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Legge 30 dicembre 2004, n. 311
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192
1. Per lanno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per lanno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro,
al netto di 3.572 milioni di euro per lanno 2006 e 3.176 milioni
di euro per lanno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni
di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di
euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria
di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza
del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea,
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle
relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato, individuate per lanno 2005 nellelenco 1 allegato
alla presente legge e per gli anni successivi dallIstituto nazionale
di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare
il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate
del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non
si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni
sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti allUnione
europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma
5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi,
adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso
del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi
da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza
e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato
delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè
quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti
di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono
essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti
previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate
le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato
sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nellelenco
2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri
di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei
relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni
di entrate e lutilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie
e dordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli
del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare
necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delleconomia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella,
in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli
enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei allamministrazione sostenuta per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi
le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non
deve essere superiore a quella sostenuta nellanno 2004. Laffidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
allamministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze
della struttura burocratica dellente, deve essere adeguatamente motivato
ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nellipotesi
di eventi straordinari. In ogni caso, latto di affidamento di incarichi
e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte
dei conti. Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare
spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della
spesa sostenuta nellanno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, per lacquisto, la manutenzione, il noleggio
e lesercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le
medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il
31 marzo 2005, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza
dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di
mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche
amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle
spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per
cento della spesa complessiva sostenuta nellanno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate
e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro delleconomia
e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni
di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute
da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti
di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi
alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro
delleconomia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione
concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12
e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione
della spesa.
15. Per lanno 2005, il concorso
al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori
di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a
favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b)
fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal
Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti
di cui alla lettera a);
c)
interventi finanziati dallarticolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni
di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sullammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo
dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine
di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate
per lintero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà
periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dellobiettivo
1, prevista dallarticolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma
15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione allandamento
dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali
si conformano allobiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il
30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni
centrali, nellesercizio dei diritti dellazionista nei confronti
delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta
o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi
di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito
dallarticolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità
speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nellelenco
1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai
rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori allimporto
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui allarticolo
2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, il Ministero
delleconomia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni
trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in Spa, le agenzie fiscali di cui allarticolo 57 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dellarticolo
576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione
individuati ai sensi dellarticolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di
emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non
andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nellanno precedente
a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono
richiedere al Ministero delleconomia e delle finanze deroghe al vincolo
di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. Laccoglimento
della richiesta ovvero leventuale diniego, totale o parziale, è
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute
in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono
essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato
sono regolati con provvedimenti del Ministro delleconomia e delle
finanze.
20. Le disposizioni di cui allarticolo
66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi
per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dellunità
economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le
comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai
commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al
comma 21:
a) per lanno
2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun
comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità
montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell11,5 per cento limitatamente agli enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media
pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti
enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui
al comma 21 lincremento è dell11,5 per cento. Per lindividuazione
della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti,
in conto competenza e in conto residui, e per lindividuazione della
popolazione, ai fini dellappartenenza alla classe demografica, si
tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti
dallarticolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite
per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
3)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino
a 3.000 Kmq;
4)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7)
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8)
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9)
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10)
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12)
comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13)
comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14)
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per lanno
precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21
a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per
lanno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto
ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di
spese dellanno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per lanno
precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21
a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi
da 164 a 188;
c)
spese derivanti dallacquisizione di partecipazioni azionarie e di
altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle
concessioni di crediti;
d)
spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate
in applicazione dei commi da 5 a 7;
e)
spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti
dellautorità giudiziaria minorile;
f)
spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dellattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente allanno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dallUnione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei
limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili,
nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le
regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli
enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a
53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso
la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è
dotato per lanno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono
estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4
dellarticolo 6 del decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni
di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari
secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE
e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese
che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti
a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate
dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto
ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è
autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per lanno 2005, di euro
176.500.000 per lanno 2006 e di euro 170.500.000 per lanno
2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi
diretti a tutelare lambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere
lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi
gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori
per il risanamento e il recupero dellambiente e per la tutela dei
beni culturali.
29. Il Ministro delleconomia
e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti
destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari
da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.
Il Ministero delleconomia e delle finanze provvede allerogazione
dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio
degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche
secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto
per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it,
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto
del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dellinterno,
sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e lISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio
una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso
delle spese come definite dal comma 24 coerente con lobiettivo annuale,
che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti al Ministero delleconomia e delle finanze attraverso il
sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio. Il collegio dei revisori dei conti dellente locale verifica,
entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dellobiettivo
trimestrale e la sua coerenza con lobiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne dà comunicazione sia allente che al Ministero
delleconomia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web,
e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I
comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro
il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica
e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio provvede il revisore dei conti dellente. A seguito dellaccertamento
del mancato rispetto dellobiettivo trimestrale, o semestrale, gli
enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire
lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi
del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese
nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli
obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, lorgano
di revisione economico-finanziaria previsto dallarticolo 234 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini
di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà
comunicazione al Ministero dellinterno sulla base di un modello e
con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero
dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia e delle
finanze.
33. Gli enti locali che non hanno
rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti
per lanno precedente non possono a decorrere dallanno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dellultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove lente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dallanno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dellanno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c)
ricorrere allindebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per lanno 2004.
35. A decorrere dallanno 2006,
i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al
comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno per lanno precedente. Listituto finanziatore o lintermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita
anche per lanno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di
stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione
nellanno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole
dei commi da 21 a 53 dallanno in cui è disponibile la base
di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma
22.
37. Attraverso le loro associazioni,
le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio
sullandamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30,
31 e 32 sono trasmesse anche allUnione delle province dItalia
(UPI), allAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e allUnione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e
2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero
delleconomia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in
conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi
territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette
regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun
anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere
le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti
ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni
recate dallarticolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità
interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
42. Laffidamento da parte degli
enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei allamministrazione, deve essere adeguatamente motivato
con specifico riferimento allassenza di strutture organizzative o
professionalità interne allente in grado di assicurare i medesimi
servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso latto
di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere
corredato della valutazione dellorgano di revisione economico-finanziaria
dellente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. Laffidamento
di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie
e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al
finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il
2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. Allarticolo 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2
si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui lente
locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore
della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma
1 dellarticolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti
a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale
degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo 204 non superiore
al 20 per cento entro la fine dellesercizio 2008;
b)
un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 16 per cento entro la fine dellesercizio 2010;
c)
un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 12 per cento entro la fine dellesercizio 2013.
46. Allarticolo 101 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per lanno precedente.
48. In caso di mobilità presso
altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dallalbo,
nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e
provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere
collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti
alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista
dal sistema di classificazione vigente presso lamministrazione di
destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale
senso.
49. Nellambito del processo
di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato
servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno
tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo
18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente
di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di
altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo
consenso dellinteressato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni
in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo
vigenti per la categoria.
50. Allarticolo 10, comma 10,
lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire
50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007
è consentita la variazione in aumento dellaliquota di compartecipazione
delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone
fisiche, di cui al comma 3 dellarticolo 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano
avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. Laumento
deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per
cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino
al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali
e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo
3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati.
Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo dimposta successivo
alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dellarticolo
4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito
per lanno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dellinterno,
il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti
dallabolizione del credito dimposta con una dotazione di 10
milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno,
sono dettate le norme per lattuazione della disposizione di cui al
presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. Allarticolo 3, comma 51,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è
soppresso.
54. Per lanno 2005 è
istituito, presso il Ministero dellinterno, con finalità di
riequilibrio economico e sociale, il fondo per linsediamento nei
comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione
di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è
finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio
insediativo, quindi allincentivazione dellinsediamento nei
centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero
di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative,
al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro dellinterno
definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità
per laccesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli
enti indicati nellelenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103,
e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto
privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per lanno
2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non
superiore allammontare delle spese dellanno 2003 incrementato
del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di
incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per lanno
precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e
agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati
nellarticolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di
gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003
e successivi, a seguito della riduzione dellaccisa sulla benzina
non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato
dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
viene riconosciuto limporto di euro 342,583 milioni. Detto importo
è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui allarticolo
1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini
dellaliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai
sensi dellarticolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56
del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla
base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dellaliquota
definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti
attribuiti per lanno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione
dellarticolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo
di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui allarticolo
52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato
anche per lesercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali
ai sensi dellarticolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma
175, la sospensione degli aumenti delle addizionali allimposta sul
reddito e delle maggiorazioni dellaliquota dellimposta regionale
sulle attività produttive di cui allarticolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e allarticolo
2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata
sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma lapplicazione del comma 22
dellarticolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni
regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dellaliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo
articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica;
le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri
loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità
con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di
somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate
dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dallarticolo 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata
dal Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo
a partire dallesercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per lanno
2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dallarticolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
64. Per lanno 2005, lincremento
delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della
riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dellefficacia
delle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni,
a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui allarticolo
3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui
allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dellimposta sul
reddito delle persone fisiche di cui allarticolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per lanno
2004 dallarticolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono prorogate per lanno 2005.
66. Gli enti locali di cui allarticolo
2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali, inclusi
i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dellarticolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per laccertamento dellimposta
comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati
al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità dimposta
2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in
atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) allarticolo
204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
lammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b)
la decorrenza dellammortamento deve essere fissata al 1º gennaio
dellanno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa,
la decorrenza dellammortamento può essere posticipata al 1º
luglio seguente o al 1º gennaio dellanno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dellanno, può essere
anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c)
dopo larticolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti
finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate
allatto della stipula del contratto stesso e per lammontare
dellimporto del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati;
alla chiusura dellesercizio le somme oggetto del contratto di apertura
di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture
di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui allarticolo
203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui allarticolo 204, comma
1, calcolati con riferimento allimporto complessivo dellapertura
di credito stipulata.
4. Lutilizzo del ricavato
delloperazione è sottoposto alla disciplina di cui allarticolo
204, comma 3.
5. I contratti di apertura
di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dellimporto del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dallente e previo rilascio da parte di questultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dellarticolo 206. Lerogazione dellintero importo messo a disposizione al momento della contrazione dellapertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per lente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b)
gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. Lammortamento di tali importi deve avere una durata non
inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º
luglio successivi alla data dellerogazione;
c)
le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno,
della quota capitale e della quota interessi;
d)
unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dellammortamento e sino
alla scadenza della prima rata;
e)
deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dellinvestimento, dato atto dellintervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo
le norme vigenti;
f)
deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellinterno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette,
al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui allarticolo
41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità
previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle
singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) allarticolo
207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione
di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti
locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita allinsieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dellente
capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.
