Consiglio di Stato – Sentenza n. 866 del 24.2.2014

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Illegittimità del silenzio-rifiuto del MIUR sull’obbligo di emanazione dell’ordinanza con la quale sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni e le nomine dei componenti del consiglio superiore della pubblica istruzione.

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Con la decisione n. 866 della Sezione VI del Consiglio di Stato è stata confermata, anche in sede di appello, la sentenza del TAR del Lazio, Sezione III Bis del n. 8843 del 2013, con la quale i giudici amministrativi avevano sancito l’illegittimità del comportamento del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca che, inopinatamente, non aveva proceduto ad avviare le procedure per il rinnovo del CNPI ora CSI.

Il TAR del Lazio aveva assegnato al Miur 60 giorni di tempo per predisporre il decreto istitutivo del nuovo organismo (Consiglio superiore della pubblica istruzione), ma il Miur, anzichè, porre rimedio all’inerzia con cui era stata affrontata la questione della mancata proroga delle competenze del CNPI ha proposto Appello in Consiglio di Stato giustificando il proprio comportamento con il fatto che a partire dal 2001 la riforma del titolo V della Costituzione ha modificato le competenze statali e regionali in materia di istruzione. Il TAR aveva già, però, argomentato come il Ministero avrebbe comunque dovuto dare attuazione a quanto previsto dal decreto 233 del 1999. Tale erroneo ragionamento è stato ripreso anche nel ricorso in appello, ma i giudici di Palazzo Spada all’esito dell’udienza, con la sentenza indicata in epigrafe, hanno ribadito due principi assolutamente pacifici:

  • l’Amministrazione “non può rifiutarsi di applicare una norma legislativa sostenendone l’incostituzionalità, essendo il relativo scrutinio demandato in via esclusiva alla Corte Costituzionale, con la conseguenza che la legge in ipotesi incostituzionale, fino a quando non venga dichiarata tale, vincola tutti i soggetti dell’ordinamento, ivi compresa la Pubblica Amministrazione che è quindi tenuta a farne applicazione”;

  • Le norme legislative statali presistenti, in contrasto con il nuovo assetto di competenze Stato- Regioni non sono incostituzionali, ma “cedevoli” nel senso che continuano provvisoriamente a trovare applicazione fino all’emanazione delle nuove disposizioni conformi al nuovo assetto di competenze, e in particolare, fino all’emanazione da parte delle Regioni delle attribuzioni legislative loro proprie”.

A questo punto si auspica un intervento urgente del Miur che ponga fine a questo comportamento silente e palesemente illegittimo che, peraltro, stante la condanna inflitta dal Consiglio di Stato anche in ordine alle spese è censurabile anche sotto il profilo del danno erariale.

 

 Avv. Isetta Barsanti Mauceri

 

 

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