ai sensi della legge n. 124 del 3.5.1999 comma 14 art. 11, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno intero: se ha avuto una durata di almeno 180 giorni anche non continuativi oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività didattiche previsto dall’annuale calendario scolastico. Docenti di scuole statali di istruzione secondaria ed artistica (scuola media e scuola superiore) · servizio prestato nelle scuole dello stesso ordine sia statali che pareggiate, non è riconosciuto il servizio prestato nelle scuole parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole paritarie, · servizio prestato nelle scuole e negli educandati femminili; · servizio come docente di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, negli educandati femminili statali, nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie, nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditorato agli studi, il servizio prestato nelle scuole elementari e materne paritarie non è valutato.
Docenti di scuole elementari statali. · servizio prestato come insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali, negli educandati femminili statali, nelle scuole parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie, · servizio di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi. Docenti di scuole materne statali. · stessi servizi valutabili per i docenti di ruolo nelle scuole elementari, ad esclusione del servizio prestato nelle scuole materne gestite da privati o da enti non previsti esplicitamente dall’art. 2 del DLvo 370/1970 cui la normativa è riferita, è da riconoscere il servizio prestato nelle scuole comunali se prestato con nomina approvata dal Provveditore agli Studi, · servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne Provinciali o Regionali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi; · servizio prestato presso scuole materne gestite dall’E.S.MA.S. (Ente Scuole Materne della Sardegna), pur non previsto dal D.Lvo 297/94, ma per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 5.11.1986, · servizio d’insegnamento prestato nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla legge Regionale n. 21 dell’1.4.1955, · servizio prestato nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali. Altri servizi valutabili come pre ruolo · servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dall’1.7.1975 (art. 485 del d.lgs. 297/1994); · servizio prestato come contrattista all’università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali; · servizio militare di leva o per richiamo o per servizio civile sostitutivo o per l’opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto di impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio (art. 84 del DPR 417/1974); · servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A,B,C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie, è necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l’intera durata del corso ed aver riportato la qualifica; · servizio prestato nelle L.A.C. (Libere Attività Complementari) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media, (si ricorda che non è valutabile il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestito dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico); · servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero Affari Esteri; · servizio prestato nei corsi di istruzione per allievi agenti di polizia di Stato. Il servizio continuativo. Per la continuità nella scuola di attuale titolarità viene attribuito un punteggio di punti 2 di continuità per i primi 5 anni, a partire dal sesto anno si attribuisce un punteggio di punti 3. Si ricorda che per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria d’istituto non è necessario, come per la mobilità, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità per negli ultimi tre anni. Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio del presente contratto. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione Per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola (vedi nota 5 bis della tabella di cui all’allegato D) si riporta la seguente tabella riassuntiva.
· L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell’ a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. · Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Il punteggio relativo alla continuità va attribuito: · nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01; · per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile; · per mandato politico ed amministrativo; · nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I.; · di esoneri sindacali; · di incarico della presidenza di scuole secondarie; · di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici; · di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso; · di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306; · di comando in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94; · di utilizzazione a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità; · di utilizzazione nella scuola primaria come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità; · di utilizzazione in materie affini; · di servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426; · di utilizzo a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. Il punteggio per la continuità va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Continuità e soprannumerarietà. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio di cattedra e di ruolo. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Si ricorda che per lo stesso anno scolastico non è possibile sommare il punteggio per la continuità nella scuola e quello per la continuità nel comune.
Docenti da non individuare come soprannumerari. I docenti beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
disabili e gravi motivi di salute; non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento ( es. soppressione della scuola, ecc..). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l’ordine di cui sopra. Pubblicazione della graduatoria, individuazione dei docenti soprannumerari. I dirigenti scolastici dovranno affiggere all’albo dell’istituto entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova tabella organica per l’a.s. 2008/2009, la graduatoria compilata per l’individuazione dei soprannumerari e dovranno notificare per iscritto immediatamente (non sono previste comunicazioni verbali) agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. I docenti, entro 5 giorni, dalla data della notifica, dovranno presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio, saranno riammessi nei termini, nel caso fosse scaduto il termine della presentazione delle domande di mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti ( 5.2.2008) domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente, l’interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali, l’ufficio scolastico provinciale formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi. Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali. Nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, poiché le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all’organico della sezione associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sezione staccata o scuola coordinata. Non si darà corso al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumerarietà verrà a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico 2008/2009 venga costituita con completamento di altri istituti o sedi. Si ricorda che l’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Trasferimento d’ufficio nella scuola materna ed elementare (artt. 21 e 22 CCNI). L'individuazione dei docenti in soprannumero nella scuola materna ed elementare, va fatta per ciascuna delle seguenti tipologie di posti: 1. organico funzionale di circolo (distintamente per posti comuni o per posti relativi alle diverse lingue tedesca, inglese, francese e spagnola); 2. posti di tipo speciale; 3. posti di sostegno; 4. posti di ruolo speciale in scuole speciali; 5. posti del ruolo speciale di scuole carcerarie (per la scuola elementare); 6. posti attivati presso strutture ospedaliere; 7. posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali (per la scuola elementare), e non è compensata dall’eventuale disponibilità su altra tipologia. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico di diritto determinato per l’anno scolastico 2008/2009 , nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine: a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2007; b) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2007/2008 ovvero per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata dall’1.9.2007 Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.