Ai fini dellapplicazione del comma 4, la garanzia prestata dallente
capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per
la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dellente
stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del
debito di cui allarticolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito
presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. Allarticolo 41, comma 2,
primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse
le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dellaccensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere,
se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con
oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri
istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento
che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività
totali. Nel valutare la convenienza delloperazione di rifinanziamento
si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo
a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo
Stato o lente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi
di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza
pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo
di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti
per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico
dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento
conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione
dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dellattuazione di
quanto stabilito dai commi 71 e 72 lente pubblico è tenuto
a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni
di cui al comma 71, allamministrazione statale interessata, la relativa
documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di
titoli obbligazionari con rimborso del capitale in ununica soluzione
alla scadenza, è necessario che al momento dellemissione venga
costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione
di swap per lammortamento dello stesso, secondo quanto disposto
dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei
conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con ladesione
al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui
attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità
di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato,
il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dellamministrazione
pubblica che assume lobbligo di corrispondere le rate di ammortamento
agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia
destinato ad unamministrazione pubblica diversa. Lamministrazione
pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento
siano corrisposte agli istituti finanziatori da unamministrazione
pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Listituto
finanziatore, contestualmente alla stipula delloperazione di finanziamento,
ne dà notizia allamministrazione pubblica tenuta al pagamento
delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato
delloperazione tra le accensioni di prestiti, provvede alliscrizione
del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine
di consentire la regolazione contabile delloperazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento
alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero delleconomia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove
posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti
del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro delleconomia
e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dellinterno
e il Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità
montane, sei comuni e tre università nei quali durante lanno
2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente
ai tesorieri degli enti. Lindividuazione degli enti, salvo che per
la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per
aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono
collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dellarticolo 28, commi
3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per
via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno
di cassa sia ai fini del calcolo dellindebitamento netto. Con il
predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità
e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese.
In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere
estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
80. Larticolo 213 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) 1. Qualora lorganizzazione dellente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con luso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui allarticolo 226.
2. La convenzione di tesoreria
di cui allarticolo 210 può prevedere che la riscossione delle
entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che
per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal
tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio
di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore;
le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dellente,
con rilascio della quietanza di cui allarticolo 214, non appena si
rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati
e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dellattività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici allestero.
82. Per il contrasto e la prevenzione
del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti
gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di
bilanci pubblici o dellUnione europea, anche sotto forma di esenzioni,
incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento
e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi
per personale addetto allattività produttiva, devono dotarsi
entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento
idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse
o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed
approvate dallente di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo
stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Dellavvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene
data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario
regionale, per ladozione delle rispettive iniziative ispettive e
di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato
le citate misure organizzative e di funzionamento. Lagenzia delle
entrate comunica con evidenze informatiche allente di cui al primo
periodo lelenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni
o degli incentivi citati, per ladozione delle conseguenti iniziative.
Dallattuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio
dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni allagricoltura
al sistema assicurativo contro i danni, lautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà
nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è
destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi
contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui
allarticolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi
assicurativi.
84. Allarticolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del
Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per
la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori, destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma
3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per
lanno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi,
istituito presso lIstituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dellarticolo 127, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni
di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi
di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti allarticolo
66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del
Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22
giugno 2004, n. 182, è incrementata per lanno 2005 di
50 milioni di euro.
87. Nellambito del Fondo per
lo sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità di cui
allarticolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito
capitolo per lattuazione del Piano dazione nazionale per lagricoltura
biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro
per lanno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle
disponibilità di cui allautorizzazione di spesa recate dallarticolo
5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine
versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allapposita unità previsionale di base. Le modalità
di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dallarticolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse
per la contrattazione collettiva nazionale previste dallarticolo
3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio
statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per lanno 2005
e di 396 milioni di euro a decorrere dallanno 2006.
89. Le risorse previste dallarticolo
3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere
i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico
sono incrementate di 119 milioni di euro per lanno 2005 e di 159
milioni di euro a decorrere dallanno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e
89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellIRAP,
costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la
somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse
alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi,
non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,
nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 93 a 106 riferite allanno 2005. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono
alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della
quota da destinare allincentivazione della produttività, attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della
Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca,
si intende applicabile anche allIstituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri
di cui allarticolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e
allarticolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini
le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione
degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate
ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione
dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali
e dei servizi da rendere allutenza, con significativa riduzione del
numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali
e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione
secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro delleconomia e delle finanze. Per le amministrazioni
che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data
del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè
non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette
previsioni, si applica il divieto di cui allarticolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio
2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente
le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale
derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106.
Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dellarticolo
3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonchè le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre
2004, le mobilità che lamministrazione di destinazione abbia
avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche
ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti
di cui allarticolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per
le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo lambito
di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma
93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia,
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e
federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie
protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali
e provinciali nonchè al personale di cui allarticolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale
si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme
speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nellarticolo
3, commi 59, 70, 146 e 153, e nellarticolo 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nellarticolo 2 del decreto-legge 30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2004, n. 87, nellarticolo 1, comma 2, della legge 27 marzo
2004, n. 77, e nellarticolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge
27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed
alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve
le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del
25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni
caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di
un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito
un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per lanno
2005, a 160 milioni di euro per lanno 2006, a 280 milioni di euro
per lanno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dallanno
2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa
pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro
a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità
di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nellambito delle procedure
e nei limiti di autorizzazione allassunzione di cui al comma 96 è
prioritariamente considerata limmissione in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b)
del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno
due anni in posizione di comando o distacco presso lAgenzia nazionale
per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici ai sensi dellarticolo
2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c)
per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dellamministrazione giudiziaria,
dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443
posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d)
del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e)
dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso
a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione
di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla
data di entrata in vigore della presente legge;
f)
a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero delleconomia
e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore
delleconomia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare
del Ministro delleconomia e delle finanze, anche in deroga al decreto
legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità
istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività
di cui allarticolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del
personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali
e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli
addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le
esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati
alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per lanno 2005, a 572 milioni di euro per lanno 2006, a 850 milioni di euro per lanno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dallanno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per lanno 2005, a 579 milioni di euro per lanno 2006, a 860 milioni di euro per lanno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Fino allemanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nellanno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per lanno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di
assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento
in servizio di cui allarticolo 1-quater del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica
la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità
delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni
delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dellemanazione
del regolamento di cui allarticolo 9 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi
95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonchè
agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche
di cui allarticolo 1, comma 2, e allarticolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non ricomprese nellelenco 1 allegato alla presente legge, adeguano
le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza
pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero delleconomia
e delle finanze, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare
gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dallanno 2008,
le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, e allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità,
effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni
dal servizio verificatesi nellanno precedente.
104. Il secondo periodo del comma
4 dellarticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
ivi compresa lAgenzia autonoma per la gestione dellalbo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli
enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, lavvio
delle procedure concorsuali è subordinato allemanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze».
105. A decorrere dallanno 2005,
le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato,
tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci.
I programmi sono valutati dal Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo
di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai
sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga è autorizzata lulteriore
spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti
dallattuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative
delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci
degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. È stanziata, per lanno
2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività
inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto
denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei
trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nellesercizio
di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti
od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura
con le modalità e nei termini di cui allarticolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. In deroga allarticolo 21, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo
omettono lindicazione nellautofattura delle generalità
del cedente e sono tenuti a versare allerario, senza diritto di detrazione,
gli importi dellIVA relativi alle autofatture emesse nei termini
di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante
od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I
cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza
la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale
dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono
obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto,
la data di raccolta e quella di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento
della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane
ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale
dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica
in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nellambito
di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma
150 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da
concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando
il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi
stessi.
111. Allo scopo di favorire laccesso
delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito,
per lanno 2005, presso il Ministero delleconomia e delle finanze,
un fondo per il sostegno finanziario allacquisto di unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata
da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale
pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo
per lanno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità,
sono fissati i criteri per laccesso al fondo e i limiti di fruizione
dei benefici di cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a
favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui
allarticolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284,
è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a
favore dellAssociazione nazionale vittime civili di guerra è
aumentato a decorrere dallanno 2005 di euro 250.000.
114. Allarticolo 2, comma 31,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «legalmente
riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».
115. Nellambito delle risorse
preordinate sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità
per la destinazione dellimporto aggiuntivo di 2 milioni di euro per
il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui allarticolo
80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per lanno 2005, le amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo
108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nellanno 2005, assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare
quella sostenuta per lo stesso personale nellanno 2004. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni
non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle
autonomie locali. Gli enti locali che per lanno 2004 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e lAgenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale
in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dellarticolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Ministero delleconomia e delle finanze può continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dellarticolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino
al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dagli organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dallINPS, dallINPDAP
e dallINAIL già prorogati ai sensi dellarticolo 1 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere
posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
119. LAgenzia nazionale per
la protezione dellambiente e per i servizi tecnici (APAT) può
continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
nellanno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione
o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nellanno
2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico
sul bilancio dellAgenzia. Il Centro nazionale per linformatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare,
fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto
a tempo determinato in servizio nellanno 2004. I relativi oneri continuano
a fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento
e laggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani
residenti allestero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati
ai sensi dellarticolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104,
possono proseguire nellanno 2005 fino al completamento dellultimo
rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dellarticolo 1-bis
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro di cui allarticolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni
e delle modalità previste dalla normativa vigente per lassunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2005.
122. Per lanno 2005 per gli
enti di ricerca, lIstituto superiore di sanità, lIstituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici
sperimentali, lAgenzia per i servizi sanitari regionali, lAgenzia
italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
lAgenzia spaziale italiana, lEnte per le nuove tecnologie,
lenergia e lambiente, il CNIPA, nonchè per le università
e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve
le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lattuazione di progetti di ricerca
e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento
di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino
a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della
società Poste italiane Spa e dellIstituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, di cui dallarticolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo
di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato
nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti
da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività
e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette
amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice
consenso dellente o della società e dellamministrazione
di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
125. Allarticolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti
di ricerca, compresi quelli dellENEA,» sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività
di cui allarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 375 milioni di
euro.
127. Per lanno scolastico 2005-2006,
la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico
di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata
nel medesimo organico di diritto per lanno scolastico 2004-2005.
128. Linsegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe
in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dellorganico
di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere
attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo
nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i
docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto
dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero allinsegnamento
sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni
scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nellambito
delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente,
la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per linsegnamento della lingua straniera. Il Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca adotta
ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi
del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo
degli oneri sociali a carico dellamministrazione e dellimposta
regionale sulle attività produttive, non può superare limporto
di 766 milioni di euro per lanno 2005 e di 565 milioni di euro a
decorrere dallanno 2006. Il Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei
predetti limiti.
130. Per lattuazione del piano
programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 28 marzo
2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dallanno 2005,
lulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dellinfanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi
di edilizia e per lacquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui allarticolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere
dallanno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. Salvo diversa determinazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione
pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti
per lestensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato,
o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni
pubbliche.
133. Allarticolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze
lesistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa
con il Ministero delleconomia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dellarticolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo larticolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dellARAN
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). 1. LARAN
può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli
1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione
e luniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
relative al personale di cui allarticolo 3, derivanti dalle specifiche
discipline ordinamentali e retributive, lintervento in giudizio può
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, dintesa con il Ministero delleconomia
e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui allarticolo
3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata
di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi
o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può
sempre essere disposto lannullamento di ufficio di provvedimenti
amministrativi illegittimi, anche se lesecuzione degli stessi sia
ancora in corso. Lannullamento di cui al primo periodo di provvedimenti
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere
indenni i privati stessi dalleventuale pregiudizio patrimoniale derivante,
e comunque non può essere adottato oltre tre anni dallacquisizione
di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la
rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti
dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e
dei dipendenti di soggetti privati»;
c)
larticolo 34 è abrogato;
d) al
primo comma dellarticolo 54 le parole: «a norma del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II
e del presente titolo».
138. Larticolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi
di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello
Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni
di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dellENPALS.
