TAR Lazio - Ordinanze n. 3358 e 3360 - 2010

Circolari ministeriali n. 17/2010 (iscrizioni) e 37/2010 (dotazioni organiche) – illegittimità – sussiste – periculum in mora –
insussistenza – respinge la domanda cautelare

  da DirittoScolastico.it

Nell'ipotesi di tardiva immissione in ruolo deve essere respinta la domanda di restitutio in integrum poiché, secondo una giurisprudenza costante, questa spetta al dipendente pubblico solo laddove una sentenza abbia riconosciuto l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in corso, ma non in caso di illegittimo diniego di costituzione dello stesso, salva restando in tal caso l’azione risarcitoria.

Al riguardo l’illegittimità di un provvedimento amministrativo non comporta di per sé la nascita, in capo al soggetto illegittimamente inciso, del diritto al risarcimento del danno, dovendo verificarsi a tal fine anche altri presupposti tra cui deve essere annoverata l'esistenza di una colpa qualificata in capo alla pubblica amministrazione (C.d.S. A.P. 3 dicembre 2008, n. 13).

L'onere della prova spetta al ricorrente poiché quella in esame va qualificata come responsabilità extracontrattuale, tenuto conto che l’asserito danno va riportato all'emanazione di un provvedimento amministrativo antecedente alla costituzione del rapporto.

Sono illegittime:

  • la circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010 sulla base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in vigore, atteso che detti ordinamenti - concernenti la revisione dell’assetto ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino degli istituti tecnici e professionali sono contenuti in testi regolamentari, dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010, che sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

  • la circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno “schema di Decreto Interministeriale” (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, e nell’anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;

  • la circolare ministeriale n. 19/2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’s.s. 2010/2011, conseguentemente e di riflesso.


Difetta tuttavia la sussistenza del periculum nella considerazione che l’associazione ricorrente non ha documentato nel giudizio posizioni specifiche (di studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l’omessa deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette circolari.
 

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