Per i titolari di posto normale il trasferimento d'ufficio avrà la seguente sequenza: 1. assegnazione di un posto della stessa tipologia all'interno del comune di titolarità in base al criterio di viciniorità stabilita da apposite tabelle note al sistema (in caso di comune comprendente più distretti, si inizia dalle scuole comprese nel distretto di titolarità); 2. assegnazione di un posto nei comuni viciniori a quello di titolarità; 3. trasferimento sui posti di istruzione per l'età adulta, seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali; 4. trasferimento sull'organico provinciale anche in soprannumero.
Trasferimento d'ufficio dei docenti titolari di posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato. La sequenza sarà la seguente: 1) trasferimento durante la I fase, sui posti compresi nel comune di titolarità (nel caso di comune comprendenti più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine riportato:
a) posti della stessa tipologia di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato;
2)
trasferimento d'ufficio sul posto speciale o ad indirizzo
didattico differenziato di titolarità, disponibili nei comuni
viciniori a quello di titolarità, sulle seguenti tipologie di posti,
nell'ordine riportato: Trasferimento d'ufficio dei docenti titolari di sostegno. La sequenza sarà la seguente:
1)
trasferimento d'ufficio nel comune di titolarità nell'ambito
della I fase (per i comuni che comprendono più distretti, il
trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di
titolarità), nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di
posti:
2)
trasferimento d'ufficio nei comuni viciniori a quello di
titolarità, nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di
posti, per
ciascun
ambito territoriale: 3) assegnazione in via definitiva o provvisoria (a seconda che i docenti abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno), su posti di tipo comune, compresi quelli dell'organico funzionale di circolo, in base alla sequenza indicata per i trasferimenti d'ufficio su posto comune. L'eventuale assegnazione in via provvisoria, è limitata ad un solo anno. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente titolarità per il tipo di posto per il quale era titolare. Trasferimento d’ufficio dei docenti nella scuola secondaria. ( artt. 23 e 24 CCNI) L'individuazione del soprannumero viene fatta distintamente per le seguenti tipologie di posti: a) posti di insegnamento curricolari; b) posti con attività di sostegno distintamente per ciascuna tipologia (vista, udito e psicofisici); c) posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali; d) posti di dotazione organica provinciale (DOP); e) posti di dotazione organica di sostegno per la scuola secondaria di II grado (DOS); f) posti attivati presso le strutture ospedaliere (nelle scuole medie); g) posti attivati presso strutture carcerarie. Si tenga presente che h) la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla disponibilità su una diversa; i) il docente in possesso del titolo di specializzazione può essere assegnato su altra tipologia di sostegno esistente nella medesima scuola, a domanda o d'ufficio, con precedenza; j) la rilevazione del soprannumero per le scuole associate funzionanti in comune diverso e per gli istituti secondari nei quali funzionano corsi serali, va operata distintamente rispetto a quella riguardante la scuola principale e i corsi diurni, per la considerazione che trattasi di organici separati. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico 2008/2009, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine: a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2007; b) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2007/2008 ovvero dall’1.9.2007 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata. Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze. Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento, utilizzando spezzoni della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d’ufficio, ove non siano stati riassorbiti nell’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2008/2009, i docenti che nell’anno scolastico 2007/2008 sono stati individuati come soprannumerari e sono stati utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità. Per ogni scuola l'individuazione dei perdenti posto viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento previsti per ciascuna scuola. Per i posti di sostegno nella scuola media l'individuazione avviene distintamente per ciascuna seguente tipologia: psicofisici, vista, udito. Il docente in soprannumero per una determinata tipologia ed in possesso del relativo titolo, ha diritto all'assegnazione ad altra tipologia a domanda e d'ufficio con precedenza. Quando la contrazione dell'organico di diritto riguarda un numero di ore sino alla metà dell'orario di cattedra, si determina un soprannumero parziale che non comporta alcuna perdita di titolarità. In tale ipotesi il sistema di elaborazione procede alla composizione di una cattedra orario abbinando le ore di titolarità presso la scuola interessata dalla contrazione, con un'altra istituzione scolastica più vicina alla prima. Tale cattedra orario verrà assegnata al docente ultimo in graduatoria, a decorrere dall'anno scolastico successivo (2008/2009) se, durante la procedura dei trasferimenti a domanda, la cattedra orario non verrà assegnata ad un docente in ingresso. Il docente che nel 