142. Il termine concernente i contributi
previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti
le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30
giugno 2005 dallarticolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori
oneri derivanti dallassunzione, a carico del bilancio dello Stato,
del finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti
lanno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono
utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato allINPS ai sensi dellarticolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dellarticolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dellanno
2003, trasferite alla predetta gestione dellINPS in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite
in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui allarticolo
49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto
previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare
complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c)
le risorse trasferite allINPS e accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno 2003 del predetto
Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui allarticolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui allarticolo
8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e allarticolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71
milioni di euro;
3)
finanziamento degli oneri per lassistenza ai portatori di handicap
grave di cui allarticolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66
milioni di euro;
4)
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97
milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dellINPS interessate è definito con la procedura di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per lerogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per lesercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per lesercizio
2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le
risorse derivanti da:
1)
i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in
favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni
di euro;
2)
i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni
economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni
di euro;
3)
i minori oneri accertati nellattuazione del comma 5 dellarticolo
42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
2001 e del comma 3 dellarticolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap
grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per
un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
4)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500,
per il finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, accertati nellattuazione delle norme in
materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari
a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dallanno
2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1)
i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari
a 245 milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo
pari a 277 milioni di euro;
3)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500,
per il finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, accertati nellattuazione delle norme in
materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari
a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dellintegrazione salariale ordinaria di cui allarticolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dellimporto
massimo di cui allarticolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari
di disoccupazione dallarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali
di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio
2005, nellambito del processo di armonizzazione al regime generale
è abrogato lallegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori
addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nellambito di
applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le
modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a
quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi
dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato
allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico
delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal
1º gennaio 1980 allINPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina
pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
149. I commi primo e secondo dellarticolo
2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette allINPS il certificato di diagnosi sullinizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dallINPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro
due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, lattestazione della malattia,
rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui
questultimo richieda allINPS la trasmissione in via telematica
della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso
Istituto.
Con apposito decreto interministeriale
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delleconomia
e delle finanze e per linnovazione e le tecnologie, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità
tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire lavvio
della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione
di malattia allINPS e di inoltro dellattestazione di malattia
dallINPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma
del presente articolo».
150. Larticolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. Allarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b)
al comma 1, dopo lultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono
al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti
a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono
ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui allarticolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, allINPS,
che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. Ladesione
ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti
dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno
effetto dal 1º gennaio di ogni anno. LINPS, entro il 31 gennaio
di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni
pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui allarticolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo
ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo
agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al Fondo per la formazione professionale e per laccesso
al Fondo sociale europeo (FSE), di cui allarticolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a
disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali
e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi
stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi
integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel
perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per laccesso al FSE, di cui allarticolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 2 dell articolo 66 della legge
17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»
finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per
lespletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, vengono determinati lentità e i criteri del
rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle istanze.
In ogni caso, i rimborsi non potranno superare lammontare massimo
di 10 milioni di euro per lanno 2005. A favore del Fondo di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
lanno 2005.
153. Nellambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000
euro per lanno 2005 per listituzione di un Fondo speciale al
fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione
dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle
istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale
e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè
consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del
Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi
e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma.
Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani
regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di
giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni
di euro a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in
deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità,
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità
e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2005. Nellambito delle risorse finanziarie di
cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dellarticolo
3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti
di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
156. Allarticolo 118, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. Allarticolo 43 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in unapposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b)
al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335»
sono soppresse;
c)
il comma 9 è abrogato.
158. Allarticolo 58 della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1)
la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è
presieduto dal presidente dellINPS o da un suo delegato scelto tra
i componenti del consiglio di amministrazione dellIstituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare
il controllo contabile e per essi non trova applicazione larticolo
2409-bis, terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la Fondazione
per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla
Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che
ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che
verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività
istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione
di euro per lanno 2005.
161. LEnte nazionale di previdenza
e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nellanno
2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di
spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nellanno
2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio
dellEnte.
162. Allarticolo 3, comma 136,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole:
«31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine
è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 5 milioni di euro
a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi
di cui allarticolo 3, comma 9, e allarticolo 8, comma 4-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo
di euro 160.102.000 per lanno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario
del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione
del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio
sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato
in 88.195 milioni di euro per lanno 2005, 89.960 milioni di euro
per lanno 2006 e 91.759 milioni di euro per lanno 2007. I predetti
importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno
degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per lospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in
deroga a quanto stabilito dallarticolo 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni
di euro per lanno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al
ripiano dei disavanzi della regione Lazio per lanno 2003, derivanti
dal finanziamento dellospedale «Bambino Gesù». Le
predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo lobbligo in
capo allAgenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a
proprio carico, ai sensi dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla
legislazione vigente. Nellambito delle annuali direttive del Ministro
della salute allAgenzia è incluso il conseguimento dellobiettivo
del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di
conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, lAgenzia italiana
del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale
dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie
più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità
posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere
«confezioni davvio» per terapie usate per la prima volta
verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie
e più costose, e di verificarne la tollerabilità e lefficacia,
e predispone lelenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la
prescrizione e la vendita per unità posologiche.
166. Allarticolo 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1)
alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a)
e b)» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci
non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci
non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico
(OTC)»;
b) al comma 14,
ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. Allarticolo 70, comma 2, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «lindicazione
della nota» la parola: «, controfirmata,» è
soppressa.
168. LAgenzia italiana del farmaco
adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, nellambito del programma annuale di attività
previsto dallarticolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere
luso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione
del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli
operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche,
le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di
farmaci generici disponibili.
169. Al fine di garantire che lobiettivo
del raggiungimento dellequilibrio economico finanziario da parte
delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della
salute, ferma restando la disciplina dettata dallarticolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di
garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi
sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per
il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, dal Ministro della salute,
che si avvale della commissione di cui allarticolo 4-bis,
comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente
di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati
le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate
dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli
standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali,
assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con
proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30
marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si procede alla ricognizione e alleventuale aggiornamento
delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi
criteri si procede allaggiornamento biennale delle tariffe massime
entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dallanno 2005.
171. Ferma restando la facoltà
delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività
e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali,
degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori
pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore,
lapplicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi
a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità
con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale
che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con
i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro
della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere di cui allarticolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto
1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
1984, n. 733, e allarticolo 4, comma 2, della legge 1º
febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai
policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è
integrato con la potestà di verifica delleffettiva erogazione,
secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali
di assistenza di cui allarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell8
febbraio 2002, e allarticolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. Laccesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma
164, rispetto al livello di cui allaccordo Stato-regioni dell8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2001, per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica
intesa tra Stato e regioni ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento
della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)
i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento
dei rappresentanti dei Ministeri della salute e delleconomia e delle
finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c)
ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nellambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d)
il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine
di garantire leffettività del processo di razionalizzazione
delle reti strutturali dellofferta ospedaliera e della domanda ospedaliera,
con particolare riguardo al riequilibrio dellofferta di posti letto
per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio
dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonchè alla realizzazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
nazionale dellaggiornamento del personale sanitario, coerentemente
con il Piano sanitario nazionale;
e)
il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione
di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo
rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dellanno precedente,
al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f)
in ogni caso, lobbligo in capo alle regioni di garantire in sede
di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sullindebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, lequilibrio economico-finanziario
delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia
in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme
di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi
dellindebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
lobbligatorietà delladozione di misure per la riconduzione
in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio,
nonchè lipotesi di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto dellequilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dellanno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti delladdizionale allimposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dellaliquota dellimposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi allesercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui
al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati
nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al
comma 61, primo periodo, può deliberare linizio o la ripresa
della decorrenza degli effetti degli aumenti delladdizionale regionale
allimposta sul reddito e delle maggiorazioni dellaliquota dellimposta
regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto
della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma
e del comma 22 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
linizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere
anche quelle maggiorazioni dellaliquota IRAP che siano state deliberate
dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità
rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità,
le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di
riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti delladdizionale
regionale allimposta sul reddito o nuove maggiorazioni dellaliquota
IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo
del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento
agli obblighi di cui al comma 173 è precluso laccesso al maggiore
finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente
immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dellarticolo
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni,
definiscono le fattispecie per leventuale trasformazione da tempo
determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti
convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre
2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa
pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile
entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale
presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario
nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta,
i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie
non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dellarticolo
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative
in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali
è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica.
In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica,
è definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto
degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare
appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri
di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente
alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza
gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi
di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle
ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico
dellAgenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione
delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione
o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore
al triennio. I Ministri della salute e delleconomia e delle finanze
e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi
necessari per il perseguimento dellequilibrio economico, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal comma 173. La sottoscrizione dellaccordo è condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla
verifica della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi
indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro
per lanno 2005, 1.200 milioni di euro per lanno 2006 e 1.400
milioni di euro per lanno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni
resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche
al rispetto da parte delle regioni medesime dellobiettivo per la
quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dallarticolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente allanno 2004:
a) lobbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui allarticolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, sintende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purchè lequilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dellavvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dallAgenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui allarticolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dellaccesso allintegrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dallAgenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dallarticolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nellesercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata lerogazione dellincremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dallarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero delleconomia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b)
per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero delleconomia e delle
finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta
dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c)
allerogazione dellulteriore 5 per cento o al ripristino del
livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell8
agosto 2001 per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a
seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d)
nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dellarticolo
2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonchè della
stipula dellintesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate
al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto
per lanno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del
2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e)
sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi.
185. Allarticolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delleconomia
e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria
a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre
2005».
186. Nellambito delle attività dirette
alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio
della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce
in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione
della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi
afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali,
salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dellordinario
stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo
nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per
lanno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in
favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del
1º gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio
programma di investimenti in attuazione dellarticolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota
delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per
infrazioni al divieto di fumare, previste dallarticolo 51, comma
7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative
per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dellarticolo
51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali
affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti
di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi
e di controllo, nonchè per la realizzazione di campagne di informazione
e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo
e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma lautonoma,
integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi
degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma
189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente
attribuiti.
192. Al fine di migliorare lefficienza
operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati
le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie
razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il
CNIPA stipula contratti-quadro per lacquisizione di applicativi informatici
e per lerogazione di servizi di carattere generale riguardanti il
funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti
dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative
in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i
casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità
tecnico-economica di cui allarticolo 8 dello stesso decreto legislativo,
che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti
economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati
interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche
e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni
diverse da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di
cui al medesimo comma 193, secondo modalità da definire in sede
di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle
spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono
essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento
per i progetti strategici nel settore informatico di cui allarticolo
27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle
competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purchè sia
già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dallamministrazione,
sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente
per via telematica allindirizzo di posta elettronica assegnato a
ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione
e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni,
anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure
amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente
e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando
modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sono emanate le
relative norme attuative.
199. Per lanno finanziario 2005
e successivi, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta
del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, è
autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dellambiente e della tutela del territorio delle somme da versare
in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge
8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente,
e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati
allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro
da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione
delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate
e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate,
è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo
52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dallarticolo
3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente
appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi,
fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni
di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione
urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi
di delocalizzazione dellintero processo produttivo, soprattutto quando
essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del
diritto acquisito dallimpresa ad eventuali benefici concessi dallo
Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire lavvio
di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti
da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso
la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda
Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità
riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o lunione
di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità
naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione
è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
(CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro per lanno 2005. Con apposito regolamento emanato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e delleconomia
e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e lIstituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo,
che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la
Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le
forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo,
nonchè le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture
assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, e prevedendo lesclusione dellintervento
del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati
abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata
presentata la domanda di definizione dellillecito edilizio, non sono
stati corrisposti interamente loblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi
per la prosecuzione degli interventi e dellopera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dellarticolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo
dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze.
Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dellarticolo 5, comma
2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per
cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano
di Puglia, ai sensi dellarticolo 4 dellordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè
una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli
edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal
terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di
ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi
sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287
del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre
2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze
derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni
verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una quota pari
a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi
di cui allarticolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata
e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la
spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dallanno
2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del
24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004,
è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per lanno
2005.
205. Il Fondo di cui allarticolo
27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato
alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento
per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare lacquisizione
e lutilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani
che compiono sedici anni nel 2005, nonchè la loro formazione, fino
allesaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità
di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi
stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le
tecnologie, emanato ai sensi dellarticolo 27, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
206. I benefici di cui allarticolo
4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti
con le modalità di cui al decreto del Ministro per linnovazione
e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto lanno 2005.
207. Nel corso dellanno 2005,
i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente
e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
e delle università statali, nonchè al personale dirigente,
docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle
università non statali e delle università telematiche riconosciute
ai sensi del decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente
comma sono definite ai sensi dellultimo periodo del comma 11 dellarticolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo
di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di
produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa
apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese di cui allarticolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del
Ministro per linnovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è
integrata della somma di 40 milioni di euro per lanno 2005, 40 milioni
di euro per lanno 2006 e 20 milioni di euro per lanno 2007.
Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle
non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo
di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo
di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con
quanto previsto dallAccordo di Basilea recante la disciplina sui
requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale
di garanzia per il credito navale di cui allarticolo 5 della legge
31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate,
per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese di cui allarticolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. Lintervento di cui al comma
1 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
rifinanziato, per lanno 2005, per limporto di 110 milioni di
euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro
70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre
2004. Le procedure per lassegnazione dei contributi stabilite, relativamente
allanno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro
delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai
contributi di cui al presente comma.
212. Lintervento di cui al comma
2 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
rifinanziato, per lanno 2005, per limporto di 30 milioni di
euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º
dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora laccesso
alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dellutente ricada
nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui allobiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento
della strumentazione tecnologica e laggiornamento della tecnologia
impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dallanno 2005
la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dellarticolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del
10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere
inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dallanno
2005. Laccesso ai benefici di cui al citato comma 190 dellarticolo
4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati,
della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto
dallarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro
per lanno 2005.
215. Al fine di rafforzare lattrazione
di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è
autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti
economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità
positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma
215, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi
di intensità di aiuto, consistono in: a) un contributo in
conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni
e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati allesercizio
dellattività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento
di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto
di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per
cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto
capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili;
c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non
superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere
elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di
piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma
216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui allarticolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine lelenco degli strumenti
che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allallegato
1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi
previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse
del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonchè
le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale
delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali
predisposti dallIstituto italiano per gli studi storici e dallIstituto
italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse
per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione
di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dellintegrazione
europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione
delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219,
i predetti istituti presentano al Ministero delleconomia e delle
finanze Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione
e al Ministero dellistruzione, delluniversità e della
ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun
anno; per lanno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio
2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario
del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con
cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati
da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto
di finanziamento, concluse e in corso, nonchè sullequilibrio
patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221. Lefficacia delle disposizioni
di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dellarticolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
222. Al fine di favorire lafflusso
di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate
nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per linnovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere
e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura
non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una
o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, dintesa con
il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento
del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze, con procedure
competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento
sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme
comunitarie applicabili, assicurando che lorganizzazione e la gestione
dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente
prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica
amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti
dallattuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse previste
dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE
n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dellarticolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui allarticolo
9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del
10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche nellambito
dellattività di gestione della liquidazione già affidata
a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto
previsto dallarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
medesimo decreto-legge.
225. Allarticolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dellarticolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito allIspettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più
efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure
di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dellarticolo 5
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non
può cessare dallufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione
degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione
delle procedure di cui allarticolo 214 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data
pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione
degli stessi procedimenti. Nellarticolo 5, comma 7-bis, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima
di dodici mesi» sono soppresse.
228. Lufficio stralcio di cui
allarticolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31
marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni
interessate.
229. Congiuntamente al Ministro delleconomia
e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato,
di cui al comma 1-bis, lettera c), dellarticolo 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato
della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro
il 31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui allarticolo
4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente
destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato
articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonchè alle attività
di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è
stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, fermo restando
quanto stabilito nellarticolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005.
231. Allarticolo 2, comma 8,
del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dallAIMA»
sono sostituite dalle seguenti: «dallAgenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»
e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti:
«settore agricolo».
232. Per lutilizzo delle risorse
del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attività produttive
può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali
di categoria e può avvalersi della collaborazione dellIstituto
nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi
dellarticolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350
del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato
comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole:
«per lanno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per
lanno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».
233. Per lanno 2005 è
confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali
di pace. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare
al Parlamento copia delle deliberazioni relative allutilizzo del
Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
234. Al fine di assicurare lefficace
svolgimento delle attività di cui allarticolo 17 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, lIstituto per la promozione industriale
(IPI) adotta, dintesa con il Ministero delle attività produttive,
appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dellarticolo
14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dellarticolo 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati,
a decorrere dallanno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi
corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui allarticolo
52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro
ed allarticolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per
8,5 milioni di euro.
235. Allarticolo 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma
5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per lapplicazione delle
disposizioni dellarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese
di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate
dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste
tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto,
nonchè delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere
i punti dimbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi,
secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio
tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di cui allarticolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura
e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera
c) del comma 14 dellarticolo 22 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e del comma 13 dellarticolo 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo
economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento
a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce
un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, dintesa
con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali,
alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione
di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa
di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito
un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione di cui allarticolo 18 della legge 1º dicembre
1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 24 milioni di euro a decorrere dallanno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per lanno 2005,
e ad euro 12 milioni a decorrere dallanno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per la copertura degli oneri di cui allarticolo 2, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui allarticolo
3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le
modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo,
possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
240. Allarticolo 24, comma 6,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le seguenti:
«, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui allarticolo
2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro
delleconomia e delle finanze».
241. Al fine di garantire lefficienza
e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali
opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali
opere di accompagnamento ai sensi dellarticolo 21 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, è autorizzato lutilizzo dei fondi
previsti anche successivamente allevento olimpico onde garantire
il completamento funzionale di alcune opere per luso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è
autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, destinato alladeguamento delle risorse previste
per il funzionamento dellAlto Commissario di cui al comma 2 dellarticolo
1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga
al disposto dellarticolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti
a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra
zone disomogenee.
244. Allarticolo 141 del testo
unico delle disposizioni sulledilizia popolare ed economica, di cui
al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo
comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà
divisa qualora i soci si siano accollati lintero importo del mutuo
pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative
stesse»;
b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire lammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini delladozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista linterruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione degli interventi
previsti dallarticolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 1
milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio
del rischio sismico attraverso lutilizzo di nuove tecnologie, il
Centro di geomorfologia integrata per larea del Mediterraneo provvede
alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei
fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo
delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione
alle potenzialità di produzione dellidrogeno da fonti di energia
solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per lanno
2005, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle
finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento
di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile
destinate allutilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare
la qualità ambientale allinterno dei centri urbani. Sono ammessi
al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione
al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo
progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici,
enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo
industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca
e progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi
di cui allarticolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del
Ministero delle comunicazioni, è istituito, per lanno 2005,
con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la
promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government
sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca
avanzata nei settori di rilevanza strategica per lindustria nazionale,
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati
da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per
gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui allarticolo
4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato
per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
253. Allarticolo 67, comma 1,
lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo
le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite
le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore
e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse allesercizio
dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza
delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie
di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per lanno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta
in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità
previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di
cui allarticolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori
di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei
termini di cui allarticolo 4 del citato decreto-legge n. 245
del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non eseguiti
a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, larticolo
3, comma 2, e larticolo 4, comma 3, dellordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi
necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005
in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno
2005.
257. Al fine di garantire la piena
realizzazione della misura di riconversione di cui allarticolo 2
del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata lulteriore
spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena
realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia
delle regioni dellobiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole
e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute
idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione
delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti
non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse
finanziarie, valutate in 320.000 euro per lanno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze
risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute
al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre
1999, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 52, comma
82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di
833.000 euro per lanno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative
celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dallapposito
Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio
delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto
sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle
riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro
a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca,
pubblici o privati, di istituti demoscopici nonchè di consulenti
dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 22
milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2005, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo
di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni
da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di
una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni il termine di cui allarticolo 78, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31
dicembre 2005. Il Ministro dellinterno è autorizzato a concedere,
nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi
per favorire loccupazione previsti dallarticolo 3 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di
Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo
di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
è autorizzato a prorogare, limitatamente allanno 2005, le
convenzioni di cui allarticolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
264. Allonere di cui ai commi
262 e 263, pari a 157 milioni di euro per lanno 2005, si provvede
a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione
e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate
Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate
nellaccordo di programma per la reindustrializzazione dellarea
Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale
della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato
con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980
del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia
n. 23 del 31 maggio 2004, nonchè al comune di Marcianise (provincia
di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione,
di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo
con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione,
bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi
265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e lattrazione
degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e
per gli effetti dellarticolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai
commi da 265 a 267 è concesso un contributo straordinario pari a
32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni
di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione
degli interventi per la continuità territoriale di cui allarticolo
82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007,
per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie
per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi
di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui allarticolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì
ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del
turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione
delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie allavvio dei processi innovativi;
b) allaccesso
ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla
progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi alladozione
di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per
la gestione automatica di spazi espositivi);
d) allacquisizione
di servizi di connessione a larga banda;
e) al
check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente
in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione,
il personale, le risorse strumentali;
f) alla
progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa
quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte allinnovazione
dellassetto e dellofferta dellimpresa commerciale;
g) alla
realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi
informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per
la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle
merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per
la distribuzione commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. Lindennizzo di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso,
con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si
trovino in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 del predetto
decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed
il 31 dicembre 2007. Laliquota contributiva di cui allarticolo
5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli
iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali presso lINPS, è
prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le
domande di cui allarticolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo
periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.
273. Allarticolo 29, comma 1,
quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili
stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere alla
spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione
degli immobilistessi».
274. Relativamente alle somme non
corrisposte allerario per lutilizzo, a qualsiasi titolo, di
immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla
notificazione, da parte dellAgenzia del demanio ovvero degli enti
gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche
a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante
ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente
alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento
è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al
primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati
provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio
ovvero allente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, lintera
sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il
relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto laccertamento,
la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo
periodo, si estinguono di diritto con lesatto adempimento di quanto
previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione
del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti
ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese
le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001,
in favore di fondazioni o società sono esenti dallimposta
di registro, dallimposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo
o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo
pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili
locati ai sensi dellarticolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, lAgenzia del demanio può richiedere
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di
tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dellanticipazione
di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto
Dipartimento dintesa con lAgenzia del demanio. Lanticipazione
di tesoreria è comunque estinta entro lanno a valere sul fondo
di cui al comma 1, quinto periodo, dellarticolo 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dellarticolo
1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;
b) allultimo periodo, dopo le parole: «al momento dellalienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni
della Convenzione sulla biodiversità fatta aRio de Janeiro il 5
giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare
avvio allesecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione
dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità
biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio
2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni
di euro per lanno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione
riferite alle citate Convenzioni internazionali.
