Schede di gestione
(Schede tratte da " Il cantiere della
mobilità" di Libero Tassella,
Mobilità 2007/2008: la gestione dei
soprannumerari (artt. 20, 21, 22, 23, 24 del CCNI) I Dirigenti Scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo della scuola della nuova tabella organica approvata per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, pubblicano la graduatoria compilata ai fini dell'individuazione degli eventuali docenti in soprannumero per l’a.s. 2007/08, avendo preliminarmente proceduto (in base alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegato al CCNI per l’a.s. 2007/08, sottoscritto il 15.12.2006, che conferma il precedente C.C.N.I. sottoscritto il 21.12.2005) alla valutazione dei titoli posseduti da ciascun insegnante per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze di famiglia ed all'attribuzione di eventuali esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari per diritti di precedenze, e notificano per iscritto immediatamente (non sono previste comunicazioni verbali) agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.
Avverso la pubblicazione delle graduatorie d'istituto è possibile presentare reclamo scritto direttamente al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse (si veda il nostro modello proposto in questo lavoro). Il reclamo deve essere esaminato dal dirigente scolastico, con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi, entro i successivi 10 giorni. I docenti, entro 5 giorni dalla data della notifica, dovranno presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio; saranno riammessi nei termini, nel caso fosse scaduto il termine della presentazione delle domande di mobilità.
La proroga dei termini
per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non
sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti ( 3.2.2007) domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente, l’interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
Per l’individuazione
del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i Centri Territoriali, l’ufficio scolastico provinciale
formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella
di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti
i docenti titolari nei predetti corsi. Si ricorda che l’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. I docenti beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
non
sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti
posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non
sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento ( es.
soppressione della scuola, ecc..). Per gli amministratori degli enti locali tale
esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo. Nel
caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il
coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati
seguendo l’ordine di cui sopra.
Trasferimento d’ufficio nella scuola materna ed elementare ( artt. 21 e 22). Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico 2007/2008, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine: a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2006; b) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2006/2007 ovvero dall’1.9.2006 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata. Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità nella scuola dagli anni precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze. I docenti in soprannumero su ognuno delle tipologie di posto per l’insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità, confluiscono nella graduatoria relativa al posto sull’organico funzionale di circolo, a tal fine l’ufficio scolastico provinciale, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, assegna ai posti comuni dell’organico funzionale di circolo i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua straniera.
Per i titolari di posto normale il trasferimento d'ufficio avrà la seguente
sequenza: 1. Assegnazione di un posto della stessa tipologia all'interno del comune di titolarità in base al criterio di viciniorità stabilita da apposite tabelle note al sistema (in caso di comune comprendente più distretti, si inizia dalle scuole comprese nel distretto di titolarità); 2. Assegnazione di un posto nei comuni viciniori a quello di titolarità; 3. Trasferimento sui posti di istruzione per l'età adulta, seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali; 4. Trasferimento sull'organico provinciale anche in soprannumero.
La sequenza sarà la seguente:
1) trasferimento durante la I fase, sui posti compresi nel
comune di titolarità (nel caso di comune comprendenti più distretti il
trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di
titolarità), sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine riportato:
2) trasferimento d'ufficio sul posto speciale o ad
indirizzo didattico differenziato di titolarità, disponibili nei comuni
viciniori a quello di titolarità, sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine
riportato:
Trasferimento d'ufficio dei docenti titolari di sostegno. La sequenza sarà la seguente:
1) trasferimento d'ufficio nel comune di titolarità
nell'ambito della I fase (per i comuni che comprendono più distretti, il
trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di
titolarità), nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti:
2) trasferimento d'ufficio nei comuni viciniori a quello di
titolarità, nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti, per
ciascun ambito territoriale: 3) assegnazione in via definitiva o provvisoria (a seconda che i docenti abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno), su posti di tipo comune, compresi quelli dell'organico funzionale di circolo, in base alla sequenza indicata per i trasferimenti d'ufficio su posto comune. L'eventuale assegnazione in via provvisoria, è limitata ad un solo anno. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente titolarità per il tipo di posto per il quale era titolare.
Trasferimento d’ufficio dei docenti nella scuola
secondaria. ( artt. 23 e 24) L'individuazione del soprannumero viene fatta distintamente per le seguenti tipologie di posti: - posti di insegnamento curricolari; - posti con attività di sostegno distintamente per ciascuna tipologia (vista, udito e psicofisici); - posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali; - posti di dotazione organica provinciale (DOP); - posti di dotazione organica di sostegno per la scuola secondaria di II grado (DOS); - posti attivati presso le strutture ospedaliere (nelle scuole medie); - posti attivati presso strutture carcerarie.
Si tenga presente che la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla disponibilità su una diversa; il docente in possesso del titolo di specializzazione può essere assegnato su altra tipologia di sostegno esistente nella medesima scuola, a domanda o d'ufficio, con precedenza; la rilevazione del soprannumero per le scuole associate funzionanti in comune diverso e per gli istituti secondari nei quali funzionano corsi serali, va operata distintamente rispetto a quella riguardante la scuola principale e i corsi diurni, per la considerazione che trattasi di organici separati. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico 2007/08, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine: a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2006; b) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2006/2007 ovvero dall’1.9.2006 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata. Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità nella scuola dagli anni precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze. Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento, utilizzando spezzoni della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento.
Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i
quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui
si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si
procederà al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti
in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla
tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni
concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui
alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in
considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità
scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata
distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun
tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella
scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei
docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna
tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati
psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il
docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità,
qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la
quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a
domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.
1) assegnazione di una sede tra quelle residuate nel comune dopo i trasferimenti a domanda della I fase. Trattandosi di un comune comprendente più distretti, sono esaminate prima le sedi disponibili nell'ambito del distretto di titolarità e poi quelle eventualmente disponibili nei distretti viciniori compresi nel comune; 2) assegnazione di una scuola nei comuni viciniori a quello di titolarità; 3) trasferimento su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta esistenti sui centri territoriali (ex corsi per lavoratori); 4) assegnazione su posti della dotazione organica provinciale anche in eccedenza rispetto al numero previsto. L' assegnazione delle cattedre per le fasi di cui ai punti 1) e 2), per ogni comune (e per i comuni comprendenti più distretti, per ogni distretto), avviene nel seguente ordine:
Nell'effettuazione del trasferimento d'ufficio si prescinde, pertanto, dalla circostanza che il docente non abbia richiesto tali tipologie di cattedre orario. Occorre, pertanto, che il perdente posto, specialmente quando titolare di classe di concorso con poche disponibilità, rifletta prima di escludere dal movimento a domanda le cattedre orario.
Per i docenti titolari su posti di sostegno,
Individuazione soprannumerari conseguente al dimensionamento della rete
scolastica
(art. 20) Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue: A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado. Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti: I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto; II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico. Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue: I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entreranno a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formeranno un’unica graduatoria per l’individuazione del perdente posto; II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia dei docenti già facenti parte dell’organico funzionale del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto. C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado. Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità. L’ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune. Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell’istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria unica.
Consigli utili per il docente individuato
soprannumerario. I docenti individuati come soprannumerari, rispetto al nuovo organico di diritto 2007-2008 possono presentare domanda di trasferimento entro il 3.2.2007. Qualora le procedure per l'individuazione dei soprannumerari si concludano dopo tale termine ( questa è la regola), i dirigenti scolastici provvedono a comunicare agli interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione (per la scuola materna ed elementare tale termine è stabilito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola della graduatoria dei soprannumerari).
Si ricorda che le
graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi
analitici ( servizio, famiglia e titoli). Il docente, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del quinquennio iniziale .
Trasferimento
d’ufficio docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica
provinciale
Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla
formazione dell'organico di diritto posti di dotazione organica provinciale (D.O.P),
in numero variabile annualmente in relazione alla situazione provinciale dei
rispettivi organici.
Consigliamo, per chi voglia approfondire la tematica
della gestione dei docenti in soprannumero
per
l’a.s. 2007-2008 , l’attenta lettura dei seguenti articoli e allegati del
CCNI del 21.12.2005:
Occorre precisare che vanno calcolati solo i requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento (per l'anno scolastico corrente tale data è stata fissata al 3 febbraio 2007). Per la definizione del punteggio in graduatoria d’istituto consultare attentamente l’allegato D al CCNI del 21.12.2005 “ Tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”. In particolare si tenga presente che il servizio pre ruolo, che nella mobilità a domanda è valutato per intero, nella graduatoria d’istituto, quindi nella mobilità d’ufficio, è valutato nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati 3 punti ad anno, il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 punti ad anno, come da tabella:
Per la continuità viene attribuito un punteggio di punti 2 di continuità per i primi 5 anni, a partire dal sesto anno si attribuisce un punteggio di punti 3 per ciascun anno, per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola ( vedi nota 5 bis della tabella di cui all’allegato D) si riporta la seguente tabella riassuntiva.
A parità
di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
Reclamo avverso la
graduatoria d’istituto Avverso la pubblicazione delle graduatorie d'istituto è possibile presentare reclamo scritto direttamente al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse si veda il nostro modello proposto in questo lavoro.). Il reclamo deve essere esaminato dal dirigente scolastico, con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi, entro i successivi 10 giorni. Di seguito si propone uno schema di reclamo.
Al Dirigente Scolastico ..............................................................
Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docente di Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado - Scuola Secondaria di II grado ed Artistica, in servizio presso codesta scuola/istituto/circolo, presa visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2007/2008, pubblicata all’albo della scuola in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) RECLAMA avverso la suddetta graduatoria per i suddetti motivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d’Istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.
Data……………………. Firma…………………………………
(1) Il reclamo va presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria redatta dal dirigente scolastico ( art. 12 comma 1 CCNI del 21.12.2005 confermato per l'a.s. 2007/2008)
(schede della Gilda degli Insegnanti di Napoli, elaborate da Giovanni Cadoni)
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