Chiarimenti Utilizzazioni e Assegnazioni
provvisorie.
Roma, 23
giugno 2006
Con
nota
prot. n. 1853 di oggi, il Ministero chiarisce alcuni dubbi a
seguito di quesiti pervenuti. In modo particolare si chiarisce che:
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dal momento che la domanda di
utilizzazione va presentata alla scuola di servizio, in base a
quanto disposto dalla circolare ministeriale di accompagnamento del
contratto 6 giugno 2006, la valutazione va effettuata dalla stessa;
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la domanda di assegnazione
provvisoria per altre classi di concorso e/o posti è aggiuntiva alla
domanda di assegnazione per la stessa classe di concorso e/o posto
dove si è titolari. Pertanto non si può presentare da sola ed è
esaminata in sub-ordine;
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la salvaguardia del contingente
di posti per le assunzioni in ruolo va assicurata non solo in
presenza di domande di assegnazione provvisoria da altra provincia,
ma anche da altra classe di concorso e/o posto nell’ambito della
stessa provincia;
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l’obbligo ad indicare nelle
preferenze della domande di assegnazione provvisoria tutto il comune
di ricongiungimento (o distretto sub-comunale) c’è solo se si
richiedono anche scuole di altri comuni e o distretti. Pertanto si
possono indicare anche solo alcune scuole del comune e/o distretto
sub-comunale di ricongiungimento e la domanda è valida, ovviamente,
solo per le scuole indicate;
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l’assegnazione provvisoria di
personale Ata (art. 18 c. 6) su posti part-time costituiti su più
scuole è possibile solo se esplicitamente richiesta dagli
interessati (al pari dei docenti in caso di cattedre orario).
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