280. A decorrere dal 1º gennaio
2005 le dichiarazioni di conformità di cui allarticolo 76,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
assoggettate allimposta di bollo di cui allarticolo 2 della
tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è
destinata al funzionamento e allimplementazione del centro elaborazione
dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna
di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e
ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più
giovane età, al fine di consolidare e accrescere lattività
di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A partire dal 1º gennaio
2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti
dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del
lotto, dallenalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento
ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita,
nonchè da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data,
è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative
di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali
provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonchè le modalità
di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono
determinate con provvedimento del Ministero delleconomia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dintesa
con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro
il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del
CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo
quanto stabilito dallarticolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario
finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali
di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
283. Ferme restando le competenze
del Ministro delleconomia e delle finanze di cui agli articoli 12,
comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare
lincremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici
su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento
del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dallarticolo
5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b)
50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta
unica; d) 2,45 per cento, come contributo allIstituto per
il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese
di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento
di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate
sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze
del Ministro delleconomia e delle finanze di cui agli articoli 12,
comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove
modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, laliquota
dellimposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b),
numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è
fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita
per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle
quote di prelievo sullammontare lordo delle scommesse. Le vincite
non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal
regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio
2005, sono acquisite dallerario.
285. Ferme restando le competenze
del Ministro delleconomia e delle finanze di cui agli articoli 12,
comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco
delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
come definita dallarticolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni,
è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale
residua, la disposizione di cui allarticolo 16, comma 2, lettera
b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento,
come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo
di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d)
5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla
stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del
CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2 dellarticolo
16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delleconomia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità
ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione
capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza
e trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia
dei diritti derivanti dallapplicazione del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per ladduzione
delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione
del nulla osta allemissione della ricevuta di scommessa, nonchè
per ladduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione
utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto
dei rapporti contrattuali in corso. Loperatore deve essere in possesso
di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica
accertati dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato
da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra loperatore
e lAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato
da apposita convenzione. Ove loperatore assuma lobbligo di
provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto
da lui dovuto per lesercizio della concessione, la convenzione di
cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di
natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il
versamento;
b)
lanticipazione al concessionario, da parte delloperatore, delle
integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore
vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c)
la retribuzione del servizio prestato dalloperatore in misura non
superiore al 2 per cento dellammontare delle somme versate;
d)
la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia delladempimento
delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per
la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. Limporto di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela
della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al
gioco illecito ed illegale il Ministero delleconomia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti
necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione
propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione
al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal
Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco
non a distanza.
291. Per le attività di diffusione
e gestione di cui al comma 290, il Ministero delleconomia e delle
finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire
società di scopo ovvero può procedere, attraverso lAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, allindividuazione di uno o più
soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero delleconomia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola
le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo
la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente allerario,
ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonchè i criteri e le modalità
di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero delleconomia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può
organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati
dellUnione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi
od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293,
lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le
amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione
della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto
dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base
dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi
natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando
una minore spesa pari a 700 milioni di euro per lanno 2005 ed una
minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dallanno
2006.
296. Le dotazioni di parte corrente
indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario,
oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare,
in modo da assicurare, per lanno 2005, una minore spesa di 650 milioni
di euro, e, a decorrere dallanno 2006, in modo tale da assicurare
una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297. Lautorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui al comma 5 dellarticolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per lanno 2005.
298. A decorrere dal 1º gennaio
2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante
il versamento allentrata del bilancio dello Stato di una quota pari
al 70 per cento degli importi derivanti dallapplicazione dellaliquota
della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dellarticolo
4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una ulteriore
quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti
dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dellenergia elettrica,
definito ai sensi dellarticolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, sentita lAutorità per lenergia elettrica
ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui
al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle
imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero delleconomia e delle finanze u.p.b. 3.1.2.8 Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste
italiane Spa (Ministero delleconomia e delle finanze u.p.b.
3.1.2.4 Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni
di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS
Spa (Ministero delleconomia e delle finanze u.p.b. 3.1.2.45
ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il
2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre
imprese pubbliche (Ministero delleconomia e delle finanze
u.p.b. 3.1.2.43 Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per
il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dellimposta di registro, della tassa di concessione governativa, dellimposta di bollo, dellimposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dellaumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dellesigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dallanno 2007.
301. A decorrere dal periodo dimposta
in corso al 31 dicembre 2006, la misura dellacconto dellimposta
sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella
dellacconto dellimposta sul reddito delle società è
fissata al 100 per cento.
302. Allarticolo 1, comma 1,
del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per lanno 2006 il versamento è determinato
con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca
maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».
303. I beni culturali immobili dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, per luso dei quali attualmente
non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro,
possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di
un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a
realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati
dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono
detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il
limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato
a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità
e i tempi stabiliti nellatto di concessione o in apposita convenzione
unita allatto stesso.
305. I beni culturali che possono
formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta
del Direttore regionale competente. Lindividuazione del concessionario
avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306. Allarticolo 10, comma 4,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100
e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dellarticolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c)
euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d)
euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e)
euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f)
euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g)
euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare
il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi
lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di
opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro
120».
308. Larticolo 46, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00
e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dallarticolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dallapplicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio
dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonchè per
ladeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
310. Allarticolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste
dal presente articolo non possono superare in ogni caso limporto
di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica
anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dellapplicazione di provvedimenti di sequestro dellautorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dellautorità giudiziaria da comunicare allavente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato ladozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi
di interesse storico e collezionistico;
c)
siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio
2002;
d)
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione allavente diritto
alla restituzione dellordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. Allalienazione di cui ai
commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede
una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per
i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero
della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.
315. Lalienazione del veicolo
si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione
allalienazione da parte dellufficio giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione
è comunicato allautorità giudiziaria che aveva disposto
il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione
è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico
competente, il quale provvede, senza oneri, allaggiornamento delle
relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto,
in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato,
per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b)
euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole
e operatrici;
c)
euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva leventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute
sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dallanno
2006.
321. Alle procedure di alienazione
o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative
istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi,
si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti
cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322. Allarticolo 82, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dellordine,»
sono soppresse.
323. Larticolo 30, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce
in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per lassegnazione
o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su
richiesta del funzionario addetto allufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dallarticolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,
e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui allallegato n. 1
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è abrogata.
325. Allarticolo 3, primo comma,
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria
o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa
previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dellarticolo
5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta
la seguente:
«i-bis) le
spese relative alle prestazioni previste dallarticolo 96 del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali allutilizzo
delle prestazioni medesime».
327. Allarticolo 205 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni
previste dallarticolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali allutilizzo
delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, ai sensi dellarticolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. Lammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dellarticolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nellanno precedente».
329. Al comma 4 dellarticolo
96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole:
«comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei
commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326
disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dallarticolo
205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dallarticolo
96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dallattuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
6, primo comma:
1)
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce
di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per
ledilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli
esecutori e ai progettisti dellopera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;
b) allarticolo
7:
1)
al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera
g) dellarticolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti
negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma
dellarticolo 6»;
2)
al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
fine dellemersione delle attività economiche, con particolare
riferimento allapplicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi
dellimmobile presso cui è attivata lutenza»;
3)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dellarticolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4) lundicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo allottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dellAgenzia delle entrate».
333. Ai fini dellapplicazione delle disposizioni previste dallarticolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali allatto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori
delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni
analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da
acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento
delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone
comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale
ai fini dellapplicazione dellimposta comunale sugli immobili
si discosta significativamente dallanalogo rapporto relativo allinsieme
delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali
dellAgenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo,
il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità
stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. LAgenzia del
territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza
dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del
direttore dellAgenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza
di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero
la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di
diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente
gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire
la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata
ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione,
agli uffici provinciali dellAgenzia del territorio. Se i soggetti
interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione,
gli uffici provinciali dellAgenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dellinteressato, alla iscrizione in catasto dellimmobile
non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dellarticolo
28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate
o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del
comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dellanno successivo
alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della
suddetta indicazione, dal 1º gennaio dellanno di notifica della
richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista per linadempimento degli obblighi
di cui allarticolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
dallarticolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del
1939, come rideterminati dallarticolo 8, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli
obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore
dellAgenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per lapplicazione
delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dellarticolo
70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti
i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le
unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria
censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può
in ogni caso essere inferiore all80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili
già denunciati, i comuni modificano dufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica,
con quelli dellAgenzia del territorio, secondo modalità di
interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso
in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare
la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari
catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare allufficio
provinciale dellAgenzia del territorio la planimetria catastale del
relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
per leventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza
di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni
concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
dopo larticolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. (Liquidazione dellimposta
derivante dai contratti di locazione) 1. La liquidazione
dellimposta complementare di cui allarticolo 42, comma 1, è
esclusa qualora lammontare del canone di locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto
in misura non inferiore al 10 per cento del valore dellimmobile determinato
ai sensi dellarticolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano
comunque fermi i poteri di liquidazione dellimposta per le annualità
successive alla prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo larticolo
41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. (Accertamento dei
redditi di fabbricati) 1. Le disposizioni di cui agli
articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano
con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati
in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il
canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e
il 10 per cento del valore dellimmobile.
2. In caso di omessa registrazione
del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova
contraria, lesistenza del rapporto di locazione anche per i quattro
periodi dimposta antecedenti quello nel corso del quale è
accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito
si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dellimmobile.
3. Ai fini di cui ai commi
1 e 2, il valore dellimmobile è determinato ai sensi dellarticolo
52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione
di cui allarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,
approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dellinterno
e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente,
in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione
è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui allarticolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonchè degli
uffici dellAgenzia delle entrate, con la compilazione in formato
elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità,
a dare avviso di ricevimento. LAgenzia delle entrate, secondo intese
con il Ministero dellinterno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni
per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La
presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto
articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione
di cui al medesimo articolo 12.
345. Lobbligo di comunicazione
di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti
che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore
immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i
predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero
assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle
diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata
inferiore al mese. In caso di violazione dellobbligo di cui al precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dellarticolo
12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione,
il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo,
su segnalazione dellAgenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei
medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari
ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone
i presupposti, non sono registrati.
347. Allarticolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che lattestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dallarticolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) fatte salve
le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale
classificabili nellarticolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
9) e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis
è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui allarticolo
3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione,
fino a concorrenza, i seguenti importi:
a)
euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b)
euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c)
euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d)
euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;
d) dopo
il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dellincremento complessivo del costo del personale classificabile nellarticolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dellincremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce lincremento massimo agevolabile nei periodi dimposta successivi. Lincremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nellattività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento allincremento dei lavoratori utilizzati nellesercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nellesercizio dellattività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile allattività commerciale individuato in base al rapporto di cui allarticolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dallattività istituzionale allattività commerciale. Nellipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dellimpresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dallarticolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, limporto deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo dimposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo dimposta in cui interviene lapprovazione da parte della Commissione europea ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della deduzione spettante ai sensi dellarticolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b) larticolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata nellarticolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellautorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera
b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b)
3.200 euro, per il primo figlio se laltro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato
o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato;
c)
3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi
3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono
sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nellinteresse delle persone indicate nellarticolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui
ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto
tra lammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni
e degli oneri deducibili di cui allarticolo 10, e diminuito del reddito
complessivo, e limporto di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è
zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini
del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c)
larticolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì,
apportate le seguenti modificazioni:
1) nellalinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dellimposizione di cui allarticolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b)
oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c)
oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le parole:
«negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti:
«negli articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni di legge»;
d) larticolo
14 è abrogato.