2006/2007 è stato trasferito per la classe A050 presso IPSCT Fortunato di Napoli su cattedra oraria esterna con completamento presso ITI Striano di Napoli e su tale tipologia di cattedra orario esterna abbia conservato la titolarità per l’a.s.2007/2008 presso l’IPSCT Fortunato con il completamento presso il medesimo istituto, resterà titolare su tale tipologia di cattedra oraria esterna (coe) anche per l’a.s. 2008/2009, benché nella graduatoria d’istituto dell’ISCT Fortunato non risulti essere ultimo in graduatoria per l’organico di diritto 2008/2009. Sequenza di assegnazione delle cattedre in caso di trasferimento d'ufficio: 1) assegnazione di una sede tra quelle residuate nel comune dopo i trasferimenti a domanda della I fase. Trattandosi di un comune comprendente più distretti, sono esaminate prima le sedi disponibili nell'ambito del distretto di titolarità e poi quelle eventualmente disponibili nei distretti viciniori compresi nel comune; 2) assegnazione di una scuola nei comuni viciniori a quello di titolarità; 3) trasferimento su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta esistenti sui centri territoriali (ex corsi per lavoratori); 4) assegnazione su posti della dotazione organica provinciale anche in eccedenza rispetto al numero previsto. L' assegnazione delle cattedre per le fasi di cui ai punti 1) e 2), per ogni comune (e per i comuni comprendenti più distretti, per ogni distretto), avviene nel seguente ordine:
- cattedre interne alla scuola; Nell'effettuazione del trasferimento d'ufficio si prescinde, pertanto, dalla circostanza che il docente non abbia richiesto tali tipologie di cattedre orario. Occorre, pertanto, che il perdente posto, specialmente quando titolare di classe di concorso con poche disponibilità, rifletta prima di escludere dal movimento a domanda le cattedre orario. Per i docenti titolari su posti di sostegno, Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari viene disposto nell'ordine: 1) nella scuola di titolarità, ovviamente su altra tipologia di sostegno, con precedenza; 2) in scuole del comune di titolarità (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima in un istituto compreso nel distretto di titolarità e successivamente nei distretti viciniori compresi nel comune di titolarità; 3) in scuole dei comuni viciniori. Per ognuna delle fasi indicate in precedenza, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente è in possesso del titolo di specializzazione, nel seguente ordine:
- sostegno per minorati psicofisici ( tipologia EH); Non viene disposto il trasferimento d’ufficio da cattedre curricolari su posti di sostegno. Trasferimento d’ufficio dei docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica provinciale. Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla formazione dell'organico di diritto posti di dotazione organica provinciale (D.O.P), in numero variabile annualmente in relazione alla situazione provinciale dei rispettivi organici. La titolarità sulla D.O.P. si consegue per trasferimento e comporta l'utilizzazione, all'inizio di ciascun anno scolastico, sui posti che risultano disponibili sull'organico di fatto determinato per ciascuna classe di concorso. L'utilizzazione avviene sulla base della posizione occupata in un' apposita graduatoria provinciale compilata con le modalità previste dalla lettera B dell'art. 24 del CCNI 20.12.2007 sulla mobilità . A tal fine, i docenti titolari della D.O.P. compilano ogni anno, una scheda per l'attribuzione dei punteggi, in base alla tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) a1), b2 dei titoli I (anzianità di servizio), delle lettere b), c) del titolo II (esigenze di famiglia), e del titolo III (titoli generali). Il Dirigente scolastico è competente all'attribuzione dei punteggi nel termine fissato da ogni Ufficio scolastico provinciale, ed invia le schede allo stesso Ufficio che provvede alla compilazione ed alla pubblicazione della graduatoria provinciale. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie D.O.P. (precedentemente comunicata da ogni singolo Ufficio scolastico), è possibile presentare reclamo. Esaminati i reclami l'Ufficio scolastico provinciale procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Questa premessa è risultata necessaria perché i trasferimenti d'ufficio nei confronti del personale docente che risulta in soprannumero rispetto alla D.O.P. prevista per il successivo anno scolastico, avvengono in ordine inverso alla posizione occupata nella graduatoria provinciale definitiva. Il sistema di elaborazione dei dati, procede all'assegnazione della sede d'ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune (ovvero nel distretto in caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda compilata per la predisposizione delle graduatorie provinciali ovvero, in mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità. In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento d'ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria. Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non condizionato, la condizione eventualmente apposta rende nulla l’intera domanda di trasferimento. Si tenga presente che il docente titolare della D.O.P. non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, né alcun invito in tal senso riceve nel momento in cui, dalla comparazione tra il numero dei posti della D.O.P. ed il numero dei docenti titolari, si evidenzino delle situazioni di soprannumerarietà, atteso che le stesse vengono determinate dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento. Questa precisazione offre uno spunto di riflessione a quanti, situati nella parte terminale della graduatoria D.O.P., rinuncino a presentare domanda di trasferimento nella speranza di trovare migliore sistemazione sull'organico di fatto, potendo incorrere nel trasferimento d'ufficio. Si tenga presente che i docenti titolari della D.O.P. partecipano ai movimenti nella fase intercomunale, assieme ai docenti senza sede definitiva ed ai titolari di organico sede che chiedono il trasferimento in comune diverso. Il trasferimento d'ufficio dei docenti in soprannumero sulla D.O.P., invece, si effettua al termine dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei trasferimenti (passaggi di cattedra e di ruolo e trasferimenti da fuori provincia). In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito su un centro territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali. Individuazione del soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica, riportiamo integralmente l’ art. 20 CCNI 20.12.2007)
Consigli utili per il docente individuato soprannumerario. I docenti individuati come soprannumerari, rispetto al nuovo organico di diritto 2008/2009 possono presentare domanda di trasferimento entro il 5.2.2008.. Qualora le procedure per l'individuazione dei soprannumerari si concludano dopo tale termine, ( questa è stata sempre la regola) i dirigenti scolastici provvedono a comunicare agli interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione (per la scuola materna ed elementare tale termine è stabilito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola della graduatoria dei soprannumerari). Si ricorda che le graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). Nell'ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento nel termine del 5.2.2008,, possono presentare una nuova domanda che va a sostituire integralmente quella presentata in precedenza. Gli stessi possono presentare anche domanda di mobilità professionale (domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo). Il docente in soprannumero ha davanti a sé, sostanzialmente, le seguenti scelte: 1) non presentare domanda di trasferimento 2) presentare domanda di trasferimento condizionata; 3) presentare domanda di trasferimento non condizionata. Nella decisione sub punto 1) il docente che non intende esprimere alcuna preferenza nel movimento quale soprannumerario, compila la scheda solo nelle sezioni riguardanti i propri dati anagrafici e riportando il punteggio indicato nella graduatoria del soprannumero ( graduatoria d’Istituto per il 2008/2009) compilata dal dirigente scolastico. In questa ipotesi se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità, il docente in soprannumero resta nella propria scuola, in caso contrario si darà luogo al trasferimento d'ufficio. Nella decisione sub punto 2) il docente in soprannumero può decidere di voler restare nella scuola di titolarità nella speranza che vi si liberi un posto durante l' effettuazione dei trasferimenti e di presentare istanza di trasferimento condizionata sulle sedi indicate sul modulo-domanda, che verranno prese in considerazione dal sistema di elaborazione dei dati, solo nell’ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di titolarità del docente. In questo caso il docente può richiedere anche sedi coincidenti con il distretto (o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità; può, parimenti, richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in ogni caso richiesto, tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il comune che ricomprende la scuola di titolarità. Esaminiamo le ipotesi che, in questo tipo di trasferimento, si possono verificare: a) nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità: il docente viene automaticamente riassorbito nell’organico dell’istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento. Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento. Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola. Per i docenti titolari su posti di sostegno e di tipo speciale, si rimanda al successivo paragrafo. b) nella scuola di titolarità del docente non si riforma il posto nella scuola di titolarità il sistema di elaborazione dei dati prende in considerazione la domanda di trasferimento presentata ed esamina nell’ordine le preferenze espresse allo scopo di soddisfare le richieste stesse nel rispetto della sequenza procedurale prevista dal CCNI 20.12.2007. In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento senza alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non soprannumerari e con il punteggio che gli compete a domanda. Nel caso si ottenga l'assegnazione di una delle sedi richieste, il docente risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni caso, diritto per un quinquennio decorrente dalla data dell'avvenuto trasferimento, ad ottenere il diritto a rientrare nella sede, o in subordine nel comune, di precedente titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito del quinquennio dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità ovvero in una scuola ad essa viciniore, in base alle modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata sulle utilizzazioni. La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe il diritto al rientro negli anni successivi. Si