350. È introdotto un contributo di solidarietà
del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui allarticolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma
349, eccedente limporto di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il
versamento, laccertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante
il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti
per le imposte sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti,
o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute
in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti
prima del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni
non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si
intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano
la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi per lanno 2005, possono applicare le disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo
23:
1)
nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione
di cui allarticolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato
testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui allarticolo
12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo
comma, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente»
sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dellanno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori
di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e limposta
dovuta sullammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e
delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dellarticolo 15
dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte
dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè,
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f),
dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
3)
nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nellarticolo
29:
1)
nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente»
sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, allinizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dellarticolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dellanticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile,
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese,
individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già
disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento
di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più
delibere adottate con le modalità previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b)
approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi
e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti,
stabilendo le modalità per assicurare che limporto complessivo
dei finanziamenti erogati non superi limporto assegnato dal CIPE
e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del
bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c)
prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d)
stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e)
prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle
misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi
di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di
cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione
relativa allultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati
provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che limpresa
agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del
soggetto responsabile dellistruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per laccesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per laccesso, per lerogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese dinvestimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse sulle somme
erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro delleconomia e delle finanze. La differenza
tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato,
nonchè gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore
della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato,
a valere sullautorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sullobbligo di rimborso
al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato
e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni
e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delleconomia e delle finanze, la garanzia dello Stato.
Tale garanzia è elencata nellallegato allo stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze di cui allarticolo
13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri
si provvede ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nellambito dellunità
previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti
Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere
sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40
per cento complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste
dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro
per lanno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dallanno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per lanno
2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è
posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006,
pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è
posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese
non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
allanno 2007 e allonere decorrente dal 2008, pari rispettivamente
a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le maggiori
entrate derivanti dal comma 300.
362. Nello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un «Fondo
per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate
le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative
a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti
dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti
alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli
giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti
Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone
i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione
di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa,
le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dellarticolo
5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa
depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di
cessione dei crediti acquisiti senza lautorizzazione del soggetto
ceduto.
364. Il Ministero delleconomia
e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi
e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni,
a carico del Fondo di cui al comma 362, nonchè, a decorrere dal
2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti
Spa predispone apposita rendicontazione annuale sullamministrazione
del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al Ministero delleconomia
e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dellesercizio.
Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità applicative dei commi da 362 a 366, in
ordine alle condizioni generali per laccesso al Fondo, alla natura
dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso
da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai
termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla
stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364,
valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006,
si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni
di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto
nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti,
dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti,
anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali
o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dellAgenzia
del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375
si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed
informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente
o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li
hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli
uffici dellAgenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale
quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo
soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante
da atto scritto, lacquisizione stessa, previo pagamento dei tributi
dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva
prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo
previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore allammontare
dei tributi dovuti agli uffici dellAgenzia del territorio per lacquisizione,
anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione
commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse
ipotecarie, nella misura prevista per lacquisizione, anche telematica,
dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente
dagli uffici dellAgenzia del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione
commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche
convenzioni stipulate con lAgenzia del territorio, che disciplinino,
a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del
comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione,
della elaborazione dei dati, nonchè il controllo del limite di riutilizzo
consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione
commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione
amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo
dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373. Laccertamento delle violazioni
alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della
guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dallarticolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
avvalendosi della collaborazione dellAgenzia del territorio. A tal
fine, per assicurare effettività allindicata azione di contrasto
allutilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dallattuazione
dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui,
entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore delleconomia
e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e
ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dellamministrazione
finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività
di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può
partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti
locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento
dellazione di contrasto allelusione fiscale, in presenza di
coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti
di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal
1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico
informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma
elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto
obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla
presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore
dellAgenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b)
è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie
per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui
al presente articolo;
c)
sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla
presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti
catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al
predetto modello, anche al fine di accertare lavvenuto deposito presso
i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione,
a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti
dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità
sui beni;
d)
sono stabilite, dintesa con il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dellAgenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dallindicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nellarticolo 2, comma 2,
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 settembre
2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2005».
377. Allarticolo 3, comma 2,
primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
378. Ai fini dellapplicazione
dellarticolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri,
entro il termine di quindici giorni dallacquisto e, in ogni caso,
prima dellimmatricolazione, il numero identificativo intracomunitario
nonchè il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti limmatricolazione
il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice
fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti
di imposta gli uffici preposti non procedono allimmatricolazione.
La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di
quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria
o di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento
dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti
e le modalità delle comunicazioni di cui alla disposizione recata
dal comma 378.
380. Con la convenzione prevista dallarticolo
1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura
di trasmissione telematica allAgenzia delle entrate delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.
381. Allarticolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto
il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore
deve comunicare allAgenzia delle entrate, esclusivamente per via
telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella
dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento
delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto
dallarticolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lAgenzia
delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia
di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni
di cui ai commi 378 e 381.
383. Allarticolo 7 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione
prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare,
nei termini previsti, la comunicazione di cui allarticolo 1, comma
1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti,
la comunicazione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto
dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile
in solido con il soggetto acquirente dellimposta evasa correlata
allinfedeltà della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dellAgenzia
delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità
della comunicazione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto
dal comma 381.
386. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo larticolo 60, è
inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dellimposta). 1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento
dellimposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a
prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti
ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento
della predetta imposta.
3. Lobbligato solidale
di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il
prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi
o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato
pagamento dellimposta».
387. A decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto listituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003. Ladesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dellattività svolta e comporta una riduzione dellimposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella
esercitata nel biennio 2002 e 2003;
c)
che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in
corso al 1º gennaio 2002, al 1º gennaio 2003 ovvero al 1º
gennaio 2004;
d)
che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dallattività
svolta per almeno uno dei periodi dimposta in corso al 1º gennaio
2002 e al 1º gennaio 2003;
e)
che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dellimposta
sul valore aggiunto per i medesimi periodi dimposta di cui alla lettera
d);
f)
che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dellapplicazione
degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2003.
389. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dallanagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dellapplicazione degli studi di settore, dei dati sullandamento delleconomia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
390. Ladesione alla pianificazione
fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o
dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo
dimposta, con laccettazione di importi, proposti al contribuente
dallAgenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base
imponibile caratteristica dellattività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
391. Ladesione alla proposta
di pianificazione fiscale è comunicata dal contribuente entro sessanta
giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può
essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio
dellAgenzia delle entrate, anche con lassistenza degli intermediari
di cui allarticolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare
una evidente infondatezza della stessa, sulla base dellesistenza
di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nellesercizio dellattività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, allatto delladesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi dimposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico dimpresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui allarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
esclusa laliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili
al reddito complessivo ai fini dellimposta sul reddito, nonchè
quella applicabile ai fini dellimposta sul reddito delle società,
sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato
eccedente quello pianificato;
c)
è esclusa lapplicazione dei contributi previdenziali per la
parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il
minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative
delle Casse autonome nonchè la facoltà di effettuare i versamenti
su base volontaria.
394. Per gli stessi periodi dimposta di cui
al comma 393, ai fini dellimposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;
b)
allammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette
a regimi speciali, laliquota media risultante dal rapporto tra limposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume daffari dichiarato;
c)
sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo
periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dellimposta sul reddito, lAgenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonchè, per limposta sul valore aggiunto, in ragione del volume daffari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396. Linibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c), non operano qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso linibizione dei poteri di cui allarticolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e allarticolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
397. Salva lapplicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna allamministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera linibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c).
398. Nel caso in cui lattività
effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, listituto
della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo
dimposta nel corso del quale si è verificata la variazione.
Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, di natura
non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre lapplicazione
della pianificazione fiscale concordata nonchè approvate una o più
note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 389.
Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi dimposta
di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione
fiscale opera a decorrere da periodi dimposta diversi da quello indicato
al comma 387. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate
sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari
di cui allarticolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nonchè le modalità di adesione.
399. Gli studi di settore previsti
allarticolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata
in vigore dello studio di settore ovvero da quella dellultima revisione,
al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto
alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può
essere disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo,
tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità
nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui allarticolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli
studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dellAgenzia
delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
400. In deroga a quanto previsto al
comma 399, entro il mese di febbraio 2005, lAgenzia delle entrate
completa lattività di revisione relativa agli studi di settore
già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dellarticolo 1 del regolamento
recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione
degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo,
in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore,
sulla base delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano limpiego
di maggiore capacità operativa per lattività di contrasto
allevasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano
gli studi medesimi.
402. Allarticolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1)
al numero 2):
1.1) nel primo e secondo
periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti
dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma
del numero 7), ovvero rilevati a norma dellarticolo 33, secondo e
terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni
acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dellarticolo
33, secondo e terzo comma,»;
1.2) nel secondo
periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche
ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario
e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti
o gli importi riscossi nellambito dei predetti rapporti od operazioni»;
2)
al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto
periodo, le parole da: «allAmministrazione postale,» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche,
alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie
e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento,
agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società
di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;
3)
al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente:
«richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento
dellAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale,
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio
di una dichiarazione contenente lindicazione della natura, del numero
e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,
la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese
di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque
anni dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dellaccertamento dellAgenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane
Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio
e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi
i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate
da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dellalbo
di cui allarticolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, può essere richiesto, tra laltro, specificando
i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei
soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito
beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente
individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel secondo comma:
1) al secondo periodo,
la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza delloperatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per lAgenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero
7), nonchè le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore
dellAgenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative
e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè
dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati
nel citato numero 7)».
403. Allarticolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernente listituzione e la disciplina dellimposta sul valore
aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma:
1)
al numero 2):
1.1) nel primo
periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita»
sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i
cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate»
è sostituita dalla seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo
periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti»
sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti
ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero
7) e dellarticolo 52, ultimo comma, o dellarticolo 63, primo
comma,»;
2)
al numero 5):
2.1) nel primo periodo,
le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,»
sono soppresse;
2.2) nel quarto
periodo, le parole da: «allAmministrazione postale,» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche,
alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie
e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento,
agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società
di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;
3)
al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento
dellAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale,
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio
di una dichiarazione contenente lindicazione della natura, del numero
e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,
la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese
di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque
anni dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dellaccertamento dellAgenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane
Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio
e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi
i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate
da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dellalbo
di cui allarticolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, può essere richiesto, tra laltro, specificando
i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei
soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito
beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente
individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel terzo comma:
1) al primo periodo, la
parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza delloperatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per lAgenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero
7), nonchè le relative risposte, anche se negative, sono effettuate
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dellAgenzia
delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità
di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati
e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato
numero 7)».
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dellarticolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonchè quelle di cui al quarto comma dellarticolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte
rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005.
Con uno o più provvedimenti del direttore dellAgenzia delle
entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in
considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dellistituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dellarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dellAgenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonchè
lesistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse
le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore
imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
406. Al quinto comma dellarticolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da:
«lufficio dellimposta» fino a: «indirette sugli
affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici
dellAgenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche
nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento,
da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «lesistenza di corrispettivi» sono inserite
le seguenti: «o di imposta»;
c)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè limposta
o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui allarticolo
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218».
407. Al comma 181 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dellalinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto,».
408. Allarticolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».
409. Allarticolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti degli esercenti attività dimpresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi dimposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, lammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore allammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività dimpresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b) dopo il comma
3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui
ai commi 2 e 3 lufficio, prima della notifica dellavviso di
accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dellarticolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
c) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti allapplicazione degli accertamenti di cui al comma 1,
ovvero dichiarati per effetto delladeguamento di cui allarticolo
2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità
di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dellobbligo
della trasmissione della notizia di reato ai sensi dellarticolo 331
del codice di procedura penale».
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis
dellarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. Allarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1)
le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«i periodi»;
2)
le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui allarticolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni,»;
3)
le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite
dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dellimposta
regionale sulle attività produttive,»;
b) al comma 2:
1)
le parole da: «Per il primo periodo dimposta» fino a: «revisione
del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi
periodi dimposta di cui al comma 1,»;
2)
le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente:
«è»;
3)
le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi»
sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dellimposta
sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in unapposita sezione dei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione
annuale»;
c) dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ladeguamento di cui ai
commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi dimposta diversi da
quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le
modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia
versata, entro il termine per il versamento a saldo dellimposta sul
reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi o compensi derivanti dallapplicazione degli studi e quelli
annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta
se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi
o compensi annotati nelle scritture contabili».
412. In esecuzione dellarticolo 6, comma
5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, lAgenzia delle entrate
comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti
lesito dellattività di liquidazione, effettuata ai sensi
dellarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo dimposta 2001, è versata
mediante modello di pagamento, di cui allarticolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dallAgenzia.
In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dellapposita comunicazione si procede alliscrizione a ruolo,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con lapplicazione
della sanzione di cui allarticolo 13, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui allarticolo
20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente,
degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate
dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
gli interessi sono dovuti fino allultimo giorno del mese antecedente
a quello dellelaborazione della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, dopo larticolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Omesso versamento
di ritenute certificate). 1. È punito con la reclusione
da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo dimposta».
415. Allarticolo 49, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo»
sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì
promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
416. Allarticolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le
seguenti: «la specie del ruolo,»;
b)
allarticolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»;
nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo
le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
c)
allarticolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, a pena di decadenza, entro lultimo giorno del dodicesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro lultimo
giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è
relativa ad un ruolo straordinario».
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità
di cui allarticolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti:
«idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»;
al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa limporto
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
lindicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate provvede
alliscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente
e dello stesso garante»;
b) allarticolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. Allarticolo 48, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo
le modalità di cui allarticolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite
dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa limporto
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
lindicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate provvede
alliscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente
e dello stesso garante».
420. Le disposizioni del comma 416, lettera a),
e del comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento
ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni
e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati
in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dellarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
lAgenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalità previste
dallarticolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica
alle attività di recupero delle somme di cui allarticolo 1,
comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e allarticolo 1, comma 2,
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento,
in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dallufficio,
comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva
con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
423. La competenza allemanazione
degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta allufficio nella cui circoscrizione è
il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.
424. In deroga alle disposizioni dellarticolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza
per liscrizione a ruolo previsti dallarticolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre
2006 per le dichiarazioni presentate nellanno 2003.
425. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo larticolo 75 è
inserito il seguente:
«Art. 75-bis. (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). 1. Il concessionario, prima di procedere
ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile,
può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo
in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
426. È effettuato mediante ruolo il recupero
delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio
di intermediazione allincasso ovvero dal garante di tale soggetto
o del debitore di entrate riscosse ai sensi dellarticolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In
attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando
i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale
della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente
alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse allesercizio
degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20
novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante
residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla
data del 1º gennaio 2004. Limporto dovuto è versato in
tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il
30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale,
da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31
dicembre 2006. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze
sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del
presente comma.
427. La durata delle concessioni del
servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo,
delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre
2006.
428. A condizione che la relativa
imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre
2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie
di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra
i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento
delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo
unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore
della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente allAgenzia
delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, lammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese
di grande distribuzione commerciale, ai sensi dellarticolo 4, comma
1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali
definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie
superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore
a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni
con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
431. Le modalità tecniche ed
i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti
con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate. La trasmissione
telematica di cui al comma 429 sostituisce lobbligo di certificazione
fiscale dei corrispettivi di cui allarticolo 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696. Resta comunque fermo lobbligo di emissione delle
fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni
di cui ai commi 429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi
dellarticolo 6, comma 3, dellarticolo 11, comma 5, e dellarticolo
12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
433. Nellambito delle attività
volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, lAgenzia del demanio è autorizzata,
con decreto dirigenziale del Ministero delleconomia e delle finanze,
a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni
immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali su immobili,
dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare.
Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti.
Il perfezionamento della vendita determina il venire meno delluso
governativo, delle concessioni in essere nonchè di ogni altro eventuale
diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio
e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di
cui allarticolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive
modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile
del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dellAgenzia
del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e
dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.
Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri
fissati nellelenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono
aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura
dell8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per
loccupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla
data di stipulazione dellatto del loro trasferimento, sono corrisposte,
contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi
di cui allelenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di
occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento
delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dallamministrazione
demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al
comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436. I beni immobili che non formano
oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro,
individuati con i decreti di cui allarticolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dallAgenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati
in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito
pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno
su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione
locale, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso
il sito INTERNET della medesima Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma
436 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dellarticolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di
prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette
alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente
dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica
deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro;
in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione
è esercitato dallente locale entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni,
da parte dellAgenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di
cui al comma 436 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore
dei concessionari, dei conduttori nonchè dei soggetti che si trovano
comunque nel godimento dellimmobile oggetto di alienazione, a condizione
che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dallamministrazione
competente.
439. Le disposizioni agevolative previste
dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti
pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà
statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle
amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi,
immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,
è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui allarticolo
2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento,
ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono,
entro centoventi giorni dalla data della volturazione, allaccertamento
di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi
ai sensi dellarticolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè
agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare
e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con larticolo
4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dellarticolo
1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che
gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi
della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà
agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla
predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi
comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si
fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della
domanda di acquisto dellalloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dellarticolo
27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con lAgenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso allAmministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero delleconomia e delle finanze e, per esso, allAgenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati
e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione
e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura
dellAgenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi
e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli
immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della
quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati,
per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque,
non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche
delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni
praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui allarticolo
5, comma 8. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al
rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere
sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse
dalla Cassa depositi e prestiti sono versate allentrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi
fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da
ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto
del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio
centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti
e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto
previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti
dallapplicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione
dei beni immobili dellAmministrazione della difesa, non più
utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati
dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio,
di concerto con lAgenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal
2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata allammodernamento
e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta,
La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per lanno
2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale
in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio permanente».
444. Le finalità di cui allarticolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con lutilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dellarticolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento,
razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica
destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato,
fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni
dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali
e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento,
del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a
comunicare allAgenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dellarticolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi allesecuzione di interventi edilizi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b)
i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera
a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione
è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali
e agli elenchi annuali dei lavori;
c)
ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli
interventi previsti negli elenchi annuali nonchè ai lavori di importo
inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
eventualmente eseguiti nellanno considerato;
d)
entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni
annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali, nonchè le previsioni in ordine alle
superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario allesecuzione
delle predette finalità.
447. LAgenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o laggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448. LAgenzia del demanio, entro
il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero delleconomia e delle
finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare
deliberati dallINAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti
il Ministro della salute e il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
450. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni
immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari
o cessioni dirette. Con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti,
a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale
di cui allarticolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a
carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate
tra il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità
di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo
periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale
e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture
Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva lapplicazione
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali necessari a garantire lintegrale attuazione della
Convenzione tra lItalia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno
1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere
sulle risorse previste dallarticolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere
di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione
connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire
effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare
e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso
tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento
degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento
viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui allarticolo
17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione
preliminare.
453. Per consentire linizio
dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera
del CIPE del 21 dicembre 2001 per laccesso alla Valtellina, è
autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore
dellANAS Spa, a decorrere dallanno 2005. La Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dellANAS Spa
ai sensi dellarticolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. Allarticolo 24, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura»
sono inserite le seguenti: «di esecuzione di lavori e».
455. Per la realizzazione ed il completamento
di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dellambiente
in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le
grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane
a più intensa circolazione viaria, nonchè tra nodi di scambio
portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di
12 milioni di euro per lanno 2005 e di 5 milioni di euro per lanno
2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli
importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi
alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto
impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi
e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi
previsti allarticolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per lanno
2005.
458. È autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 allo scopo della prosecuzione
degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dellarticolo
3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. Per le finalità di cui
allarticolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminate dal comma 180 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo
13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto
dallarticolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, larticolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità
prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice
civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che
sono iscritti allAlbo delle cooperative sezione cooperative a mutualità
prevalente di cui allarticolo 223-sexiesdecies delle disposizioni
di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.
461. Larticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. Larticolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante
dallindeducibilità dellimposta regionale sulle attività
produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi
da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, lesenzione
da imposte e la deducibilità delle somme previste dallarticolo
11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.
464. A decorrere dallesercizio
in corso al 31 dicembre 2004, in deroga allarticolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi
diverse da quelle a mutualità prevalente lapplicabilità
dellarticolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è
limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione
che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo
statuto.
465. Gli interessi sulle somme che
i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi
alle condizioni previste dallarticolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,
sono indeducibili per la parte che supera lammontare calcolato con
riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da
460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi dimposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. Al numero 41-bis) della
tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1º
gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21)
dellarticolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero
41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in
esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva
la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi
dellarticolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel
limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente
comma.
468. Allarticolo 11, comma 4,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.
469. Allarticolo 6 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, lesenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume daffari»;
b) il comma 4 è abrogato.
470. Allarticolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma
1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati
per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai
tremila posti, è da considerarsi, ai fini dellapplicazione
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto allevento
sportivo direttamente organizzato».
471. A decorrere dal 1º gennaio
2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione
e di versamento dellimposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370,
e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nellanno solare
precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore
a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà
di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delloperazione.
472. Allarticolo 4, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso
resta altresì sospesa la procedura di riscossione dellimposta
sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473. Le riserve e i fondi in sospensione
di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione,
esistenti nel bilancio o nel rendiconto dellesercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte,
ad imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche,
dellimposta sul reddito delle società e dellimposta
regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento.
La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti
anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre
1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti
ai sensi dellarticolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
limposta sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta al 4 per
cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al
comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati allimposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dellimpresa
ovvero della società e dellente e in caso di distribuzione
dei citati saldi attivi non spetta il credito dimposta previsto dallarticolo
4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dallarticolo
26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dallarticolo
13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. Limposta sostitutiva è
liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio di
cui al comma 473 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
477. Limposta sostitutiva è
indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve
iscritte in bilancio o rendiconto. Se limposta sostitutiva è
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione
è operata, anche in deroga allarticolo 2365 del codice civile,
con le modalità di cui allarticolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.
478. Per la liquidazione, laccertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale
di cui allarticolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48,
è incrementato della somma di 10 milioni di euro per lanno
2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui allarticolo
20 non trova applicazione limposta sulla pubblicità»;
b) allarticolo
20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica
alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi
previsti dallarticolo 20-bis»;
c) dopo larticolo
20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. (Spazi riservati ed
esenzione dal diritto). 1. I comuni devono riservare il 10 per
cento degli spazi totali per laffissione dei manifesti ai soggetti
di cui allarticolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona
fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui allarticolo
20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto
e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per
laffissione. Laffissione negli spazi riservati è esente
dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia daffissioni e pubblicità commesse fino allentrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete lobbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dellarticolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d) allarticolo
23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda lattività
di soggetti elencati nellarticolo 20, il responsabile è esclusivamente
colui che materialmente è colto in flagranza nellatto daffissione.
Non sussiste responsabilità solidale»;
e) allarticolo
24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda lattività
di soggetti elencati nellarticolo 20, il responsabile è esclusivamente
colui che materialmente è colto in flagranza nellatto di affissione.
Non sussiste responsabilità solidale».
481. Allarticolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, è aggiunto
il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda
lattività di soggetti elencati nellarticolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nellatto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale».
482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
6 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui
che materialmente è colto in flagranza nellatto di affissione.
Non sussiste responsabilità solidale»;
b) allarticolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui
che materialmente è colto in flagranza nellatto di affissione.
Non sussiste responsabilità solidale».
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dellesecutore
materiale e del committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti:
«sono a carico esclusivamente dellesecutore materiale. Non sussiste
responsabilità solidale neppure del committente»;
b) allarticolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente».
484. Le disposizioni di cui allarticolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nellanno 2005. Il relativo limite di spesa per lanno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale
del Ministero delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati,
eventualmente intervenuti ai sensi dellarticolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere
aumentata laliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati,
di cui allarticolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari
a 500 milioni di euro per lanno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui
a decorrere dallanno 2006.
486. Per il perseguimento di obiettivi
di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica,
con provvedimento direttoriale del Ministero delleconomia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione
di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
487. La vendita al pubblico delle
sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con
dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione
della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri
tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2,
nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni,
e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite
con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dellarticolo
2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:
«Il gioco del lotto si basa sullutilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla ruota nazionale
si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre
ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata
dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata
del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma
dellarticolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti
dai seguenti:
«I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco:
premi per ogni combinazione;
b)
estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c)
estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d)
ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e)
terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f)
quaterna: centoventimila volte la posta;
g)
cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni
scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste limporto
delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma
dellarticolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa
dellestratto determinato. La giocata dellestratto determinato
si effettua aggiungendo allindicazione del numero pronosticato la
specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo,
quarto e quinto estratto.
494. Con provvedimento direttoriale
del Ministero delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione
settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.
495. Allarticolo 110, comma
7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo
periodo del comma 7 dellarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio
e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla
osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non
convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti
ancorchè non consentano il prolungamento o la ripetizione della
partita.
497. Lesenzione di cui allarticolo
10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con
gli apparecchi da intrattenimento di cui allarticolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente
ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed
i terzi incaricati della raccolta stessa.
498. È istituita, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento
direttoriale del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari
e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dallUNIRE.
Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative
relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti
di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonchè
negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando
il 72 per cento come montepremi e compenso per lattività di
gestione della scommessa, l8 per cento come compenso dellattività
dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma
di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dellUNIRE.
499. Allarticolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito
il seguente:
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera
c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento
di cui allarticolo 110, comma 7, lettere a) e c), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati
presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative
e alle regole tecniche definite ai sensi dellarticolo 22, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
500. Allarticolo 38 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4, le parole: «comma 6»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».
501. Allarticolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero delleconomia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce
i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta
di cui allarticolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza.
Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei
richiedenti.
503. Allarticolo 30, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».
504. Allarticolo 2, comma 11,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: «Per lanno 2003 e per lanno 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».
505. Per lanno 2005 il limite
di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui allarticolo 51, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
506. Allarticolo 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale
per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dallarticolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dallarticolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. Allarticolo 19, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».
509. Allarticolo 45, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: «per i cinque periodi dimposta successivi»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei
periodi dimposta successivi laliquota è stabilita nella
misura dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso
al 1º gennaio 2005 laliquota è stabilita nella misura
del 3,75 per cento».
510. Per lanno 2005 sono prorogate
le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui allarticolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nellarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, laliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui allarticolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
c)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui allarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d)
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui allarticolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e)
le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
f)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dellarticolo
13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g)
le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dellarticolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui allarticolo 2,
comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire laccesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui allarticolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita allISMEA. LISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali lattuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
513. Per lanno 2004 non si fa
luogo allemanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dallarticolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4
dellarticolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1º gennaio
2004 e fino al 31 dicembre 2004, laliquota prevista nellallegato
I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti
le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille
litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui allarticolo
8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo
è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma
515, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti lattività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE)
n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni,
e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c)
agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dellAgenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dellagevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per lagevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dallarticolo
2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dallarticolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2005 una ulteriore
spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura
dellonere relativo allanno 2004 e 8,5 milioni di euro quale
copertura dellonere relativo allanno 2005.
519. Per gli interventi previsti dallarticolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dallarticolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2005 una ulteriore
spesa di 20 milioni di euro.
520. Allarticolo 22, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1º gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, allarticolo 21, comma 6-ter, le parole:
«lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73
milioni di euro annui».
521. Il comma 6 dellarticolo
21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si
applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale
dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con
oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.
Nellambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere
dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o
miscelato con oli minerali, è esentato dallaccisa nei limiti
di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, dellambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e
i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere
per partecipare al programma pluriennale, nonchè le caratteristiche
fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di
miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione
e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dellentrata
in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili,
le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale
del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni dellarticolo 61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni
anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano
al Ministero delleconomia e delle finanze i costi industriali medi
del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nellanno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
di concerto con i Ministri delle attività produttive, dellambiente
e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dellagevolazione
di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per lanno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».
522. Lefficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523. Allarticolo 11, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
524. In ottemperanza alla decisione
della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell8 settembre 2004,
larticolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è abrogato.
525. Lautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, è ridotta, per lanno 2005, di 15 milioni di
euro.
526. Lautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive
modificazioni, è ridotta, per lanno 2005, di 50 milioni di
euro.
527. Tra i soggetti di cui allarticolo
44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato
comma 9-quinquies dellarticolo 44 del decreto-legge n. 269
del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1º gennaio 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1º gennaio
2003» e le parole: «possono esercitare tale facoltà entro
il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare
tale facoltà entro il 31 marzo 2005».
528. In virtù del combinato
disposto dellarticolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dellarticolo 36 della legge della Regione siciliana
31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui
allarticolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono
trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste,
allarticolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti
delle norme di contabilità di Stato.
529. Allarticolo 195 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento allunità
di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore
a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto
limite».
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000
euro per lanno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili
FIGC Divisione Calcio Femminile di serie A, A2 e B per ciascuna
stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per
ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione
2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b)
25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie
A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c)
10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie
B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente
iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto legida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dellattività
professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere
di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette
squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la
quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a
defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse
individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per lanno
successivo ad integrazione di quanto già impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530
vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota
pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai
campionati FIGC Divisione Calcio Femminile delle Serie A,
A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo
istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione
dellassegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio,
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005
e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui larticolo
1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perchè
il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni
previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta,
previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato
articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile
a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo,
di 70 anni, ai sensi dellarticolo 1-quater del decreto-legge
n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti
contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità
nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio
del territorio del Parco Nazionale dAbruzzo, Lazio e Molise, è
autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per lanno
2005 a favore dellEnte Parco.
538. Il fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali è implementato per lanno
2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per lapplicazione
della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dellarticolo
115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti
allanno 2004 e allanno 2006, rispettivamente per i comuni di
cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dellarticolo
8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, larticolo 4
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i
fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti
ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono
accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di
realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione
della rendita catastale, ai sensi dellarticolo 10 del citato regio
decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili
costruiti per le speciali esigenze di unattività industriale
o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti
erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati
per tutti gli anni in riferimento.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie
di controllo del territorio, al fine di potenziare limpiego del poliziotto
e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni
eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 3, commi 54 e 55, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro
per lanno 2005, 56 milioni di euro per lanno 2006, 86 milioni
di euro per lanno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dallanno
2008, per lassunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del
medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge,
di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento
dorganico dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per
agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per lanno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nellArma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, dintesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per lanno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso limmissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui allarticolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere
di cui al comma 541, lArma dei carabinieri è autorizzata a
procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:
a) nel limite di
770 posti per lanno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri
ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale
o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari,
congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dellarticolo
8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per lanno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso limmissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui allarticolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
544. Per lattuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dellinterno per lanno 2005 e di 20 milioni di euro per lanno 2006.
545. La spesa di cui al comma 544
è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali
di base interessate con decreto del Ministro dellinterno da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle
finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati
livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle
funzioni istituzionali, nonchè per avviare la graduale sostituzione
del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino ad
un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per
profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della
presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per lanno
2005, euro 12 milioni per lanno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere
dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dellinterno, da comunicare
al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per
sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente
disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento
di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella
misura del 50 per cento, mediante lassunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile
del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del
27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente
non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante lassunzione
degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide
fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento
ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti
procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dellattività
di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico,
chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi
previsto dallarticolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l anno 2005, di 6 milioni di euro
per lanno 2006 e di 1 milione di euro per lanno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dellAmministrazione
della pubblica sicurezza, compresa lArma dei carabinieri e le altre
forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica
sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo,
anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione
di quanto previsto dallarticolo 3, commi 151 e 152, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per lanno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellinterno centro di responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellinterno Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione allopera del Ministro per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per lanno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellinterno centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. Allarticolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dellofferta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è
determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nellanno solare precedente al decreto di cui al comma
4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire
dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali
annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni
di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano
ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004.
A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche
i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati
dal Ministero per lanno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base
di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi
rilevati dal Ministero per lanno 2003.
4-sexies. Per le finalità
di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente
accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore
all1 per cento del totale dellimporto dei lavori, fatte salve
le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonchè
le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per
lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
dasta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei
limiti della residua spesa autorizzata; lutilizzo di tali somme deve
essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati
dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono
ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni,
che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a
particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità
il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dellanno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza
da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto
le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di
energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative
questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti
dallappartenenza dellItalia allUnione europea, ovvero
in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati,
il Ministero dellinterno è autorizzato a provvedere, nel limite
di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di
euro a decorrere dal 2007, allintegrazione e allo sviluppo della
rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati
di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione
o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad
incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione
della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di
collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti
per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonchè le modalità
di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati
ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dellinterno, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della difesa e delleconomia e
delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per leventuale
utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche
e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dellarticolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento
possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale
o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri
dellUnione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni
in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dellinterno,
di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinati
i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore
a quelli previsti per gli esperti di cui allarticolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza
non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono
servirsi dellattività lavorativa di dipendenti a tempo pieno
di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dallamministrazione
di provenienza.
558. Allarticolo 23, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente
presenta ricevuta dellavvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione
si applica la sanzione di cui allarticolo 37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di
cui allarticolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere
dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, lassegno per
il nucleo familiare viene erogato al coniuge dellavente diritto.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
di attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
562. Ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra
le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla
presente legge.
563. Ai termini dellarticolo
11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni
di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli
enti pubblici possono assumere impegni nellanno 2005, a carico di
esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dellarticolo
11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari
di leggi di spesa sono indicate nellallegato 1 alla presente legge.
A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dellarticolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni
di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nellallegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
570. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004,
di cui al comma 3 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e larrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.
Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per lanno 2004
di pertinenza dellunità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione
e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono
destinate per limporto di 30 milioni di euro allentrata del
bilancio dello Stato per il 2005.
572. La presente legge entra in vigore
il 1º gennaio 2005.