veda, per maggiori dettagli sulla materia, la scheda dedicata a questo specifico argomento. c) Le ipotesi precedenti non si verificano: viene disposto il trasferimento d’ufficio secondo la procedura descritta di seguito, con il punteggio che al docente è stato attribuito nella graduatoria d’istituto e riportato nel modulo-domanda. Il docente, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale (2007/2008) titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del quinquennio iniziale . Nella decisione sub punto 3) il docente in soprannumero decide di anteporre l'intenzione di ottenere il trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda, all'eventuale permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che nella stessa si riformi il posto durante l'effettuazione dei trasferimenti. Il docente che intende partecipare comunque al trasferimento, deve barrare il "sì" nell'apposita casella del modulo-domanda. Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti: - il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze espresse. Il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il diritto di rientro e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un quinquennio a decorrere dall'avvenuto trasferimento, possibilità concessa, come abbiamo precedentemente esaminato, solo a coloro che ottengono il trasferimento condizionato (oltre ovviamente il trasferimento d'ufficio); - il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la sua posizione di soprannumero; - se non si verifica nessuna delle due ipotesi precedentemente esaminate, il sistema di elaborazione dei dati, procede all'effettuazione del trasferimento d'ufficio con il punteggio ottenuto dal docente nella graduatoria d'istituto, con le modalità riportate nello specifico argomento da noi trattato di seguito. Si consideri il seguente esempio relativo alla precedenza del docente soprannumerario nella II fase dei trasferimenti (fase intercomunale). Sia S1 un docente perdente posto non soddisfatto all' interno del comune di titolarità, che ha richiesto i comuni A, B e C; siano S2 e S3 due docenti non soprannumerari, che richiedono il trasferimento intercomunale entrambi con punti 120, rispettivamente nei comuni B e C; vi siano due posti disponibili nella provincia, uno nel comune B ed uno nel comune C. Durante il primo approccio informatico di realizzazione della fase dei trasferimenti a domanda per altro comune (II fase), il sistema di elaborazione dei dati assegna il comune B al docente S2 ed il comune C al docente S3; tuttavia, poiché non è stato possibile disporre il trasferimento a domanda per il docente soprannumerario S1 (con minor punteggio), se ne dovrà disporre il trasferimento d'ufficio e con precedenza rispetto ai movimenti a domanda (come stabilito dalla sequenza riportata nel CCND sulla mobilità). Ne consegue che, ipotizzando che la tabella di viciniorità collochi rispetto al comune di titolarità del docente S1 da trasferire d'ufficio il comune C prima del comune B, il perdente posto S1 scalzerà il docente S3 che aveva avuto assegnato una scuola del comune C e tale docente non sarà più soddisfacibile. Punteggio Occorre precisare che vanno calcolati solo i requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento (per l'anno scolastico corrente tale data è stata fissata al 5 febbraio 2008). Per la definizione del punteggio in graduatoria d’istituto consultare attentamente l’allegato D al CCNI del 20.12.2007 "Tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”. In particolare si tenga presente che il servizio pre ruolo, che nella mobilità a domanda è valutato per intero, nella graduatoria d’istituto, quindi nella mobilità d’ufficio, è valutato nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati 3 punti ad anno, il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 punti ad anno, come da tabella:
Per la continuità viene attribuito un punteggio di punti 2 di continuità per i primi 5 anni, a partire dal sesto anno si attribuisce un punteggio di punti 3 per ciascun anno, per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola (vedi nota 5 bis della tabella di cui all’allegato D) si riporta la seguente tabella riassuntiva.
A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. Reclamo avverso la graduatoria d’istituto Avverso la pubblicazione delle graduatorie d'istituto è possibile presentare reclamo scritto direttamente al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Il reclamo deve essere esaminato dal dirigente scolastico, con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi, entro i successivi 10 giorni. Di seguito si propone uno schema di reclamo (preleva il modello in formato .doc).
Al Dirigente Scolastico ..............................................................
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………… grado - Scuola Secondaria di II grado ed Artistica, in servizio presso codesta scuola/istituto/circolo, presa visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2008/2009, pubblicata all’albo della scuola in data …………………, (1) RECLAMA avverso la suddetta graduatoria per i suddetti motivi ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la
rettifica
Data……………………. Firma…………………………………
(1) Il reclamo va presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria redatta dal dirigente scolastico ( art. 12 comma 1 CCNI del 20.12.2007)
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